Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44504 del 20/05/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44504 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLVERINO TERESA N. IL 17/09/1954
ESPOSITO GIOVANNA N. IL 07/03/1984
ESPOSITO SALVATORE N. IL 13/06/1985
avverso la sentenza n. 19455/2009 TRIB.SEZ.DIST. di
FRATTAMAGGIORE, del 28/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;
Data Udienza: 20/05/2013
CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dalla riscontrata assenza dei presupposti per la pronuncia
di una sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni
violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce
del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di
specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati
nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (ved. in proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio — 7
luglio 1992 n. 7768, Longo, RV 191238; Cass. III, 19 aprile — 1 giugno 2000 n. 1693,
Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21 maggio —30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV
225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n. 34494, PG c. Koumya, RV 234824;
Cass. I, 10 gennaio —6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin, RV 236622; Cass. II, 17
novembre 2011 — 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro millecinquecento per ciascun ricorrente;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro
millecinquecento alla cassa delle ammende.
Così decisa in 1oma, il 20 maggio 2013
Il Pre idente
DEMO !TATA .
IN C.- ANCELLERIA
– 4 OTT 2013
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RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu applicata
a POLVERINO Teresa, ESPOSITO Giovanna ed ESPOSITO Salvatore, per il reato
di furto pluriaggravato in concorso, la pena concordata con la pubblica accusa nella
misura di anni uno e mesi otto di reclusione, più euro 300 di multa, per ciascuna delle
prime due, e di anni uno e mesi quattro di reclusione, più euro 200di multa, per il
terzo;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti ma
identici atti a propria firma, i nominato imputati, denunciando carenza di
motivazione, con particolare riguardo alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;