Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44469 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44469 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Furloni Armando, nato a Malegno (Bs) il 5/8/1941

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Brescia in data
31/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Fischioni in
sostituzione dell’Avv. L. Ferrajoli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31/10/2014, la Corte di appello di Brescia, in parziale
riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale il 7/12/2012, riduceva la
pena inflitta ad Armando Furloni, determinandola in un anno di reclusione; allo
stesso – nella qualità di legale rappresentante della “SIAS s.p.a.” – era ascritto il
delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, per

Data Udienza: 14/10/2015

aver indicato nelle dichiarazioni annuali i.v.a. 2006 e 2007 elementi passivi
fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, emesse
da Linea Strada di Calabrese Concetto e C. s.n.c.”.
2. Propone ricorso per cassazione il Furloni, a mezzo del proprio difensore,
deducendo quattro motivi:
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La
Corte di appello avrebbe steso una motivazione contraddittoria, per un verso
avallando la tesi difensiva per cui l’emittente “Linea Strada” non era una

eseguire tutti i lavori indicati nelle diverse fatture di cui all’imputazione, attesa la
carenza di mezzi e strutture; al riguardo, peraltro, la sentenza avrebbe
completamente disatteso plurimi motivi di appello con i quali, per contro, si
intendeva rilevare che tutte le opere in oggetto erano state realizzate, in realtà,
proprio da “Linea Strada”. La stessa motivazione, inoltre, sarebbe palesemente
illogica, poiché avrebbe inteso individuare i lavori effettivamente compiuti sulla
base di un criterio – l’effettivo pagamento delle fatture – di per sé insufficiente
ed irrilevante;
– mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto
all’art. 546, comma 1, cod. proc. pen.. Come già rilevato, la sentenza non
avrebbe speso alcuna considerazioni in ordine a ben 14 punti di gravame, tesi a
dimostrare l’effettiva esecuzione delle opere da parte di “Linea Strada”;
– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento ai
principi che regolano l’onere della prova. La Corte di appello avrebbe confermato
la condanna – sia pur parzialmente – senza valutare le numerose risultanze
istruttorie che confermerebbero la realizzazione dei lavori; in ordine ai quali,
peraltro, la sentenza non avrebbe indicato chi sarebbe stato l’eventuale, diverso
esecutore, non compiendo alcun accertamento sulla beneficiaria delle fatture, la
“Sias s.p.a.” della quale il Furloni è legale rappresentate;

mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito
avrebbe negato dette circostanze pur a fronte di un comportamento processuale
del ricorrente, e comunque di un quadro probatorio emerso, tali da consentirne il
riconoscimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato; al riguardo, i primi tre motivi possono essere
trattati congiuntamente, attesane la sostanziale identità di ratio e contenuto.

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“cartiera”, per altro verso, però, assumendo che la stessa non avrebbe potuto

La Corte di appello di Brescia, riportata per esteso la sentenza di primo
grado, ha innanzitutto evidenziato che l’odierno giudizio – avente ad oggetto la
contestazione di cui all’art. 2, d. Igs. n. 74 del 2000 – concerne l’indicazione in
dichiarazione i.v.a. 2006 e 2007 di elementi passivi fittizi, giusta utilizzo di
fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; lavori effettivamente eseguiti
per “Sias s.p.a.”, quindi, ma non dall’emittente formale, quale la “Linea Strada di
Calabrese Concetto s.n.c.”, bensì da altro, ignoto soggetto. La stessa pronuncia,
di seguito, ha rilevato peraltro che l’emittente non poteva, in realtà, essere

