Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44473 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44473 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAPUTO SALVATORE N. IL 19/05/1987
avverso l’ordinanza n. 251/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
21/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
cA,11
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ■r( rizscjej-1.01 .21;

UO3 Cot ;cALQ 3r.-et.}.;

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 21.1.2013 il Tribunale di Napoli, decidendo
quale giudice del riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. sull’istanza
proposta – per quanto qui rileva – da Caputo Salvatore, confermava il
provvedimento di custodia emesso dal GIP del Tribunale di Napoli il 7.1.2013.
I fatti che hanno condotto all’arresto del Caputo, nonchè di altri tre soggetti,

comuni da sparo clandestine, rinvenute nel corso di un intervento delle forze
dell’ordine nel quartiere di Secondigliano nelle prime ore del 5 gennaio 2013.
In particolare il Tribunale ritiene sussistente il grave quadro indiziario, già
oggetto di valutazione positiva compiuta dal GIP, in ragione di una serie di
circostanze di fatto che possono così riassumersi. I carabinieri, allertati da una
telefonata di tal Pappagallo Salvatore (soggetto con tutta probabilità intimorito
dalla vista delle persone armate nei pressi della sua abitazione) giungono nei
pressi dell’isolato ove tale persona abita – nel lotto P delle case dei Puffi al viale
della Resistenza – e notano in una aiuola posta sul lato posteriore dell’isolato
alcune persone, tra cui l’odierno ricorrente, che alla vista dei militari si davano a
precipitosa fuga. La immediata verifica dei luoghi consentiva di rinvenire due
pistole (una calibro 9 e una 357 magnum) poggiate sul terreno all’interno della
aiuola nonchè, nei pressi, una buca con terreno da poco rimosso contenente
altre tre pistole, tutte in ottimo stato d’uso ed alcune con il colpo già in canna.
Peraltro, nel prosieguo delle operazioni, in un appartamento a poca distanza da
detto luogo venivano rinvenuti altri effetti personali riferibili con certezza ad
almeno uno dei quattro fermati, in una con dei guanti di lattice.
Ad avviso del Tribunale le circostanze di fatto – documentate negli atti di
sopralluogo e nel verbale di arresto – comportano l’attribuzione a tutti i fermati
della disponibilità delle cinque pistole, dato il complessivo contegno tenuto alla
vista delle forze dell’ordine e la evidente correlazione logica tra tale
comportamento e la presenza sul posto delle pistole.
La particolare gravità del fatto – possesso collettivo di più armi con matricola
abrasa e pronte all’uso – giustifica inoltre la ritenuta sussistenza del pericolo di
reiterazione e rende adeguata la più grave misura carceraria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – con sottoscrizione personale – Caputo
Salvatore, articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione in
riferimento alla ritenuta gravità indiziaria. Ad avviso del ricorrente difetterebbe il

riguardano il possesso collettivo (rubricato come detenzione e porto) di 5 armi

presupposto della gravità indiziaria e la motivazione offerta sul punto dal
Tribunale sarebbe affetta da evidenti vizi logici. Ciò perchè gli operanti non
avrebbero constatato il reale possesso delle armi in capo ai fermati nè avrebbero
notato alcuno dei giovani presenti dell’aiuola nell’atto di disfarsi di una delle
armi. Il collegamento tra la presenza sul posto dei quattro e il successivo
rinvenimento delle pistole viene pertanto definito illogico e comunque non

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da
quelli consentiti dalla legge, oltre che per manifesta infondatezza dei medesimi.
A fronte di un esasustivo e coerente

iter motivazionale, contenuto nel

provvedimento impugnato, il ricorrente ipotizza carenze argomentative che, in
realtà, tendono ad ottenere una rivalutazione dei profili di merito, operazione
non consentita nella presente sede di legittimità.
Il Tribunale, in particolare, ha fatto corretta applicazione della previsione di legge
di cui all’art. 273 cod. proc. pen. in tema di gravi indizi di colpevolezza – essendo
detta locuzione normativa pacificamente interpretata come giudizio prognostico
che, sulla base degli elementi raccolti, consenta la previsione con elevata
probabilità dell’esito del processo in termini di condanna – ed ha applicato un
ragionevole criterio logico in punto di ricostruzione delle emergenze fattuali.
La condotta tenuta dai soggetti tratti in arresto – di repentino allontanamento
alla vista delle forze dell’ordine – unita al rinvenimento delle armi, pronte all’uso,
nel luogo ove i quattro indagati sostavano (peraltro in orario assai insolito)
rappresenta un solido argomento per sostenere la riferibilità delle armi agli
stessi, nè può sostenersi validamente l’ipotesi ventilata dal ricorrente (per cui
solo la constatazione del contatto fisico tra l’arma e la persona potrebbe portare
al raggiungimento della gravità indiziaria).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle
spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa
delle ammende che stimasi equo determinare in euro 1.000,00 .

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

rispondente ai canoni interpretativi dell’art. 273 cod. proc. pen. .

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1

ter.

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Co!

Così deciso il 23 settembre 2013

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