Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44480 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 44480 Anno 2013
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

suLricormé proposti da:
Annunziata Luciana n. il 7.12.1974
Freddo Ida n. il 25.10.1977
3)Immobile Pietro n. il 8.1.1970
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avverso la sentenza n. 2157/2012 pronunciata dalla Corte d’appello di
Napoli il 3.7.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 15.10.2013 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. C. Stabile, che ha
concluso per il rigetto dei ricorsi.

Data Udienza: 15/10/2013

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 3.7.2012, la corte di appello di
Napoli ha integralmente confermato la sentenza in data 6.12.2011 con
la quale il tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Torre
del Greco, ha condannato Luciana Annunziata, Ida Freddo e Pietro
Immobile alla pena di sei anni e due mesi di reclusione ed euro
30.000,00 di multa ciascuno, in relazione al reato di concorso nella
detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente commesso in
Torre del Greco il 7.11.2011.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo dei rispettivi difensori,
hanno proposto ricorso per cassazione tutti e tre gli imputati.
—Luciana Annunziata censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 603 c.p.p., avendo la corte territoriale ingiustificatamente disatteso l’istanza di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale attraverso la quale la stessa avrebbe potuto comprovare la
relativa estraneità alla conversazione pretesamente intercorsa tra
l’Annunziata e la coimputata Ida Freddo, sulla base della quale la polizia giudiziaria era pervenuta all’identificazione del luogo di conservazione della sostanza stupefacente la cui detenzione era stata indebitamente ascritta, in concorso, alla responsabilità della ricorrente.
In particolare, la ricorrente sottolinea l’impossibilità che la polizia giudiziaria potesse aver percepito la riferita conversazione, tanto
impedendolo le specifiche caratteristiche del luogo dove detta conversazione sarebbe avvenuta, la prova delle cui caratteristiche era stata indicata a oggetto dell’istanza di rinnovazione dibattimentale indebitamente disattesa dalla corte territoriale.
2.1.

Ida Freddo censura la sentenza impugnata per violazione
di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale posto a
fondamento della decisione assunta il contenuto di una conversazione ambientale captata in assenza dei presupposti processuali idonei a
legittimarne l’esecuzione, ed avendo detta corte pronunciato la condanna dell’imputata sulla base di una motivazione del tutto contraddittoria e illogica, siccome fondata sul contenuto di un colloquio al
più idoneo a inquadrare il ruolo della Freddo quale semplice connivente e non già quale concorrente nel reato di detenzione di sostanza
stupefacente alla stessa contestato.
2.2.-

2

2.3. — Pietro Immobile censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale posto a fondamento della decisione assunta il contenuto di una conversazione ambientale captata in assenza dei presupposti processuali
idonei a legittimarne l’esecuzione, ed avendo detta corte pronunciato
la condanna dell’imputata sulla base di una motivazione del tutto
contraddittoria e illogica, siccome fondata sulla circostanza che
l’imputato non potesse non essere a conoscenza del luogo di occultamento della sostanza stupefacente rinvenuta dalla polizia giudiziaria
a seguito dell’ascolto di una conversazione avvenuta dopo che lo stesso era già stato condotto presso la stazione dei carabinieri, in forza di
elementi presuntivi del tutto privi di alcuna evidenza rappresentativa.
Considerato in diritto
3. — Tutti e tre i ricorsi – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati.
Dev’essere preliminarmente disattesa la censura sollevata
dall’Annunziata con riguardo alla mancata rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale ad opera della corte d’appello.
Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale
la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non
poter decidere allo stato degli atti.
Da ciò deriva che mentre la rinnovazione dev’essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dall’acquisita consapevolezza di non potere
decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto dell’istanza
di rinnovazione, la relativa motivazione può essere anche implicita
nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di
merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (v. Cass.,
Sez. 5, n. 153202009, Rv. 246859).
Nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente dato
atto della superfluità della rinnovazione dibattimentale, avendo ritenuto che le dichiarazioni rese dai verbalizzanti fossero già state ac-