Giudice, salvo poi “attenuare” il concetto), atteso che l’istruttoria aveva
comunque provato che alcuni dei lavori fatturati erano stati effettivamente
eseguiti da “Linea Strada”; alcuni, ma non tutti, come desumibile dalla scarsità
di mezzi, personale e strutture di quest’ultima, tali da impedirle di potere
realizzare l’insieme delle opere riportate nei documenti, specie nell’arco di un
solo anno (sì da realizzare un fatturato complessivi di oltre 2 milioni di euro, a
fronte di costi contabilizzati per condensare i ricavi fatturati pari a zero). Infine, il
Collegio di appello – chiamato dunque a distinguere le fatture concernenti le
opere realmente eseguite dalle altre, riferibili ad altri esecutori – ha impiegato il
criterio dell’effettivo pagamento; in sintesi, ha rilevato che l’istruttoria aveva
pacificamente accertato il versamento di danaro “Sias”-“Linea Strada” per i lavori
di cui alle fatture nn. 2, 4, 92, 95 e 100, per le quali ha quindi assolto il Furloni
(peraltro implicitamente, attesa la mancanza di specifica indicazione nel
dispositivo), non anche per quelli di cui alle fatture nn. 90, 97, 98 e 99, per le
quali ha confermato la condanna, sia pur riducendo la pena.
Orbene, ritiene questa Corte che tale motivazione sia congrua e non
manifestamente illogica e contraddittoria, come invece dedotto; lo stesso
argomento, infatti, risulta fondato su oggettive risultanze istruttorie (prove
documentali e testimoniali), individuate per un verso nella palese modestia di
strutture in capo all’emittente “Linea Strada”, tale da impedirle verosimilmente
di eseguire tutti i lavori fatturati (come già riportato nella sentenza di primo
grado, 1) la sede di questa coincideva con l’abitazione della figlia di Concetto
Calabrese; 2) i mezzi a disposizione consistevano in soli due autocarri; 3) i
dipendenti del Calabrese erano soltanto 1-2, peraltro assunti in nero) e, per altro
verso, nel fatto che soltanto le fatture menzionate risultavano effettivamente
pagate, giusta documenti in atti. Quanto, invece, alle altre (la 90 del
23/12/2005, le nn. 97/98/99 del 20-27-29/12/2006), per un ammontare pari a
quasi 200 mila euro, alcuna prova di pagamento risultava versata, né, peraltro,
risultava giammai intrapresa da “Linea Strada” qualsivoglia azione – giudiziale o
stragiudiziale – volta a recuperare le relative somme, né alcuna richiesta o

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ritenuta una vera e propria “cartiera” (come originariamente concluso dal primo

contestazione formulata per iscritto. Quanto precede, peraltro, in uno con il dato
contabile sopra citato (fatturato “Linea Strada” di oltre 2 milioni di euro, a fronte
di costi contabilizzati per compensare i ricavi pari a zero) e con la cessazione
dell’attività immediatamente dopo l’emissione di talune di queste fatture, il
31/12/2006, con il che la Corte di appello ha ulteriormente confermato le
“anomalie” proprie della gestione della società del Calabrese.
Sì da concludere – con percorso argomentativo privo di incongruenze e
sostenuto da considerazioni logiche, come tali non censurabili in questa sede –

“Linea Strada”, ovvero quelle oggetto di regolare e documentato pagamento da
parte di “SIAS”.
Tali motivi di ricorso, pertanto, debbono essere rigettati.
4. Con riguardo, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la
relativa doglianza non merita accoglimento.
Occorre premettere che, per consolidato e condiviso orientamento di
legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti
generiche non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per
tutte, Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); ciò premesso, la Corte
di appello ha fatto buon governo di questi principio, evidenziando che, nel caso
di specie, non vi erano elementi positivamente valorizzabili al riguardo, diversi
dal mero stato di incensuratezza, e che gli stessi non erano stati neppure dedotti
od allegati dalla difesa.
5. Da ultimo, rileva il Collegio che le condotte contestate con riguardo alle
dichiarazioni dei redditi ed i.v.a. del 2006 sono ormai estinte per prescrizione, ai
sensi degli artt. 157-161 cod. pen.; ed invero, attesa la scadenza del termine di
presentazione al 26/9/2006, il reato si è estinto al 26/3/2014. Ne consegue che
può esser rideterminata la pena residua – relativa alle dichiarazioni 2007 – nella
misura di nove mesi di reclusione, giusta calcolo effettuato dal Giudice di appello
(che, proprio in relazione a questa sanzione, aveva poi applicato l’aumento in
continuazione di tre mesi per le condotte di cui alle dichiarazioni del 2006).

4

che soltanto alcune delle prestazioni fatturate fossero state realmente rese da

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato commesso
nell’anno 2006 è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre
di reclusione.
Rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2015

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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