Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44514 del 20/05/2013
Penale Sent. Sez. 7 Num. 44514 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
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sul ricorso proposto da:
CONTE CARMELO N. IL 28/01/1976
avverso la sentenza n. 10/2009 TRIB.SEZ.DIST. di EBOLI, del
27/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che, trattandosi di reati perseguibili a querela e non risultando l’esistenza di cause
di invalidità della remissione effettuata dalla persona offesa come pure
dell’accettazione da parte dell’imputato, non può che darsi luogo a pronuncia di
annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione di
detti reati, con aggravio di spese al querelato, come per legge, in assenza di diverso
accordo fra le parti;
P. Q. M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
remissione di querela, con aggravio di spese al querelato, come per legge.
Così dec o i R ma, il 20 maggio 2013.
Il Pre dente
,
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, CONTE
Carmelo fu ritenuto responsabile dei reati di lesioni personali volontarie e minacce in
danno di Guerra Antonio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, deducendo vari motivo, in rito e nel merito;
– che risulta acquisita in atti copia della successiva remissione di querela presentata
dalla persona offesa in data 10 febbraio 2011 davanti i Carabinieri di Acropoli, cui ha
fatto seguito la dichiarazione di accettazione da parte dell’imputato, resa davanti ai
Carabinieri di Cesena il 5 marzo 2011;