Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44501 del 20/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 44501 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI EMANUELE N. IL 12/01/1981
avverso la sentenza n. 2298/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 20/05/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto basato su di un presupposto
totalmente fallace, e cioè quello che l’applicazione delle attenuanti generiche sia stata
negata, laddove, come si è visto, essa è stata concessa, sia pure con giudizio di
equivalenza rispetto all’aggravante del furto; giudizio, questo, con riguardo al quale
non risulta avanzata, nel ricorso, alcuna specifica doglianza;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa
delle ammende.
Così deciq in,Rojna, il 20 maggio 2013

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di NAPOLI Emanuele
alle pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa che, all’esito del
giudizio di primo grado, condotto con rito abbreviato, gli era stata inflitta per i reati,
uniti per continuazione, di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, previo
riconoscimento delle attenuanti generiche, valutate come equivalenti all’aggravante
del furto;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa
dell’imputato, denunciando violazione dell’art. 62 bis c.p., ravvisabile —si afferma —
nella parte dell’impugnata sentenza “in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di
dover escludere la applicazione del beneficio di cui all’art. 62 bis c.p.”;

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