Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44496 del 17/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 44496 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Gallo Giorgio Luigi Antonio Maria n. il 4.5.1954
nei confronti di:
Ministero dell’Economia e delle Finanze
avverso l’ordinanza n. 49/2011 pronunciata dalla Corte d’appello di
Milano il 11.10.2011;
sentita nella camera di consiglio del 17.10.2013 la relazione fatta dal
Cons. dott. Marco Dell’Utri;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della
dott.ssa M. G. Fodaroni, che ha richiesto la dichiarazione
d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 17/10/2013

ik

Ritenuto in fatto
i. — Con decisione resa in data 11.10/8.11.20n, la Corte d’appello di Milano ha rigettato l’istanza di riparazione avanzata da Giorgio Luigi Antonio Maria Gallo per l’asserita ingiusta detenzione dello
stesso subita dal 15.2.2005 al 4.5.2006, in relazione all’imputazione
di strage dalla quale l’istante era stato assolto nel merito.
Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione il Gallo, censurando l’ordinanza impugnata per vizio di motivazione, avendo il giudice a quo respinto la
domanda di riparazione senza evidenziare alcun concreto elemento di
prova idoneo a comprovare il ricorso dei requisiti del dolo o della
colpa grave suscettibili di dar causa (o a concorrere a dar causa) alla
detenzione cautelare subita o al suo successivo mantenimento; e ciò,
nonostante l’avvenuta acquisizione, nel corso del giudizio di primo
grado, di elementi idonei a rendere icto oculi evidente la piena innocenza del Gallo rispetto alla grave imputazione ascritta a suo carico.
Ha depositato memoria il procuratore generale presso la Corte
di Cassazione concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità del
ricorso.
Ha depositato memoria il Ministero dell’Economia e delle Finanze concludendo per la dichiarazione d’inammissibilità, ovvero per
il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è manifestamente infondato.
Con motivazione largamente esauriente e del tutto immune da
vizi d’indole logica o giuridica, la corte territoriale ha evidenziato come, prima ancora d’esser raggiunto da provvedimenti restrittivi della
propria libertà personale, il Gallo si fosse reso responsabile di una
quantità di comportamenti tali – per la relativa gravità, imprudenza
ed obiettiva e concreta equivocità – da rendere del tutto ragionevole,
secondo una valutazione condotta ex ante – che lo stesso potesse effettivamente considerarsi responsabile della commissione di atti volontariamente diretti – e nel loro complesso idonei – a porre in pericolo la pubblica incolumità, secondo lo schema normativo relativo all’ipotesi criminosa di cui all’art. 422 c.p., in tal modo concorrendo, per
propria esclusiva colpa grave, a dar causa all’adozione delle misure

2

restrittive della relativa libertà personale, in conformità al dettato di
cui all’art. 314 c.p.p..
E invero, la corte milanese ha specificamente evidenziato, a tal
fine, come il Gallo, pochi giorni prima di quello relativo all’episodio
per cui è stato tratto in arresto, secondo quanto narrato in sede testimoniale, aveva minacciato un vicino di compiere gesti di analoga
entità (“Un giorno di questi apro il gas e faccio saltare tutto”); aveva
manifestato segni di grave insofferenza per il vicinato uscendo dal
balcone del suo appartamento con una pistola in mano, sparando e
urlando la frase: “Vi ammazzo tutti”‘; infine ponendo in essere una
credibile messinscena uscendo dal proprio appartamento (peraltro
con indosso un coltello) dopo aver esploso un colpo d’arma da fuoco
(solo successivamente accertata innocua), lasciando i rubinetti del
gas aperti accanto a uno scaldabagno acceso idoneo all’innesco per
l’esplosione; infine proferendo, alle forze dell’ordine che lo avevano
fermato al suo ritorno, l’equivoca e provocatoria battuta: “avete arrestato Diabolik”.
La circostanza che la complessiva inidoneità dei comportamenti del Gallo a porre concretamente in pericolo la pubblica incolumità sia emersa solo ad esito del dibattimento celebrato in primo
grado vale a escludere alcuna fondatezza della prospettazione dell’istante, in ordine al carattere ingiustificato del mantenimento dello
stato di detenzione dello stesso fino al termine del giudizio, apparendo pienamente ragionevole e condivisibile la ritenuta necessità di
procedere al definitivo vaglio della posizione dell’imputato solo ad
esito della completa acquisizione di tutti gli atti di istruzione indispensabili ai fini dell’accertamento della fondatezza di un’ipotesi accusatoria così platealmente provocata dalla macroscopica imprudenza e avventatezza dell’istante.
3. — Le considerazioni che precedono, nel giustificare il riscontro della manifesta infondatezza dei motivi di doglianza avanzati dal
ricorrente, impongono la dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,o o in favore della cassa delle ammende,
oltre al rimborso delle spese del giudizio in favore del Ministero resistente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

3

4

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1.000,00 in favore della casa delle ammende,
oltre alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che
liquida in complessivi euro 750,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA