Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44508 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44508 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO GIORGIO N. IL 09/08/1958
avverso l’ordinanza n. 1801/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
17/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto:
a)con riguardo al primo motivo, vale osservare che la dedotta ascrivibilità della pur
ammessa tardività dell’appello a caso fortuito, quale asseritamente riconoscibile nella
colpevole negligenza addebitata al difensore, non può costituire motivo di censura
dell’ordinanza dichiarativ a dell’inammissibilità del gravame ma avrebbe semmai
potuto essere posta a base di una specifica richiesta di rimessione in termini, da
avanzare ai sensi dell’art. 175 c.p.p., eventualmente anche in contestualità all’appello
apparentemente tardivo: il che, nella specie, non risulta essere avvenuto;
b) con riguardo agli altri motivi, gli stessi, siccome attinenti al contenuto della
decisione di primo grado, avverso la quale è stato a suo tempo proposto l’appello
legittimamente riconosciuto come tardivo, non posso, all’evidenza, essere presi in
alcuna considerazione in questa sede;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, M assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
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44, – 4 CTT 2013

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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata ordinanza la corte d’appello di Milano dichiarò inammissibile
per tardività l’appello proposto n&Pinteresse di RIZZO Giorgio avverso la sentenza
di primo grado con la quale egli era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia
per il reato di bancarotta fraudolenta;
– che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando:
1) violazione degli artt. 1’75 e 585 c.p.p., sull’assunto che la tardività del gravame
sarebbe stata da ascrivere a caso fortuito, costituito dalla grave ed imprevedibile
inosservanza, da parte dell’allora difensore del Rizzo, degli obblighi a lui derivanenti
dal mandato professionale conferitogli;
2) violazione dell’art. 530, comma i e 2, c.p.p., per essere stata ritenuta sussistente
la penale responsabilità deò’imputato nonostante le dichiarazioni liberatorie a suo
tempo rese dal coimputato sig. Quaglio;
3) violazione degli artt. 62 bis e (3 c.p.per non essere stata riconosciuta, nonostante
il collaborativo comportamento pesto in essere dall’imputato, la prevalenza delle pur
concesse attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante;

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