Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44520 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44520 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI GIOVANNI CARLOS N. IL 22/09/1977
avverso la sentenza n. 302/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del
19/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato sulla mera
riproposizione della stessa argomentazione difensiva già sottoposta all’esame del
giudice d’appello, il quale ha dato ad essa più che logica e adeguata risposta
(pressoché totalmente ignorata, peraltro, nell’atto di gravame), ponendo in luce, in
particolare, come dei due esercenti ai quali risultavano essere stati presentati, per
l’incasso, i biglietti in questione, uno (Nicoletti Eustachio) avesse indicato l’imputato
quale cliente abituale e l’altro (Tortorelli Angelo), lo avesse addirittura indicato con
nome e cognome, così chiaramente dimostrando di averne perfetta conoscenza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in eu::o mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in,Rma, il 20 maggio 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado PELLEGRINI
Giovanni Carlosfu ritenuto responsabile del reato di cui al combinato disposto degli
artt. 453 n. 3 e 459 c.p., nonché di due connessi episodi di truffa, per avere„ secondo
l’accusa, di concerto con gli sconosciuti autori della contraffazione, detenuto alcuni
biglietti del gioco “gratta e vinci miliardario”, contraffatti in modo da farli apparire
come vincenti, facendone quindi uso mediante presentazione a due esercenti, dai
quali si faceva corrispondere l’importo delle apparenti vincite;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando vizio di motivazione in ordine alla ritenuta identificabilità
nell’imputato medesimo come autore delle condotte a lui contestate;

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