Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44503 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44503 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIAPPARA MASSIMILIANO N. IL 23/12/1983
avverso la sentenza n. 367/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendosi in esso tenuto nel benché
minimo conto né di quanto affermato, sulla scia di un noto e consolidato
orientamento, da Cass. V, 15 aprile — 16 luglio 2010 n. 27768, PG in proc. Casco, RV
247888, secondo cui era da ritenersi aggravato il reato di lesioni in un caso in cui il
fatto era stato appunto commesso, tra l’altro, con l’uso di un manico di scopa, né del
principio, pure affermato, sia pure in epoca alquanto remota, ma mai contraddetto, da
questa Corte, con la sentenza della sez. VI, 4 ottobre — 17 novembre 1994 n. 11523,
Bonetti, RV 200287, secondo cui, nel caso di lesioni volontarie prodotte con l’uso di
un’arma impropria (nella specie trattavasi di una lima), “sussiste l’aggravante
prevista dall’art. 585 cpv n. 2 c.p., e la conseguente procedibilita’ di ufficio, ed e’ del
tutto irrilevante che il fatto sia accaduto all’interno dell’abitazione dell’imputato
senza, cioe’, che lo strumento atto ad offendere sia stato portato fuori dalla
abitazione”;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così decis in oma, il 20 maggio 2013
Il Presid
s s

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza, per quanto ancora d’interesse, fu confermato il
giudizio di penale responsabilità di CHIAPPARA Massimiliano in ordine al reato di
lesioni aggravate dall’uso di arma impropria, costituita da un manico di scopa, in
danno di Colomba Anna;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza dell’aggravante, sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che essa
sarebbe stata invece da escludere, considerando che una scopa, comprensiva del
relativo manico, non è per sua natura destinata all’offesa alla persona e che, nella
specie, essa era stata usata nell’ambito dell’ambito della comune abitazione
dell’imputato e della persona offesa;

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