Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44516 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44516 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPAPPICCO FRANCESCO N. IL 18/04/1978
avverso la sentenza n. 70/2011 CORTE APPELLO di POTENZA, del
10/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
– 4 DTT 2013
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Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al primo motivo, il dato incontestato ed incontestabile, messo in luce
nella sentenza impugnata, e cioè quello che l’autovettura oggetto di furto non era
stata restituita al derubato ma era stata abbandonata in una zona periferica del paese,
esclude in radice la configurabilità. del furto d’uso, non risultando neppure dedotto,
nel ricorso, che la mancata restituzione fosse dipesa da caso fortuito o forza
maggiore, con conseguente possibilità, in tal caso, di riconoscere la sussistenza della
minore figura di reato in questione, in linea con la declaratoria di parziale
incostituzionalità dell’art. 626 c.p.p. pronunciata dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 1085 del 13 dicembre 1988;
b) con riguardo al secondo motivo, del tutto inconsistente si appalesa l’assunto sul
quale esso si fonda, e cioè che, in assenza di una non meglio precisata “statuizione
civilistica”, non si sarebbe dovuto dar credito a quanto dichiarato dalla persona
offesa, secondo cui il danno da essa subito (da rapportarsi, ovviamente, in primo
luogo al valore dell’autovettura sottratta, nulla rilevando il suo successivo recupero),
ammontava a circa euro tremila, trattandosi di valutazione del tutto plausibile, alla
luce delle nozioni di comune esperienza e ciò a prescindere dall’ulteriore rilievo che,
comunque, la sottrazione di un’autovettura comunque marciante e della quale il
possessore faccia un normale uso ben difficilmente può dar luogo ad un danno
qualificabile come di “speciale tenuità”, e cioè, secondo il noto e consolidato
orientamento di ques–a Corte, di importo talmente irrisorio da risultare, per la persona
offesa, pressoché irrilevante;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in e -uro
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci
o a, il 20 maggio 2013
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
PAPAPPICCO Francesco fu ritenuto responsabile del furto aggravato di
un’autovettura commesso in danno del proprietario Sacco Donato:
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando:
1) violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione del fatto come furto
d’uso;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.;