Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44500 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44500 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Niero Giorgio
avverso l’ordinanza n. 593/2013 pronunciata dal Tribunale della
libertà di Venezia il 28.5.2013;
sentita nella camera di consiglio del 17.10.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
sentito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 17/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con atto in data 27.6.2013, a mezzo del proprio difensore,
Giorgio Niero ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
emessa in data 28.5/3.6.2013 con la quale il tribunale del riesame di
Venezia ha confermato l’ordinanza in data 22.4.2013 del giudice per
le indagini preliminari presso il tribunale di Venezia applicativa della
misura degli arresti domiciliari a carico del ricorrente, in relazione
alla prospettata commissione, da parte dello stesso, di una serie di
reati di concorso nel furto pluriaggravato di gasolio ai danni della Petroven s.r.1., in Venezia, Marghera, tra il 17.5.2011 e 1’8.3.2012.
2. – Con il proposto ricorso il Niero censura l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione sotto il duplice
profilo dell’insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione
alla commissione dei reati allo stesso ascritti, nonché del mancato
ricorso di effettive esigenze cautelari giustificative della misura cautelare adottata nei suoi confronti.
In particolare, il ricorrente si duole che il giudice del riesame
abbia del tutto trascurato l’approfondimento degli elementi difensivi
evidenziati in sede di riesame avverso il provvedimento restrittivo
originariamente adottato nei suoi confronti (dai quali era emersa
l’oggettiva impossibilità per il ricorrente di avvedersi delle anomalie
contestategli in relazione al carico del carburante), conferendo piuttosto un decisivo rilievo alle dichiarazioni rese dalla persona offesa
(tale Mollura), dalle quali nessuna certezza poteva ragionevolmente
trarsi (ma solo presunzioni o illazioni) circa l’effettiva consapevolezza
del Niero in ordine all’azione furtiva posta in essere dai propri colleghi durante il relativo stazionamento nell’area operativa del deposito
entro la quale erano state commesse le appropriazioni contestate: circostanza in relazione alla quale il tribunale del riesame aveva omesso
di confrontarsi criticamente, nonostante le esplicite sollecitazioni sul
punto avanzate dal ricorrente.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’avvenuto riconoscimento della sussistenza di effettive e concrete esigenze cautelari a
fondamento del provvedimento restrittivo contestato, essendosi i
giudici del merito limitati al riscontro di un preteso pericolo di reiterazione del reato sulla base di considerazioni meramente ipotetiche o
congetturali, come quelle legate alla possibile reiterazione di attività

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Considerato in diritto
3.1. – Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, rileva la corte come le censure articolate dal
Niero con riguardo alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla commissione dei reati ascritti a suo carico appaiano destituiti di pregio, avendo il tribunale del riesame adeguatamente dato conto – sulla base di una motivazione dotata di piena coerenza, sul piano logico, e di congrua linearità, in chiave argomentativa – dell’effettiva infondatezza delle doglianze illo tempore sollevate,
sul punto, nei confronti dell’originario provvedimento applicativo
della misura cautelare.
E invero, il tribunale veneziano ha evidenziato come, sulla base delle dichiarazioni rese dal responsabile della società offesa, Letterio Mollura, fosse stata adeguatamente tracciata la ricostruzione dei
compiti affidati, in occasione del carico del gasolio sulle autobotti
condotte nel deposito della Petroven s.r.1., al soggetto investito delle
funzioni di responsabile delle operazioni di carico, sostanzialmente
consistenti nell’attività di controllo delle operazioni sui corrispondenti monitor dei sistemi di carico (cfr. p. 16 dell’ordinanza impugnata).
Ciò premesso, tenuto conto del carattere macroscopico delle
occorrenze connesse all’esecuzione dalle operazioni di carico, della
limitatezza delle dimensioni dell’area soggetta a controllo, della palese ingiustificatezza della presenza delle autobotti presso il deposito
della Petroven s.r.l. in occasione delle sottrazioni furtive de quibus
(con particolare evidenza in relazione ai casi di anomalia c.d. ‘totale’),
della considerevole quantità degli episodi contestati e della ripetuta
mancata segnalazione di tutte le anomalie in concreto verificatesi,
deve ritenersi che del tutto correttamente, in termini critici, i giudici
del merito abbiano ritenuto largamente presumibile il concorso del
responsabile delle operazioni di carico addetto alle relative mansioni
in occasione delle diverse sottrazioni furtive di gasolio, attesa l’assoluta inverosimiglianza della spiegazione alternativa dell’indagato, incline a prospettare il ricorso di ripetute e continuative trascuratezze
di tale portata e gravità o ad accreditare l’ipotesi della cieca fiducia

