Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44488 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44488 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Elkhouly Ossama n. il 28.9.1968
avverso la sentenza n. 2714/2009 pronunciata dal Tribunale di
Monza il 10.5.2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 17.10.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. V. Geraci, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 17/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 10.5.2010, il Tribunale di Monza
ha condannato Ossama Elkhouly alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione al reato di guida senza patente, commesso in Cinisello Balsamo il 21.8.2008.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello l’imputato censurando il provvedimento impugnato per
aver riconosciuto la relativa responsabilità penale sulla base di prove
insufficienti, avendo la pubblica accusa omesso di fornire la prova
che l’imputato fosse effettivamente privo di una patente di guida in
corso di validità, e non già che lo stesso ne fosse solo temporaneamente sprovvisto.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’eccessività della
pena inflitta all’imputato, neppure adeguatamente motivata dal giudice a quo.
Con nota in data 9.5.2013, il presidente della corte d’appello di
Milano, rilevata l’inappellabilità della sentenza, ha trasmesso gli atti
presso questa corte di cassazione per l’esame del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il tribunale di Monza è pervenuto all’accertamento della responsabilità penale dell’imputato dopo aver verificato come, all’atto
della richiesta di esibizione dei titoli di abilitazione alla guida, l’imputato si fosse limitato a dichiarare d’esser titolare di una patente di
guida egiziana, ma di non averla con sé, senza tuttavia provvedere
successivamente a esibirla all’autorità richiedente.
Lo stesso tribunale ha rilevato come la patente successivamente prodotta dalla difesa in sede processuale non valesse a escludere la
colpevolezza dell’imputato, essendo stata rilasciata (in data
25.10.2008) solo in data posteriore alla commissione del reato
(21.8.2008), peraltro con dati anagrafici parzialmente diversi da
quelli dell’imputato stesso.
Tali motivazioni, pienamente coerenti sul piano logico e lineari
sul piano argomentativo, appaiono sufficienti a giustificare il giudizio
di condanna emesso nei confronti dell’imputato, anche alla luce della
regola di esperienza incline a lasciar ritenere ragionevolmente prevedibile l’effettivo mancato possesso di un titolo abilitativo alla guida da
parte di un soggetto non in grado di fornirne, al momento del controllo da parte dell’autorità, né gli estremi, né l’eventuale fonte isti2.1. –

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2.2 – Quanto alla motivazione relativa all’entità della pena, è
appena il caso di rilevare come, secondo l’insegnamento di questa
corte di legittimità, il dovere di dettare una motivazione dotata di
specificità e articolata in dettaglio deve ritenersi necessaria, in ordine
alla quantità di pena irrogata, soltanto se la pena concretamente inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale,
potendo altrimenti essere sufficienti, a dar conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 c.p., le espressioni del tipo ‘pena congrua’ o ‘pena equa’ (come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a
delinquere o, in modo onnicomprensivo, ai criteri di cui all’art. 133
c.p.) (cfr. Cass., Sez. 2, n. 36245/2009, Rv. 245596), atteso che la
scelta di tali termini può ritenersi sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli
elementi previsti dall’art. 133 c.p. (Cass., Sez. 6, n. 7250990, Rv.
184395).
Nella specie, il giudice di primo grado, nell’infliggere
all’odierno imputato la pena-base di euro 3.000,00 di ammenda
(successivamente diminuita per effetto delle circostanze attenuanti
generiche) — di poco superiore al minimo edittale -, indicando
espressamente di aver tenuto conto della “limitata gravità dei fatti e
della personalità del reo”, deve ritenersi aver soddisfatto i criteri più
sopra indicati, dettando una motivazione certamente sufficiente in
relazione alla concreta entità della sanzione irrogata.

Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013

tuzionale idonea a darne contezza, né, successivamente, di assicurarne la prova dell’effettivo avvenuto conseguimento, al momento del
controllo dell’autorità, in sede giudiziale.

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