Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44521 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44521 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SILVESTRI VITO N. IL 11/03/1970
avverso la sentenza n. 316/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
08/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per assoluto ed evidente difetto di
specificità dei motivi proposti a sostegno del medesimo, essendo essi costituiti
soltanto dalle generiche ed assertive affermazioni sopra riportate, a fronte, peraltro, di
una motivazione quale è quella offerta dalla corte di merito, la quale ha più che
adeguatamente illustrato le ragioni della ritenuta credibilità delle dichiarazioni della
persona offesa, ivi compreso il riconoscimento fotografico da essa effettuato (la cui
ritenuta utilizzabilità come prova è in linea con il noto e consolidato orientamento di
questa Corte, del tutto ignorato, tuttavia, nel ricorso), ponendo anche in luce la
significativa circostanza che l’imputato non aveva, dal canto suo, ritenuto di
prospettare alcuna diversa ricostruzione dei fatti, non avendo reso dichiarazioni ex
art. 494 c.p.p. e non essendo comparso all’udienza destinata all’espletamento del suo
esame; il che costituiva certamente legittimo esercizio di sue facoltà, non valutabile,
di per sé, come elemento a suo carico, ma tuttavia suscettibile di assumere una
qualche valenza, come ulteriore elemento di conforto degli altri elementi di prova
sopra indicati;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso, oltre ad impedire la rilevabilità “ex
officio”, da parte di questa Corte, della prescrizione del reato che sembrerebbe
esservi maturata prima della sentenza d’appello ed alla quale, nel ricorso medesimo,
non si fa il benché minimo cenno ( ved. Cass. S.U. 22 marzo —22 giugno 2005 n.
23428, Bracale, RV 231164), comporta anche le conseguenze di cui all’art. 616
c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di
colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi
equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decise in o na, il 20 maggio 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, SILVESTRI
Vito fu ritenuto responsabile di furto aggravato in abitazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando vizio di motivazione in ordine al confermato giudizio
di colpevolezza, siccome indebitamente basato, a suo avviso, sulle “fantasiose
affermazioni della parte offesa circa l’individuazione del responsabile del furto
subito” e sulla “successiva anomala ricognizione fotografica”;

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