Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44471 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44471 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAHMOUD NASSER N. IL 10/03/1992
ABDUL RAZZAK ARNAOUT N. IL 28/07/1985
SALIM ARNAOUT N. IL 01/03/1987
ADNAN HAWASH N. IL 20/04/1982
avverso l’ordinanza n. 56/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. RAFFAELLO MAGI ;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. .
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Data Udienza: 23/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione del Riesame – decidendo sulla
impugnazione proposta ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. da Mahmoud Nasser
– Abdul Razzak – Salim Arnout – Adnan Hawash avverso l’ordinanza di custodia
cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria il 15.1.2013 per il reato di cui

del 4.2.2013.
La vicenda oggetto del procedimento può essere così sintetizzata.
In data 10 gennaio 2013 veniva segnalata dal Gruppo Aereonavale di Messina la
presenza di una grossa motonave con probabile presenza a bordo di cittadini
extracomunitari, in avvicinamento alle coste italiane nella acque antistanti capo
spartivento.
Ne seguiva una attività di controllo da parte di militari della Guardia di Finanza
che si concludeva alle ore 21 circa con l’accesso sul natante, denominato Fedel
Moon.
Qui si riscontrava la presenza, in uno dei gavoni di prua, di di 28 soggetti – di
verosimile nazionalità palestinese e siriana – tra cui 15 minori, in pessime
condizioni igienico-sanitarie. Le ulteriori verifiche consentivano di isolare
l’equipaggio composto, secondo gli operanti, da 9 persone.
La identificazione dei componenti dell’equipaggio era agevolata dal rinvenimento
del ruolino di bordo del mercantile da cui risultavano le singole qualifiche.
Per quanto concerne gli attuali ricorrenti, risultano ricompreso in detta lista con
le qualifiche di comandante (Adnan Hawash) timoniere (Salim Arnout) motorista
(Abdul Razzak) e componente dell’equipaggio (Mahmoud Nasser).
La raccolta di informazioni – ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen. – da taluno dei
migranti consentiva altresì di appurare che la motonave era partita da Damasco
circa dieci giorni prima del controllo e che ciascuno dei partecipanti al viaggio
verso l’Italia aveva versato consistenti somme di denaro (circa 1.000 euro) agli
organizzatori della traversata.
In particolare, circa il coinvolgimento attivo dei membri dell’equipaggio nel
controllo dei migranti sulla nave, l’immigrato Abdlhadi Adam ha indicato
Mahmoud Nasser come uno dei soggetti che accompagnava le persone che
portavano loro il cibo, nonchè Salim Arnaout come il cuoco di bordo.
Badri Salman ha riconosciuto Adnan Hawash e lo ha indicato quale la persona
che nel corso dell’avvicinamento da parte della marina italiana spingeva i
migranti verso la parte più bassa della nave, nervoso e impaurito, nonchè ha
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all’art. 12 d.lgs. n.286/’98, confermava il provvedimento cautelare con decisione

indicato Salim Arnaout come un membro dell’equipaggio che portava loro il cibo,
nonchè come ulteriori membri dell’equipaggio Mahmoud Nasser e Abdoul Razzak.
Aboali Adkarim, altro migrante, ha indicato Mahmoud Nasser, Abdoul Razzak e
Salim Arnout come

membri dell’equipaggio visti in un’unica occasione alla

partenza dalla Siria.
Fadhl Khalid ha indicato tutti gli attuale ricorrenti come

membri dell’equipaggio

con precisa attribuzione di ruoli.
Ad avviso del Tribunale gli elementi raccolti consentono di affermare la gravità

