Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44506 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44506 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SELINUNTE MASSIMILIANO N. IL 03/10/1976
avverso la sentenza n. 998/2012 TRIBUNALE di TRAPANI, del
27/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto basato sulla prospettazione di
un elemento di fatto che, oltre a non essere in alcun modo verificabile ed apprezzabile
in questa sede, non può certo dirsi, di per sé, neppure astrattamente idoneo a rendere
configurabile, in luogo del contestato reato di lesioni volontarie, quello di lesioni
colpose, alla luce del chiaro ed ineludibile dettato di cui all’art. 92, comma
primo,c.p., secondo cui lo stato di ubriachezza, salvo che sia determinato da caso
fortuito o forza maggiore (il che, nel caso di specie, non viene neppure dedotto), non
esclude né diminuisce l’imputabilità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro millecinquecento
alla cassa delle ammende.
Così deci in o a, il 20 maggio 2013
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IN CANCELLERIA
– 4 OTT 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata se utenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a SELINUNTE Massimiliano, per i reati di lesioni personali volontarie e porto
ingiustificato di coltelli, uniti per continuazione, la pena concordata con la pubblica
accusa nella misura di mesi otto di reclusione;
– che avverso detta se utenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto a propria
firma, l’imputato, denunciando erronea qualificazione del fatto sull’assunto che
questo sarebbe stato tale da dover essere inquadrato nelle previsioni di cui all’art. 590
c.p. (lesioni colpose) essendosi trovato, nell’occasione, il ricorrente, “in un sicurtà
stato di ebbrezza”;