Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44484 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44484 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
El Montaser Tarik n. il 1.1.1988
avverso la sentenza n. 1490/2012 pronunciata dalla Corte d’appello
di Ancona il 10.12.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 15.10.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. C. Stabile, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv.to L. Giulioni, del foro di Ancona, che ha
concluso per raccoglimento del ricorso.

Data Udienza: 15/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza in data 27.7.2012, il giudice dell’udienza preliminare presso il tribunale di Ancona ha condannato Tarik El Montaser alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro
10.000,00 di multa, in relazione al reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso in Filottrano il 7.4.2012.
Con sentenza in data 10.12.2012, la corte d’appello di Ancona,
confermata la pronuncia del primo giudice in relazione alla responsabilità penale dell’imputato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto, stabilendolo nella misura di due anni di
reclusione ed euro 8000,00 di multa.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato sulla base di cinque
motivi di impugnazione.
2.1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la
corte territoriale confermato la responsabilità penale dell’imputato
sulla base di elementi di prova del tutto insufficienti ad attestarne il
riscontro, tenuto altresì conto della negligente considerazione del
ruolo rivestito dagli altri soggetti coinvolti nell’ambito dell’operazione
ch’ebbe a condurre all’arresto dell’imputato.

Con il secondo motivo, il ricorrente si duole del vizio di
motivazione in cui è incorsa la sentenza d’appello, per avere la corte
territoriale trascurato di considerare come il quantitativo di sostanza
stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato e dei soggetti con lo
stesso coinvolti nella vicenda de qua, fosse pienamente compatibile
con la destinazione dello stesso all’uso personale dei detentori (anche
nella prospettiva del consumo di gruppo), tenuto conto del mancato
rinvenimento di alcuna somma di danaro, né di bilancini di precisione, né di altro materiale potenzialmente idoneo a fondare il sospetto
di una possibile destinazione dello stupefacente allo spaccio; e tanto,
a tacere della circostanza secondo cui in nessun modo era stata provata l’esclusiva appartenenza all’imputato di tutto lo stupefacente
rinvenuto.
2.2. –

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2.4. – Con il quarto motivo il ricorrente si duole della mancata
concessione, da parte dei giudici del merito, delle circostanze attenuanti generiche, allo stesso negate sulla base di un’incompleta considerazione del complesso degli indici di fatto rilevanti sul punto.
2.5. – Da ultimo, il ricorrente ha invocato la pronuncia della
revoca della misura degli arresti domiciliari adottata nei suoi confronti, avuto riguardo al sopravvenuto venir meno dei presupposti di
fatto idonei a giustificarne il persistente mantenimento.
Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Con riguardo al riconoscimento della responsabilità penale
dell’imputato, la corte territoriale, con motivazione esaustiva e dotata
di piena coerenza logica e linearità argomentativa, ha evidenziato
come, dal chiaro contenuto dei verbali della polizia giudiziaria acquisiti agli atti del giudizio (atti che non hanno trovato alcuna smentita
nel corso del procedimento, salve le interessate contestazioni sollevate dall’imputato), è emerso come quest’ultimo, non appena fermata
l’autovettura sulla quale viaggiava come passeggero, ha immediatamente e con un movimento repentino provveduto a far scivolare dietro il proprio sedile un oggetto immediatamente recuperato, il quale è
risultato essere un ovetto di plastica all’interno del quale erano custoditi quattro involucri contenenti 18 grammi lordi di cocaina; altri
involucri del tutto simili a quelli sopra descritti sono stati quindi rinvenuti, in parte, sotto il sedile occupato dall’imputato, e in altra parte
all’interno della felpa indossata dallo stesso imputato.
Del tutto coerentemente, pertanto, sulla scorta di tali evidenze
probatorie, i giudici del merito hanno ritenuto come tutto il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto secondo le descritte occorrenze dovesse ritenersi appartenere all’imputato, il quale, proprio in ragione del consistente quantitativo dello stesso e della già avvenuta

2.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso
di rilevare l’insussistenza di circostanze oggettive idonee a dimostrare
la finalità della cessione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta
in possesso dell’imputato.

relativa suddivisione in dosi separate, doveva ragionevolmente e logicamente ritenersi intento a cederlo ai soggetti insieme ai quali è stato
sorpreso all’interno dell’autovettura fermata dalla polizia giudiziaria.
L’immediata ed esclusiva riferibilità all’imputato di tutta la sostanza stupefacente rinvenuta nell’autovettura de qua (sulla base della corretta valutazione critica operata dai giudici del merito degli indici di fatto così ricostruiti), vale a giustificare il trattamento, in punto di responsabilità, riservato all’imputato, rispetto agli altri soggetti
insieme allo stesso contestualmente sorpresi.
Quanto al censurato diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore dell’imputato, rileva la corte come, con motivazione
coerente e immune da vizi d’indole logico-giuridica, il giudice d’appello abbia sottolineato l’inidoneità della mera incensuratezza
dell’imputato a costituire di per sé un elemento utilmente valutabile a
tal fine (per espressa disposizione di legge), non essendosi peraltro
evidenziati ulteriori e diversi elementi di giudizio apprezzabili secondo gli auspici dell’imputato; in senso contrario avendo la corte territoriale piuttosto rilevato la circostanza costituita dall’avvenuto arresto dell’imputato in altra e diversa occasione per fattispecie criminosa
analoga, essendo stato il prevenuto còlto in possesso di altri loo
grammi di hashish e di altri io grammi di cocaina.
Del tutto inammissibile, infine, deve ritenersi l’invocata istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in esecuzione a carico dell’imputato, attesa l’evidente improponibilità di detta
istanza dinanzi a questa corte di legittimità.
L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza
avanzati dall’imputato impone il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.10.2013.

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