illegale nel territorio dello stato dei 28 migranti, a scopo di profitto,
pluriaggravata) e ciò in rapporto alla piena convergenza delle diverse fonti
dimostrative, tali da consentire di ‘separare’ i soggetti organizzatori del viaggio
dai semplici migranti.
In particolare, si ritiene rilevante a tal fine sia il contenuto del libro di bordo che
il riconoscimento compiuto dai quattro soggetti prima indicati, il che consente di
ritenere che l’intero equipaggio fosse a conoscenza della presenza dei clandestini
e cooperasse alla buona riuscita dell’operazione.
Viene inoltre ritenuto significativo il fatto che i membri dell’equipaggio
occupassero – di regola – la parte superiore della nave lì dove i migranti erano
posizionati nella parte inferiore e tale collocazione sarebbe stata anche
constatata in sede di avvicinamento e salita sulla nave dei militari operanti.
Quanto alle esigenze cautelari viene ritenuto sussistente il pericolo di fuga (in
rapporto alla condizione soggettiva ed alla prevedibile entità della condanna) ed
il pericolo di reiterazione, correlato alle modalità del fatto (attività organizzata,
elevato numero dei soggetti trasportati). Viene altresì ritenuta adeguata la scelta
della misura carceraria.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione – con motivi sottoscritti personalmente
– Mahmoud Nasser, Abdul Razzak, Salim Arnout e Adnan Hawash.
I motivi risultano tra loro uguali e possono essere sintetizzati con unica
annotazione.
I ricorrenti deducono vizio di motivazione del provvedimento impugnato in
riferimento alla ritenuta gravità indiziaria. In particolare affermano che in modo
contraddittorio nel provvedimento si è ritenuto da un lato elemento indiziante
l’aver occupato, durante la navigazione, la parte superiore della nave e dall’altro
si è notato che all’atto della irruzione dei militari italiani tutti gli occupanti si
erano rifugiati nella parte inferiore. Risulterebbe pertanto infondata e arbitraria
l’individuazione degli odierni ricorrenti quali membri dell’equipaggio.

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indiziaria in riferimento al reato contestato (attività diretta a procurare l’ingresso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi,
tendenti – peraltro – ad ottenere una nuova valutazione del merito cautelare, non
consentita in sede di legittimità.
Va infatti constatato che la decisione impugnata applica correttamente la nozione
normativa di gravità indiziaria, consistente nella espressione di un giudizio
prognostico di elevata probabilità di condanna in forza degli elementi sottoposti a

dalle diverse fonti.
La qualità di componenti dell’equipaggio – rivestita dai ricorrenti – è stata infatti
ritenuta sulla base della immediata consultazione del libro di bordo (elemento
documentale di sicuro rilievo) cui si aggiungono – essenzialmente – i contenuti
dichiarativi provenienti dai migranti.
A fronte di tali elementi, dal decisivo contenuto dimostrativo, l’ulteriore
osservazione contenuta nel provvedimento – e contestata dai ricorrenti – circa la
posizione occupata da costoro nel corso ‘ordinario’ della navigazione non riveste
alcun particolare rilievo nella economia della decisione e rappresenta il risultato
di un apprezzamento del fatto, non rivalutabile nella presente sede. Ciò perchè
ben potrebbero i componenti dell’equipaggio esser stati notati sulla parte
superiore del natante prima dell’arrivo dei militari italiani (come del resto riferito
dai migranti, che ne hanno individuato i ruoli) e solo nel momento dell’irruzione
aver fatto ingresso, nel tentativo di dissimulare la loro condizione, nella parte
inferiore allo scopo di confondersi con i migranti.
La critica mossa alla motivazione del provvedimento appare dunque pretestuosa
e non si confronta con il reale contenuto argomentativo della decisione
impugnata.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che stimasi equo determinare nella misura di euro 1.000,00 per
ciascun ricorrente.
P.Q.M.
,
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al pagamento di euro 1.000,00 ciascuno, a favore della cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1

ter.

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valutazione, e non incorre in travisamenti del contenuto dimostrativo apportato

Così deciso il 23 settembre 2013

Trasmessa copia ex art. 23
n. l tzsr L. 8-8-Q5 4 41. ‘332
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4 twl.
Roma, h

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