Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44464 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44464 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAQDIRI RAHHAL N. IL 29/12/1976
avverso l’ordinanza n. 32/2012 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
21/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. S
tcAz
CA4 ‘t-te20 Cit; cf1.4i-Oeue-2 , ‘Q XI co>0.0
CAA-13-41.4A4 ; )

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/09/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 21.5.2012 il GIP del Tribunale di Vicenza
disponeva, nei confronti di Laqdiri Rahaal la revoca del beneficio dell’indulto
concesso il 12.5.2011 in riferimento alla pena inflitta con sentenza emessa dal
Tribunale di Verona in data 4.5.2001 ( anni quattro e mesi tre di reclusione ed
euro 258,23 di multa condonati nella misura di anni tre e dell’intera multa)

In motivazione il GUP ritiene che detto beneficio, applicato in virtù della legge
n.241 del 2006, va revocato in relazione alla nuova condanna riportata dal
Laqdiri in data 10.10.2011 (anni tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa)
per cessione di stupefacenti commessa nel dicembre 2008.
Ritiene altresì che non possa essere accolta istanza difensiva di intervenuta
prescrizione della pena ineseguita ai sensi dell’art. 172 cod. pen. (sempre quella
del 2001) posto che nel concorso di cause estintive opera quella sorta per prima
(nel caso di specie, l’indulto), l’applicazione dell’indulto ha natura dichiarativa e
va riportata temporalmente all’entrata in vigore della legge di clemenza
(1.8.2006) e pertanto non si sarebbe verificato alcun effetto estintivo in forza
della prescrizione, rimasta sospesa in virtù della ineseguibilità. La revoca
dell’indulto è pertanto idonea a ripristinare la sanzione – non prescritta – e va
dichiarata ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge n.241 del 2006, data l’entità della
condanna intervenuta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – personalmente sottoscritto – Laqdiri
Rahaal deducendo violazione della disciplina normativa di riferimento e vizio di
motivazione. Ad avviso del ricorrente, la decorrenza di 10 anni dalla
irrevocabilità della sentenza (6.7.2001) avrebbe dovuto determinare l’estinzione
della pena oggetto della decisione del 2001 ai sensi dell’art. 172 cod.pen., posto
che non vi è mai stata sottrazione alla sua esecuzione. Da qui la illegittimità della
revoca dell’indulto dovendosi, invece, dichiarare la prescrizione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni che seguono.
Correttamente il giudice dell’esecuzione ha escluso che la pena inflitta al Laqdiri
con sentenza emessa in data 4 maggio 2001, divenuta irrevocabile il 6.7.2001,
possa ritenersi estinta per intervenuta prescrizione ai sensi dell’art. 172 cod.pen.
. Ciò perchè la legge di favore n. 241 del 31 luglio 2006 ha determinato – in
2

irrevocabile in data 6.7.2001.

pendenza del termine decennale di prescrizione – l’immediata estinzione della
pena medesima, con effetto di rendere non più eseguibile il trattamento
sanzionatorio. Il provvedimento applicativo dell’indulto ha infatti – pacificamente
– natura dichiarativa e non costitutiva e pertanto la dichiarazione retroagisce al
momento di entrata in vigore della legge. Peraltro, tale considerazione è frutto
della costante interpretazione del dato normativo rappresentato dall’art. 183
comma 1 cod. pen. (in tal senso, Sez. I n.10412 del 16.2.2010) .
Ciò posto, la pena può diventare nuovamente eseguibile in virtù della

entro il termine del 31 luglio 2011 (cinque anni dall’entrata in vigore della legge)
per cui venga riportata condanna non inferiore a due anni (art. 1 comma 3 legge
n.241 del 2006).
Ciò infatti determina la revoca di diritto dell’indulto e pertanto rende di nuovo
‘attuale’ la pretesa punitiva che era stata abbandonata.
Dunque nel caso in esame, pur volendosi ritenere- in ciò rettificandosi la
motivazione del proivvedimento impugnato – che la revoca dell’indulto opera ipso

iure nel momento in cui si concretizza il presupposto di legge (in tal senso, Sez. I
n.10924 del 13.1.2012, rv 252553) , tale momento va identificato nella data del
3.2.2011, momento in cui è divenuta irrevocabile la nuova sentenza di condanna
alla pena di anni tre di reclusione ed euro 15.000,00 di multa per reato
commesso tra il dicembre del 2008 e febbraio 2010.
La prescrizione della pena inflitta nel 2001 ha visto, pertanto, la sua decorrenza
dal 6 luglio 2001 al 31 luglio 2006 e, successivamente, dal 3 febbraio 2011 in poi
e pertanto non può dirsi maturato il termine decennale.
Ne deriva il rigetto del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso il 23 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

realizzazione da parte di colui che ha beneficiato dell’indulto di un nuovo reato

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