illecite analoghe a quelle per cui si procede ove l’indagato fosse stato
assunto da altre società operanti nel settore, avendo peraltro il ricorrente cessato la propria attività presso la Petroven s.r.1..

ripetutamente riposta negli altri colleghi coinvolti nelle sottrazioni
furtive.
È appena il caso di sottolineare, peraltro, come gli elementi
istruttori in questa sede utilizzati dal tribunale del riesame chiedano
d’essere valutati nella fluida prospettiva della gravità indiziaria riferita alla riconducibilità all’indagato delle fattispecie criminose allo
stesso ascritte, la cui funzione (lungi dall’attestare in termini di piena
certezza probatoria il ricorso della responsabilità penale
dell’indagato) non può che limitarsi al riscontro di una rilevante probabilità di fondatezza dell’ipotesi criminosa prospettata in sede
d’accusa.
3.2. — Parimenti infondate devono ritenersi le doglianze illustrate dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla contestata sussistenza di effettive esigenze cautelari a fondamento della misura adottata nei relativi
confronti, con particolare riguardo al requisito della concretezza del
pericolo di reiterazione delle condotte criminose allo stesso ascritte,
così come specificamente delineato nella motivazione del provvedimento impugnato.
Al riguardo, secondo il consolidato insegnamento di questa
corte di legittimità, in tema di misure cautelali personali, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa
indole non può essere affidato ad elementi meramente congetturali e
astratti, ma a dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni
comportamentali e della personalità dell’indagato, tali da consentire
di affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati (Cass., Sez. 6, n. 38763/2012, Rv.
253372).
Ciò posto, osserva la corte come il tribunale del riesame abbia
adeguatamente impostato il tema della concretezza del pericolo di
reiterazione dei reati da parte dell’odierno ricorrente, richiamando
(attraverso il sintetico riferimento alla ‘competenza di settore’) il valore significativamente sintomatico dei dati di fatto, oggettivi e specifici (e altresì indicativi delle inclinazioni comportamentali e delle personalità dell’indagato), costituiti dall’apprendimento e
dall’accumulazione, da parte del Niero, di un complesso di conoscenze tecniche (finalizzate all’appropriazione furtiva di beni come quello

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della Petroven s.r.1.) e delle corrispondenti modalità attuative, complessivamente tradotte nei termini di un’elevata capacità criminale
specifica; capacità che l’odierno ricorrente ha dimostrato di aver introiettato al punto da consentire, in chiave prognostica, di ritenere
concretamente ed effettivamente probabile che lo stesso sia in grado,
in ogni momento, di attualizzare le ridette potenzialità criminose, così come professionalmente nel tempo affinate attraverso la commissione delle sottrazioni furtive di gasolio consumate ai danni della Petroven Srl; un pericolo (d’indole indiscutibilmente concreta) che si
manifesterebbe, in particolare (non solo, come riduttivamente e
strumentalmente inteso dal ricorrente, in relazione all’eventuale assunzione presso altre società del settore, bensì) in connessione a tutte
le possibili forme ed occasioni di furtiva appropriazione di beni di
analoga natura che avessero a concretizzarsi nella disponibilità
dell’indagato; prospettiva che colora di specifica effettività e concretezza il giudizio espresso dal tribunale del riesame in ordine alla prevedibile reiterazione dei reati da parte dell’odierno ricorrente in coerenza al disposto di cui all’art. 274 lett. c) c.p.p..
4. – Il riscontro dell’integrale infondatezza di tutti i motivi
d’impugnazione illustrati con il ricorso proposto in questa sede, impone il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013.

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