Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44485 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44485 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: MARINELLI FELICETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAGLIESI MARIO N. IL 18/03/1967
avverso la sentenza n. 2247/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
18/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per( I

Data Udienza: 15/10/2013

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RITENUTO IN FATTO

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva appello.
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 18
dicembre 2012, oggetto del presente ricorso,
confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo
grado e condannava l’imputato al pagamento delle
spese processuali del grado.
Avverso tale sentenza Cagliesi Mario personalmente
proponeva ricorso per Cassazione e concludeva
chiedendone l’annullamento con ogni conseguente
statuizione.
Il ricorrente censurava l’impugnata sentenza per i
seguenti motivi:
l) manifesta illogicità della motivazione ex
art.606, comma 2, lett.e) c.p.p.. Secondo il
ricorrente ben poteva, nel caso che ci occupa,
l’accertamento mediante etilometro non essere
idoneo a dimostrare il suo stato di ebbrezza. Egli
aveva infatti dimostrato di avere da poco subito un
intervento chirurgico alla bocca e un successivo
colpo sulla bocca appena operata. Per tali motivi
aveva dovuto fare degli sciacqui con sostanze
alcoliche che ben avrebbero potuto influenzare
l’esito dell’esame alcolimetrico.
2) Mancata assunzione del decisivo confronto tra le
parti sul difetto di sintomatologia d’ebbrezza e
sulla consequenziale conduzione del veicolo da
parte dell’imputato ex art.606, comma l, lett.d),
c.p.p..
Secondo il ricorrente erroneamente i
giudici della Corte territoriale non avevano
ammesso il richiesto confronto tra le parti,
ritenendolo una prova non decisiva in presenza
dell’esito
positivo
del
test
alcolimetrico,
specialmente ove si consideri che, su richiesta
degli odierni operanti, egli, dopo essere stato
fermato, aveva condotto l’autovettura fino in
questura e quindi non era stato percepito come
ebbro.
3) Mancata assunzione della decisiva deposizione
del sanitario che aveva visitato l’imputato sul

Con sentenza in data 11 luglio 2011 il Tribunale di
Genova dichiarava Cagliesi Mario colpevole del
reato di cui all’articolo 186, comma 2, lett.c) del
decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e lo
condannava alla pena di mesi quattro di arresto ed
euro 2.300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle
spese processuali, con la sospensione della patente
di guida per la durata di anni uno.

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CONSIDERATO IN DIRITTO
LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti
OSSERVA
motivi di ricorso non sono fondati.
Per quanto attiene al primo motivo, si osserva
(cfr. Cass., Sez.4, Sent. n.4842 del 2.12.2003, Rv.
che, nel momento del controllo della
229369)
motivazione, la Corte di Cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la
migliore
ricostruzione
dei
fatti,

deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi
a
verificare
se
questa
giustificazione
sia
compatibile con il senso comune e con i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in
quanto l’art.606,
comma 1,
lett.e)
c.p.p.
non
consente a questa Corte una diversa lettura dei
dati processuali o una diversa interpretazione
delle prove, perché è estraneo al giudizio di
legittimità il controllo sulla correttezza della
motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tanto premesso la motivazione della sentenza
impugnata appare logica e congrua e supera quindi
il vaglio di questa Corte nei limiti sopra
indicati. I giudici della Corte di appello di
Genova hanno infatti chiaramente evidenziato gli
elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della
responsabilità del Cagliesi in ordine al reato
ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che
lo stato di ebbrezza dell’imputato risultava
pienamente confermato dai risultati dell’alcoltest
e
che
pertanto
non
apparivano
rilevanti
contraddizioni dei testi sugli aspetti sintomatici
di tale condizione, aspetti che possono assumere
rilevanza solo in assenza di un accertamento

difetto di sintomatologia alcolica ex art.606,
comma 2,1ett.d) c.p.p.. Secondo il ricorrente il
predetto sanitario avrebbe dovuto essere escusso
come teste perché, nella sua qualità di medico, era
la persona che meglio, rispetto agli agenti
operanti, avrebbe potuto rilevare eventuali sintomi
di una alterazione alcolemica di rilievo penale.
4) Erronea applicazione dell’art.186, comma IX bis
del Codice della Strada. Secondo il ricorrente la
Corte di appello erroneamente aveva rigettato la
sua richiesta di essere ammesso al lavoro di
pubblica utilità, atteso che non aveva individuato
alcuno dei precisi motivi ostativi previsti nel
comma II bis dell’articolo di cui sopra.

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i-a-Ull’utilizzo di un
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tecnico.
colluttorio che avrebbe potuto modificare l’esito
del test alcolemico in seguito all’estrazione di
alcuni molari, i giudici della Corte territoriale
hanno rilevato che la circostanza non trovava
alcuna conferma negli atti di causa.
Per quanto poi attiene alla circostanza che sarebbe
stato lo stesso imputato, dopo il fermo, a condurre
riprova
a
in
questura,
fino
il
veicolo
dell’insussistenza dello stato di ebbrezza, i
giudici di appello hanno rilevato che, anche se ciò
fosse accaduto, si dovrebbe ritenere che gli agenti
operanti avevano tenuto una condotta negligente,
senza che per tale motivo l’esame alcolimetrico
potesse ritenersi vanificato.
Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono
infondati, in quanto, sulla base delle osservazioni
di cui sopra, i giudici di merito non hanno
ritenuto prova decisiva il confronto tra l’imputato
e gli agenti operanti e l’escussione del sanitario
che aveva visitato il Cagliesi subito dopo il fermo
al fine di stabilire se i sintomi che presentava
fossero indicativi dello stato di ebbrezza.
Tanto premesso si osserva che la condivisibile
giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto (cfr.
Cass., Sez. 6, Sent. n. 37173 dell’11.06.2008, Rv
241009) che la mancata assunzione di una prova
possa essere dedotta in sede di legittimità, a
norma dell’art. 606, comma l, lett. d), c.p.p.,
soltanto se si tratti di una” prova decisiva”,
ossia di un elemento probatorio suscettibile di
determinare una decisione del tutto diversa da
quella assunta, ma non quando i risultati che la
parte si propone di ottenere possano condurre,
confrontati con le ragioni poste a sostegno della
decisione, solo ad una diversa valutazione degli
elementi legittimamente acquisiti nell’ambito
dell’istruttoria dibattimentale.
Infondato è infine il quarto motivo di ricorso in
quanto i giudici della Corte territoriale hanno
spiegato con congrua e adeguata motivazione le
ragioni per cui non hanno ritenuto di sostituire la
pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, in
considerazione della gravità della condotta
desumibile dalla circostanza che il Cagliesi svolge
il lavoro di conducente di veicolo per il trasporto
di disabili.
Il
essere,
pertanto,
proposto
ricorso
deve
rigettato e il ricorrente condannato al pagamento
delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 15.10.2013

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