Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44507 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44507 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BERTI DANIELA N. IL 21/12/1968
BERTI MELANIA N. IL 08/03/1994
avverso la sentenza n. 1116/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
14/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quelle cui, nella specie, si fa riferimento da parte della difesa; il che basta
ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione
proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come
si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
taluna delle suddette condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass.
IV, 11 maggio — 7 luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1
giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio — 30 giugno 2003
n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c.
Koumya, RV 234824; Cass. I, 10 gennaio — 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV
236622; Cass. II, 17 novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascuna ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuna ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
ma, il 20 maggio 2013
Così dec o i
RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a BERTI Melania e BERTI Daniela, per il reato di furto aggravato continuato,
consumato e tentato, commesso in concorso tra loro, la pena concordata con la
pubblica accusa nella misura, quanto alla prima, di mesi sei di reclusione ed euro 260
di multa; quanto alla seconda, di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la comune difesa
delle imputate, denunciando carenza di motivazione, con particolare riguardo alla
mancata applicazione deL’art. 129 c.p.p. ed alla ritenuta congruità della pena;