Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44471 del 17/09/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44471 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cojoc Valentin, nato il 4 luglio 1975
avverso l’ordinanza del Tribunale di Chieti del 5 maggio 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale
Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Andrea Di Renzo.

Data Udienza: 17/09/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 5 maggio 2015, il Tribunale di Chieti ha rigettato
l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del Gip dello stesso Tribunale del 3
aprile 2015, con la quale era stata rigettata l’istanza di revoca del sequestro
preventivo di un autocarro disposto nei confronti del predetto, in ordine al reato di cui
all’art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006.
2. – Avverso l’ordinanza l’indagato ha proposto personalmente ricorso per

disposizione incriminatrice, perché non si sarebbe considerato che egli svolgeva
un’attività di robivecchi, non rientrante nella gestione dei rifiuti, ma nel commercio
ambulante, per il quale lo stesso indagato aveva regolare autorizzazione. In ogni caso,
la licenza di commercio ambulante non sarebbe coniugata al peso trasportato e il
sequestro del mezzo sarebbe comunque illegittimo, in mancanza di prova della sua
intrinseca pericolosità.
Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio davanti a
questa Corte, il difensore dell’indagato ha ribadito quanto già rilevato nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché basato su rilievi manifestamente

infondati.
Il Tribunale ha evidenziato che l’attività concretamente svolta dal ricorrente non
è quella di robivecchi, che resterebbe sottratta alla disciplina generale dei rifiuti,
avendone il legislatore considerato la minima pericolosità per la salute e per
l’ambiente, ma quella di trasporto abusivo di rifiuti, trattandosi di ben una tonnellata
di rottami metallici di variegata natura, assolutamente inutilizzabili – come risulta dai
rilievi svolti e dalle fotografie scattate dalla polizia giudiziaria – in mancanza della
prescritta autorizzazione. Nel caso in esame, dunque, il Tribunale ha correttamente
desunto la configurabilità di una vera e propria gestione abusiva di rifiuti dalla
tipologia dei materiali e dall’elevato quantitativo degli stessi.
Deve perciò richiamarsi integralmente la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (ex plurimis, sez. 3, 24 giugno, 2014, n. 29992, rv. 260266), secondo cui:
«la condotta sanzionata dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, è
riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività
rientrante tra quelle assentibili ai sensi del citato d.lgs., artt. 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale

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cassazione, deducendo, con unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione della

all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei
titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità»;
«la deroga prevista dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per l’attività
di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera
qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo
per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 114, e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio».

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – la stessa è superflua, trattandosi
di sequestro preventivo preordinato alla confisca obbligatoria del mezzo di trasporto,
ai sensi dell’art. 260 ter, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015.

Quanto, poi, alla motivazione circa il periculum in mora, deve rilevarsi che –

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