Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44494 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44494 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAROSIELLO GIOVANNI N. IL 20/11/1945
avverso l’ordinanza n. 67/2007 CORTE APPELLO di BARI, del
05/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;
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Data Udienza: 15/10/2013

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La Corte di Appello di Bari, con ordinanza resa
all’udienza camerale del giorno 5.12.2011 rigettava
l’istanza proposta da Carosiello Giovanni volta ad
ottenere l’indennizzo a titolo di riparazione per
l’ingiusta detenzione sofferta in regime di custodia
giudiziale in carcere dal 30.01.02 al 28.03.02 perché
sospettato dei reati di cui agli articoli 73 co.1
d.PR.309/90, 81 cpv. c.p.,2 e 7 legge 895/67, 23, III
co.legge 110/1975 e 687 c.p., reati da cui veniva
assolto per non avere commesso il fatto con sentenza
n.1173/06 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile
il 17 febbraio 2007.
Avverso la sopra indicata ordinanza proponeva ricorso
per Cassazione Carosiello Giovanni, a mezzo del suo
difensore, e concludeva chiedendo di volerla annullare.
Il ricorrente censurava l’ordinanza impugnata per
violazione ed erronea applicazione degli articoli 314 e
315 cod.proc.pen. e per manifesta illogicità della
motivazione ex art. 606 comma l lett. e) cod.proc.pen.,
in particolare nella parte in cui la Corte di appello
rimproverava in termini di colpa grave condotte
insuscettibili di essere riguardate alla stregua di
macroscopica negligenza e trascuratezza. Pertanto, ad
avviso del ricorrente, non sussisterebbe la colpa grave,
impeditiva del riconoscimento del diritto all’equa
riparazione.
11 Ministero dell’Economia e delle Finanze a mezzo
dell’Avvocatura Generale dello Stato presentava
tempestiva memoria e concludeva chiedendo di voler
dichiarare inammissibile il proposto ricorso ovvero di
rigettarlo.

Considerato in diritto

Ritenuto in fatto

Il ricorso è fondato.
Osserva la Corte che il sorgere del diritto ad ottenere
la riparazione per l’ingiusta detenzione è condizionato
alla esistenza di una condotta del richiedente che al
tempo del processo in nulla abbia dato causa o concorso
a dare causa a quella ingiusta detenzione. L’operazione
intesa a cogliere tali condizioni deve scandagliare solo
l’eventuale efficienza causale delle condotte
dell’imputato che possano aver indotto, anche nel
concorso dell’altrui errore, secondo una valutazione
ragionevole e non congetturale il giudice a stabilire
la misura della detenzione (Cass. SSUU 13/12/95 n. 43,

Pt

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(

sent. n.34559 del
Sez IV 10/3/2000 n. 1705; Cass., SU,
2002) .
Il giudice,pertanto, deve fondare la sua decisione su
fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni,
esaminando la condotta del richiedente, sia prima e sia
dopo la perdita della libertà personale,
indipendentemente dall’eventuale conoscenza che
quest’ultimo abbia avuto dell’attività di indagine, al
fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale
condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stato
il presupposto che ha ingenerato, ancorchè in presenza
di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza
della sua configurazione come illecito penale, dando
luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto
(cfr. Cass. Sezioni Unite, Sent. n.34559/2002; Cass.,
Sez.4, Sent. n.17552 del 2009)
Tanto premesso si osserva che non appare adeguata e
congrua la motivazione dell’ordinanza della Corte di
Appello di Bari che ha ritenuto che il comportamento del
Carosiello dovesse considerarsi ostativo ex art.314
c.p.p., dal momento che egli, titolare del capannone ed
esercente l’attività di custode negli ambienti ristretti
in cui vennero rinvenute la droga e le armi, aveva
tollerato che
altri ivi detenessero tali oggetti
illeciti, “di cui è fondato ritenere che egli avesse
conoscenza”.
Tale iter argomentativo inficia in termini radicali la
motivazione sul punto dell’ordinanza impugnata, atteso
che la tolleranza di cui parlano i giudici della Corte
territoriale viene posta in dubbio dalla stessa sentenza
di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia in data
3.10.2006, secondo cui non poteva escludersi “che altri
soggetti avessero abitualmente accesso ai luoghi dove
sono state rinvenute le armi e le sostanze stupefacenti
o, anche, che avessero posto in essere tale condotta
occasionalmente, quella sera, approfittando dell’assenza
del Carosiello Giovanni (il quale al momento
dell’intervento dei Carabinieri non era presente nella
struttura, cfr. verb. Arresto di Carosiello Giovanni
27.01.2002)”.
L’ordinanza impugnata deve essere quindi annullata con
rinvio alla Corte di appello di Bari, dovendo i giudici
della Corte territoriale accertare da quali specifici
elementi deducano la sussistenza della colpa grave a
carico del Carosiello.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di
appello di Bari cui rimette anche il regolamento delle
spese tra le parti del presente giudizio.

ri

Così deciso in Roma il 15.10.2013

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