Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44459 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44459 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 23/09/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPANO’ ARMANDO N. IL 22/02/1954
avverso l’ordinanza n. 71/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
20/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 11. –rx,:x7,32…et; , d2.,1 (..
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Uditi difensor Avv.;

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RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Palermo, decidendo quale giudice dell’esecuzione
sull’istanza di restituzione nel termine proposta il 15 maggio 2012 da Spanò
Armando, in data 31 dicembre 2012 la dichiarava inammissibile in quanto
tardiva.
Va precisato che l’istanza concerne la sentenza contumaciale emessa dal

appello e divenuta irrevocabile il 10.7.2011.
Spanò Armando in detto procedimento – conclusosi con affermazione di
responsabilità per il porto di un coltello – era stato dichiarato irreperibile sin dalla
fase delle indagini preliminari e lamenta la mancanza di conoscenza effettiva del
procedimento.
Ad avviso della Corte territoriale l’istanza risulta tardivamente depositata – in
riferimento a quanto previsto dall’art. 175 comma 2bis cod. proc. pen. che indica
a pena di decadenza in 30 giorni il termine utile – posto che da una nota
contenuta nel fascicolo esecutivo e redatta dai carabinieri di Palermo Pretoria
risulta che già nel febbraio 2012 lo Spanò era informato dell’esistenza del
provvedimento a suo carico ed aveva indicato il luogo di via dello Spasimo n.17
quale abitazione ove espiare la pena in detenzione domiciliare.
La Corte, inoltre, evidenzia che nel verbale di sequestro del coltello, redatto in
data 24 luglio 2005 lo Spanò aveva dichiarato di aver domicilio in Petrosino, via
Gazzarella n.3 ove tuttavia non veniva rintracciato, tanto che le successive
notifiche risultano realizzate, previa ricerche, dopo la rituale dichiarazione di
irreperibilità.
Tale modus operandi in tema di instaurazione del contraddittorio risulta pertanto
legittimamente adottato posto che l’imputato era da ritenersi a conoscenza
dell’esistenza del procedimento e non ha mai comunicato le variazioni di
domicilio, di fatto sottraendosi alle ricerche.
Assobrente, in ogni caso, viene ritenuto il profilo della tardività dell’istanza,
depositata oltre il termine di 30 giorni dalla effettiva conoscenza dell’ordine di
esecuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Spanò Armando,
articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione ed erronea
applicazione della norma processuale di riferimento (art. 175 comma 2 bis cod.
proc. pen.). Ad avviso del ricorrente, ferma restando la non idoneità della mera
dichiarazione di domicilio operata in sede di sequestro a realizzare una effettiva
2

,e

Tribunale di Palermo in composizione monocratica il 28.10.2008, confermata in

conoscenza dell’esistenza del procedimento, la decisione di inammissibilità è
errata perché fondata su un travisamento dei contenuti della nota redatta dai
carabinieri in data 15.2.2012. In particolare, lo Spanò non avrebbe mai indicato in alcuna circostanza – il domicilio sito in Palermo alla via dello Spasimo n.17
quale luogo ove espiare la detenzione domiciliare e l’affermazione dei
verbalizzanti risulta frutto di un equivoco.
La ricerca operata a fini esecutivi in detto luogo non è infatti dipesa da una
dichiarazione resa in tal senso dallo Spanò ma dal fatto che la Procura della

risultante dagli accertamenti anagrafici. Nella risposta alla richiesta della Procura
i carabinieri fanno dunque riferimento ad una indicazione dello Spanò in realtà
mai avvenuta.
Detto errore percettivo ha determinato, pertanto, una erronea applicazione della
regola normativa in tema di decadenza, atteso che lo Spanò risulta dagli atti
informato della esistenza dell’ordine di esecuzione soltanto attraverso una
comunicazione ricevuta dal difensore di ufficio (cui era stato notificata la
temporanea sospensione dell’ordine di esecuzione) in data 13 aprile 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
Va premesso che la Corte territoriale, pur esaminando alcuni aspetti
contenutistici dell’istanza, ne ha poi dichiarato l’inammissibilità per tardività, ai
sensi dell’art. 175 co.2 bis cod. proc. pen. . Tale aspetto risulta infatti
espressamente richiamato nel dispositivo della decisione e caratterizza pertanto
la tipologia di decisione emessa.
Sul punto, tuttavia, fondata è la doglianza difensiva, posto che il momento in cui
lo Spanò avrebbe avuto contezza dell’ordine di esecuzione emesso viene desunto
dalla consultazione di una nota dei Carabinieri di Palermo del 15.2.2012 ove gli
operanti danno conto delle ricerche operate in via dello Spasimo n.17 definendo
tale luogo quale ‘domicilio indicato da Spanò Armando per espiare gli arresti
domiciliari’.
Tale indicazione, tuttavia non è sostenuta da alcuna dichiarazione resa, in tal
senso, dallo Spanò, che non risulta allegata. Anzi, dalla consultazione dei
successivi atti (annotazione del 21.3.2012 dei medesimi carabinieri) emerge che
lo Spanò non aveva mai abitato in via dello Spasimo, ove risiede la famiglia
Orlando, ma aveva semplicemente chiesto ai residenti – anni addietro – di poter
trasferire presso di loro la propria residenza anagrafica dopo l’intervenuta
separazione dalla moglie.
3

„e

Repubblica aveva comunicato agli operanti tale indirizzo quale ultimo luogo

Da ciò emerge che la prima indicazione fornita dagli operanti – su cui si è basata
la decisione di inammissibilità – è probabilmente frutto di un errore percettivo
degli stessi verbalizzanti, essendo sempre lo Spanò rimasto irreperibile nel corso
del procedimento.
Tale circostanza determina, pertanto, l’accoglimento del ricorso con rinvio per
nuovo esame nel merito alla Corte d’Appello di Palermo.
P.Q.M.

Palermo.
Così deciso il 23 settembre 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di

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