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quisite nel contraddittorio in sede dibattimentale, fornendo elementi
pienamente sufficienti ai fini della decisione; che, inoltre, la documentazione fotografica o l’ispezione dello stato dei luoghi prospettate
dall’imputata non avrebbero potuto fornire alcuna specifica e ulteriore indicazione al fine di superare la certezza acquisita in ordine
all’effettiva percezione e ai contenuti del colloquio riferito dagli organi di polizia giudiziaria esaminati in sede testimoniale, stante
l’inequivocabilità delle relative dichiarazioni, vieppiù confermate dalle modalità di rinvenimento della sostanza stupefacente all’interno
del veicolo posto all’interno delle pertinenze dell’abitazione degli imputati.
In particolare, la corte ha sottolineato come solo attraverso
l’ascolto della riferita conversazione gli operanti avrebbero potuto
rinvenire la sostanza stupefacente de qua, atteso che la perquisizione
realizzata poco prima all’interno dell’abitazione degli imputati aveva
dato esito negativo, con la conseguenza che da nessun’altra fonte di
cognizione, diversa dal colloquio percepito successivamente a detta
perquisizione, gli operanti avrebbero potuto apprendere la notizia
dell’occultamento della sostanza stupefacente all’interno del veicolo
richiamato.
Del tutto priva di pregio deve ritenersi, inoltre, la censura sollevata da Ida Freddo e da Pietro Immobile cerca l’illegittima utilizzazione di una conversazione ambientale in assenza dei presupposti
processuali idonei a legittimarne l’esecuzione, essendosi nella specie
trattato dell’ascolto di una conversazione intercorsa tra due persone
presenti avvenuta alla diretta presenza di testimoni (benché nascosti)
e non già dell’intercettazione di una conversazione ambientale: nozione, quest’ultima, da riservare alle forme di occulta presa di conoscenza, da parte di terzi e mediante congegni particolari, di comunicazioni riservate (cfr., sul punto, Cass., Sez. 2, n. 11767/2003, Rv.
224319; Cass., Sez. 6, n. 6037/1999, Rv. 214063 Cass., Sez. 1, 11.
5467/1992, Rv. 190333).
Quanto, infine, alla valenza probatoria della conversazione de
qua in relazione all’accertamento della responsabilità degli imputati,
rileva la corte come il giudice d’appello abbia correttamente sottolineato come detta conversazione esprimesse la chiara consapevolezza
delle conversanti in ordine all’occultamento dello stupefacente presso
la propria abitazione e la manifestata intenzione delle stesse di modi-

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ficarne il luogo del nascondimento al fine di impedirne il rinvenimento da parte della polizia giudiziaria, così rendendo esplicito e riconoscibile il proprio evidente interesse alla relativa detenzione, dimostrando la piena adesione alla comune attività di detenzione e spaccio
dello stupefacente, al di fuori di qualsivoglia prospettabile ipotesi di
connivenza non punibile.
Del pari, anche con riguardo a Pietro Immobile, la corte territoriale ha evidenziato, al fine di riscontrarne la piena partecipazione
alle finalità criminali attribuitegli, la congiunta valutazione delle significative circostanze costituite dall’avvenuto occultamento della sostanza stupefacente all’interno degli spazi della propria abitazione e
dal mancato esercizio di alcune attività lavorativa, oltre che della
mancata percezione di alcun reddito (se non assolutamente esiguo)
nel periodo incriminato, pur vivendo l’Immobile, insieme alla moglie
casalinga, in un contesto abitativo definito di lusso secondo le risultanze del verbale di sequestro.
La motivazione su tali punti dettata dalla corte di territoriale
deve ritenersi pienamente coerente sul piano logico e del tutto congrua in termini argomentativi, sì da sfuggire integralmente alle censure alla stessa rivolte dagli odierni ricorrenti.
L’accertamento dell’infondatezza di tutti i motivi di doglianza
avanzati dagli imputati impone il rigetto dei ricorsi e la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta i ricorsi e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15.10.2013.

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