Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44468 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44468 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COMMISSO ROBERTO N. IL 04/06/1972
avverso l’ordinanza n. 26/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 27/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ho,„.b,
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Data Udienza: 23/09/2013

Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 3-8-95 n. 332
20 3
Iipma, II
Ritenuto in fatto

Ricorreva per cassazione la difesa, premettendo lo svolgimento del processo (quello a carico di
Commisso Roberto era stato riunito ad altro più complesso a carico di imputati di reati connessi
e i termini di custodia cautelare erano stati inopinatamente sospesi per tutti con ordinanza ex
officio del 13/2/12; era stata poi disposta perizia trascrittiva per le sole conversazioni captate
riguardanti l’appellante, che richiedevano un minor tempo di esecuzione, con conferimento del
relativo incarico). Tanto premesso e osservato che di ciò il Tribunale non aveva fatto menzione
adeguata, deduceva violazione di legge sulla riunione dei processi e la successiva sospensione
dei termini di custodia cautelare (per un imputato la cui posizione era divenuta complessa solo
a ragione della riunione) e vizio di omessa o insufficiente motivazione. Chiedeva l’annullamento
della ordinanza impugnata.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, la difesa il
suo accoglimento.
Considerato in diritto
Il ricorso, infondato, va respinto. Come correttamente ricordato dal giudice del provvedimento
impugnato, per consolidata giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) la riunione
dei processi, in quanto rispondente a criteri oggettivi, è incensurabile, con tutte le conseguenze
che ne discendono (anche se in ipotesi penalizzanti per il singolo imputato). Oltre alle sentenze
citate nell’ordinanza (n. 1168/98, rv. 211732, e n. 18218/03, rv. 225343) può anche ricordarsi
la più recente Cass., II, n. 37705/08, rv. 242051 (“La particolare complessità del dibattimento,
che può determinare la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un dato
oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato ad un provvedimento di riunione
dei processi”), ma pure Cass., VI, n. 29537/03, rv. 226221 (“L’ordinanza di sospensione dei
termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, secondo comma, cpp può essere adottata in
ogni momento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché
sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del
processo e della sua particolare complessità”). Al rigetto del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 cpp). Trattandosi di soggetto in
custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone
trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 23/09/13

IMPOSITATA

Con ordinanza 21-27/02/13 (dep. 28/02/13) il Tribunale di Reggio Calabria in sede di appello
ex art. 310 cpp confermava l’ordinanza 17112/12 del Tribunale di Locri che, ex art. 304.2. cpp,
disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di Commisso Roberto
(imputato con altri del reato di cui all’art. 416-bis cp). Il Tribunale rilevava come la decisione
del giudice della cognizione in tema di mancata separazione dei processi (di ciò si lamentava
l’appellante) non fosse sindacabile, anche se la complessità del procedimento (contestata in
riferimento alla posizione del singolo imputato) fosse stata determinata (come nel caso) da
scelte operate dallo stesso giudice ai sensi degli arti. 17, 18 e 19 cpp.

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