Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44458 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44458 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CASTALDO FRANCESCO N. IL 07/12/1962
avverso l’ordinanza n. 612/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
MESSINA, del 28/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
dL L Lr

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/09/2013

Ritenuto in fatto
Con ordinanza 28/11/12 il Tribunale di Sorveglianza di Messina rigettava l’istanza (subordinata
nella richiesta) di Castaldo Francesco di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per
grave infermità fisica (art. 147 cp) e dichiarava inammissibile quella (principale) di detenzione
domiciliare per le condizioni di salute particolarmente gravi (art. 47-ter op).

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, le
condizioni di salute del Castaldo non essendo passibili di alcun miglioramento con le sole cure
somministrate all’interno della struttura carceraria e non essendo di sollievo la mera presenza
di un CDT o del vicino ospedale civico; 2) violazione di legge e vizio di motivazione laddove il
giudice non spiegava le ragioni ostative alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, co. 1-ter, op.
Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., ritenendo il provvedimento congruamente motivato
(per implicito anche nella parte relativa alla detenzione domiciliare chiesta per le condizioni di
salute), chiedeva il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato e in fatto, è inammissibile.
Il provvedimento impugnato ha dato motivatamente conto delle ragioni per cui (al di là della
inammissibilità della domanda) il chiesto differimento della pena per grave infermità fisica non
era concedibile. Il ricorso ha opposto valutazioni di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, la detenzione domiciliare per le condizioni di salute particolarmente
gravi presuppone che il differimento della pena per grave infermità fisica sia concedibile ma
difetti l’ulteriore, necessario presupposto dell’assenza di pericolosità (pericolosità contrastabile
dai vincoli imposti dalla detenzione, sia pure domiciliare). Ma nel momento in cui (come nel
caso) si è esclusa la fondatezza nel merito della domanda di differimento della pena, il motivo
del rigetto (anche) della domanda subordinata è implicito (v. Cass., sez. I, sent. n. 39497 del
3/10/07, fv. 237743).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla cassa delle ammende.
Roma, 23/9/13

Il giudice, premesso che l’istanza di detenzione domiciliare era inammissibile per l’entità della
pena da espiare e il titolo del reato in esecuzione, riteneva infondata quella di differimento di
pena, le condizioni di salute dell’istante, pur affetto da alcune patologie di una certa serietà che
necessitavano di adeguato monitoraggio (“osteomielite cronica femore destro”, con presenza di
fistola puntiforme), non sembravano incompatibili con il regime carcerario.

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