Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44505 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44505 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARIANI PIETRO N. IL 21/09/1958
avverso la sentenza n. 226/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, nel riproporre
un’argomentazione già sottoposta a suo tempo all’attenzione del giudice d’appello, ha
passato pressoché totalmente sotto silenzio la compiuta e più che valida risposta
fornita nell’impugnata sentenza, ove si pone in luce come l’elemento richiamato
nell’atto di gravame non fosse affatto l’unico sul quale si era fondato il giudizio di
penale responsabilità dell’imputato, ma si inquadrasse in un complesso di altri
elementi, più che ragionevolmente ritenuti suscettibili di costituire prova
dell’ipotizzato concorso del medesimo imputato nel tentato furto materialmente posto
in essere dagli altri due soggetti; elementi costituiti, in particolare, dal fatto che
l’autovettura di uno di costoro era stata rinvenuta all’interno di un adiacente
capannone industriale, chiuso a chiave, nel quale il ricorrente espletava funzioni di
guardiano e che egli, una volta ricevuto il “segnale” di cui si è detto, si era subito
allontanato velocemente, ignorando l’ “alt” intimatogli dai Carabinieri;
comportamento, questo, con riferimento al quale, peraltro (secondo la non contestata
affermazione pure contenuta nell’impugnata sentenza), l’imputato non aveva mai
direttamente prospettato le spiegazioni alternative, non illogicamente ritenute dalla
corte di merito del tutto inveresimili, contenute nell’atto di appello;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deci ino4ia, il

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di MARIANI Pietro in ordine al reato di concorso in
tentato furto aggravato con altri due soggetti separatamente giudicati;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p., unitamente a
vizio di motivazione, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che la corte di merito
non avrebbe potuto basare il proprio convincimento sul solo fatto che i due presunti
complici del ricorrente, sorpresi dai Carabinieri, gli avevano rivolto, essendo egli
stazionante nei paraggi a bordo della propria autovettura, quello che, secondo la
ricostruzione accusatoria, sarebbe stato un “segnale”, dimostrativo quindi
dell’esistenza di un preesistente accordo criminoso, ma che, in realtà, ben avrebbe
potuto trovare diversa spiegazione, attesa la pacifica esistenza di rapporti di
conoscenza fra tutti i soggetti in questione;

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