Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44469 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44469 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAFIK ALMUJAWER N. IL 03/01/1993
avverso l’ordinanza n. 66/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. vt ,
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Data Udienza: 23/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione del Riesame – decidendo sulla
impugnazione ex art. 309 cod. proc. pen. proposta da Rafik Almujaver avverso
l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria il 15.1.2013
per il reato di cui all’art. 12 d.lgs. n.286/’98 , confermava il provvedimento
cautelare con decisione del 4.2.2013.

In data 10 gennaio 2013 veniva segnalata dal Gruppo Aereonavale di Messina la
presenza di una grossa motonave con probabile presenza a bordo di cittadini
extracomunitari, in avvicinamento alle coste italiane nella acque antistanti capo
spartivento.
Ne seguiva una attività di controllo da parte di militari della Guardia di Finanza
che si concludeva alle ore 21 circa con l’accesso sul natante, denominato Fedel
Moon.
Qui si riscontrava la presenza, in uno dei gavoni di prua, di di 28 soggetti – di
verosimile nazionalità palestinese e siriana – tra cui 15 minori, in pessime
condizioni igienico-sanitarie. Le ulteriori verifiche consentivano di isolare
l’equipaggio composto, secondo gli operanti, da 9 persone.
La identificazione dei componenti dell’equipaggio era agevolata dal rinvenimento
del ruolino di bordo del mercantile da cui risultavano le singole qualifiche.
Per quanto concerne l’attuale ricorrente lo stesso risulta ricompreso in detta lista
con la qualifica di componente dell’equipaggio.
La raccolta di informazioni – ai sensi dell’art. 350 cod. proc. pen. – da taluno dei
migranti consentiva altresì di appurare che la motonave era partita da Damasco
circa dieci giorni prima del controllo e che ciascuno dei partecipanti al viaggio
verso l’Italia aveva versato consistenti somme di denaro (circa 1.000 euro) agli
organizzatori della traversata.
In particolare, circa il coinvolgimento attivo dei membri dell’equipaggio nel
controllo dei migranti sulla nave, l’immigrato Abdlhadi Adam ha affermato che
solo due persone si sarebbero occupate costantemente di loro somministrando
acqua e cibo in scatola.
Tale soggetto ha indicato l’attuale ricorrente come .. uno dei soggetti che ci
portava quotidianamente da mangiare.
Badri Salman ha riconosciuto l’attuale ricorrente e lo ha indicato quale

membro dell’equipaggio che si occupava della tinteggiatura di parti della nave,
attribuendo ad altra persona l’attività di somministrazione del cibo.

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La vicenda oggetto del procedimento può essere così sintetizzata.

Aboali Adkarim, altro migrante, ha indicato l’attuale ricorrente come uno dei

membri dell’equipaggio visti in un’unica occasione alla partenza dalla Siria.
Fadhl Khalid ha indicato l’attuale ricorrente come uno dei membri dell’equipaggio

che fungeva da marinaio. Anche Fadhl ha attribuito ad altro soggetto il ruolo di
somministrare cibo.
In sede di interrogatorio l’attuale ricorrente ha affermato di essersi imbarcato in
Egitto per svolgere l’attività di marinaio e di non aver mai notato a bordo la
presenza dei clandestini, da lui constatata solo dopo il controllo della marina

Ad avviso del Tribunale gli elementi raccolti consentono di affermare la gravità
indiziaria in riferimento al reato contestato (attività diretta a procurare l’ingresso
illegale nel territorio dello stato dei 28 migranti, a scopo di profitto,
pluriaggravata) e ciò in rapporto alla sostanziale convergenza delle diverse fonti
dimostrative.
In particolare, si ritiene rilevante a tal fine sia il contenuto del libro di bordo che
il riconoscimento compiuto dai quattro soggetti prima indicati, il che coinsente di
ritenere che l’intero equipaggio fosse a conoscenza della presenza dei clandestini
e cooperasse alla buona riuscita dell’operazione.
Quanto alle esigenze cautelari viene ritenuto sussistente il pericolo di fuga (in
rapporto alla condizione soggettiva ed alla prevedibile entità della condanna) ed
il pericolo di reiterazione, correlato alle modalità del fatto (attività organizzata,
elevato numero dei soggetti trasportati). Viene altresì ritenuta adeguata la scelta
della misura carceraria.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – con sottoscrizione personale – Rafik
Almujaver, deducendo vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Il ricorrente evidenzia che nella valutazione del presupposto indiziario sono state
ritenute convergenti le fonti dimostrative, lì dove l’attribuzione del ruolo in
ipotesi svolto a bordo della nave è del tutto diversa tra i vari dichiaranti escussi.
Da ciò deriverebbe la contraddittorietà ed illogicità del percorso motivazionale,
con assoluta carenza del presupposto richiesto dall’art. 273 cod. proc. pen. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi diversi da
quelli consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
In particolare, a fronte di una chiara e non illogica esposizione delle ragioni
giustificatrici, contenuta nel provvedimemto impugnato, il ricorrente tende – in

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italiana.

sostanza – ad ottenere una ulteriore valutazione del merito cautelare, operazione
non consentita nella presente sede di legittimità.
Va infatti constatato che la decisione impugnata applica correttamente la nozione
normativa di gravità indiziaria, consistente nella espressione di un giudizio
prognostico di elevata probabilità di condanna in forza degli elementi sottoposti a
valutazione, e non incorre in travisamenti del contenuto dimostrativo apportato
dalle diverse fonti.
La qualità di componente dell’equipaggio – rivestita dal ricorrente – è stata infatti
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Cf)

di sicuro rilievo) cui si aggiungono i contenuti dichiarativi provenienti dai
migranti.

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Tali apporti narrativi sostanzialmente convergono nel descrivere Rafik Almujaver
quale soggetto che svolgeva attività funzionali alla prosecuzione del viaggio e la
parziale diversità dei compiti descritti non neutralizza il valore indiziante delle

-1,111

affermazioni, potendo i singoli migranti aver percepito momenti diversi della
attività posta in essere dai vari addetti alla navigazione e al controllo degli

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uomini imbarcati.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle
spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende
che stimasi equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al pagamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1
ter.

Così deciso il 23 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenuta sulla base della consultazione del libro di bordo (elemento documentale

Cr)

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