Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44510 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44510 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LACI URIM N. IL 25/07/1980
avverso la sentenza n. 1488/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a) con riguardo al confermato giudizio di penale responsabilità, la proposta
doglianza si caratterizza per assoluta genericità, a fronte della puntuale ed esaustiva
motivazione, del tutto ignorata nell’atto di gravame, sulla base della quale la corte
territoriale ha ritenuto comprovata la colpevolezza dell’imputato in ordine ai reati a
lui contestati, anche sulla base di dichiarazioni di coimputati ed in assenza, per
quanto è dato sapere, di valide spiegi3zioni alternative circa l’elemento indiziario
richiamato nell’atto di gravame;
b) con riguardo al confermato diniego delle attenuanti generiche, anche in questo
caso la proposta doglianza si caratterizza per assoluta genericità, a fronte della più
che valida motivazione offerta, a sostegno di detto diniego, dalla corte territoriale, la
quale si è richiamata, sul punto, oltre che alla gravità e reiterazione dei fatti, anche
alla presenza, a carico dell’imputato, di precedenti condanne che hanno dato luogo
alla contestazione della recidiva reiterata ed infraquinquennale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in eurc,
P Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci in o a, il 20 maggio 2013
Il Pres ente
DEMOS1 TATA
IN CANCELLERIA

– 4 OTT 2013
Funerorrottio Bludiciario

NifehgRno Peonmo

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto qui d’interesse, fu confermata la
condanna di tale LACI Irrirn alla pena di anni sei di reclusione ed euro 1250 di multa
inflittagli all’esito dei giudizio di primo grado per i reati di ricettazione e furto
aggravato, consumato e tentato, in abitazione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
sull’assunto che indebitamente sarebbe stato confermato il giudizio di penale
responsabilità dell’imputato medesimo sulla sola base del fatto che era stata accertata
la presenza del suo telefono cellulare nelle zone e nell’arco di tempo in cui erano stati
commessi i furti, lamentandosi inottre che non sarebbe stata fornita adeguata
motivazione a sostegno del confermato diniego delle attenuanti generiche;

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