Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44494 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 44494 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 13/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LABANCA CARMELA N. IL 11/08/1959
D’ADDIEGO MARIA N. IL 28/08/1980
avverso la sentenza n. 528/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
05/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. K . 00
che ha concluso per ; e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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(<5 0.Ca _e . LD - RITENUTO IN FATTO Ricorrono per Cassazione, con unico ricorso, a mezzo del difensore, LABANCA Carmela e D'ADDIEGO Maria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che in data 5 aprile 2013 ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro che 1'11.4.2012 ha condannato la LABANCA per estorsione in danno delle dipendenti VICECONTE Brigitta e CIMINELLI Rosangela e, in parziale riforma delle indicata sentenza che aveva assolto la D'ADDIEGO dallo stesso reato, in accoglimento dell'appello presentato dalle parti civili l'ha ritenuta responsabile del favore delle costituite parti civili. Deducono che la sentenza impugnata è incorsa in: 1. vizio della motivazione anche per travisamento della prova. Rilevano che la LABANCA era ricoverata e aveva problemi fisici, non versava quindi in condizioni tali a coartare la volontà delle persone offese, che non vi sono testimoni che hanno assistito ai fatti e che le parti civili licenziate per esubero di personale erano animati da particolari rancori. Evidenziano inoltre che la condanna, anche se ai soli fini civilistici, della D'ADDIEGO si basa su una mera congettura; 2. vizio di motivazione con riguardo alla condotta della D'ADDIEGO che non può assurgere a contributo idoneo ad integrare il concorso nel delitto. La sua presenza è sempre stata occasionale non è dato comprendere quale fosse il ruolo effettivo della donna nella gestione dell'azienda I motivi consistono nella rinnovazione di una linea difensiva basata su ragioni di merito che ha avuto risposta nella essenziale motivazione della Corte territoriale. In ordine ad esse il collegio di seconda istanza si è espresso con argomentazioni immuni da vizi logici . Le ricorrenti, invero, si sono limitate a criticare il significato che la Corte di appello aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado: e, tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di "travisamento dei fatti" oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o 1 reato a lei ascritto e l'ha condannata in solido con la coimputata al risarcimento dei danni in su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 Il ricorso è pertanto inammissibile e le ricorrenti deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 13.10.2015 Il Consigliere estensore Giovanna VERGA Il Pr side te Ant6ìiio E POSITO del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215).

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