Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44457 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44457 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORIO ALESSANDRO N. IL 10/03/1965
avverso la sentenza n. 6015/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del
19/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. let Tuts:Lt t . QQ
che ha concluso per Lo_ cli c (4. )0159
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Data Udienza: 23/09/2013

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza emessa in data 19.12.2012 la Corte di Appello di Torino

confermava – quanto alla affermazione di penale responsabilità – la decisione
emessa nei confronti di Fiorio Alessandro in data 4.7.2011 per il reato di cui
all’art. 22 d.lgs. n. 286/1998.
L’addebito mosso al Fiorio consiste, in fatto, nell’ aver impiegato in attività

Proboteanu Daniela, priva del permesso di soggiorno, sino alla data del 15
maggio 2006.
Nell’esaminare i motivi di appello la Corte territoriale precisa, anzitutto, che il
reato non è estinto per intervenuta prescrizione (termine di cinque anni) in
ragione della esistenza di più sospensioni rilevanti ai sensi dell’art. 159 cod. pen.
(intervenute dal 17.10.08 al 20.11.’08 – dal 27.5.’09 al 9.7.’09 – dal 11.7.’09 al
18.11.10 e dal 6.5.’11 al 30.5.’11) . Ciò posto, la Corte si sofferma sulla pretesa
inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Proboteanu Daniela ed acquisite ai sensi
dell’art. 512 cod. proc. pen., non rilevando alcuna violazione della disciplina in
punto di utilizzabilità perchè all’atto della escussione investigativa non era
prevedibile la successiva irreperibilità di fatto della dichiarante.
Da ciò la conferma della decisione del primo giudice, posto che le ulteriori
dichiarazioni acquisite non smentiscono il narrato della Proboteanu anzi ne
confermano i contenuti, con particolare riferimento al periodo intercorso tra il
mese di dicembre del 2005 e quello di febbraio del 2006. La Corte, accogliendo
sul punto una richiesta subordinata della difesa, dichiarava la pena inflitta in
primo grado (mesi due di arresto ed euro 3.500,00 di ammenda) interamente
condonata per effetto della legge n. 241 del 31.7.2006.

2.

Ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – Fiorio

lavorativa – presso un ristorante da lui gestito in Torino – la lavoratrice straniera

Alessandro, articolando distinti motivi.
Con il primo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’articolo 159 cod. pen. in
tema di sospensione del dibattimento e dei correlati termini di prescrizione del
reato, in relazione a quanto avvenuto nell’udienza del 17.10.2008. In tale data,
infatti, il rinvio dell’udienza non sarebbe derivato da una istanza di differimento
proveniente dalla difesa (pur presentata) ma dall’adesione del personale di
cancelleria ad una giornata di sciopero. Trattandosi di motivo assorbente e
relativo all’Ufficio, il rinvio non poteva comportare la sospensione dei termini di
prescrizione del reato (computata, invece, dalla Corte). Da ciò deriverebbe,
secondo il ricorrente, l’intervenuta prescrizione del reato in data (20.11.2012)
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antecedente alla pronunzia della decisione di appello (19.12.2012). Il ricorrente
allega al ricorso il verbale di detta udienza.
Con il secondo e il terzo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione
impugnata ed in particolare contraddittorietà tra la scelta di applicazione
dell’indulto previsto dalla legge n.241 del 2006 e le statuizioni adottate in tema
di prescrizione. La scelta di applicazione dell’indulto da parte del giudice di
secondo grado presuppone in modo implicito che la condotta si sia esaurita entro
il 2 maggio 2006, lì dove risulta dalla contestazione accertata sino al 15 maggio.

tuttavia precisato la data di cessazione della condotta illecita e ha mantenuto
inalterata la punibilità senza ritenere il reato prescritto. Da ciò gli elementi di
contraddizione e la carenza motivazionale segnalata dal ricorrente.
Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione ed in particolare
travisamento delle informazioni probatorie introdotte dai testi Negrut Mariana e
Lapolla Fabio in data 10.7.2009. Ad avviso del ricorrente i testi indicati
avrebbero escluso che l’attività lavorativa della Proboteanu si sia realizzata oltre
il mese di febbraio dell’anno 2006 e la Corte avrebbe mal recepito il significato
delle loro affermazioni.
Con il quinto motivo si deduce la violazione degli articoli 512 e 526 cod.proc.pen.
con relativa inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Proboteanu Daniela alla
polizia giudiziaria. Ad avviso del ricorrente era ben prevedibile la irripetibilità del
contributo narrativo della teste al momento della raccolta delle dichiarazioni,
posto che risulta dagli atti che la stessa, soggiornante irregolare, sarebbe stata
fotosegnalata e messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura in
pari data rispetto a quella di escussione. Da ciò deriverebbe l’illegittima
acquisizione del verbale di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio e
senza aver attivato – da parte del P.M. – alcuna richiesta di incidente probatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e conduce all’annullamento senza rinvio
della impugnata sentenza per estinzione del reato dovuta ad intervenuta
prescrizione.
Come emerge dalla lettura del relativo verbale di udienza, in data 17.10.2008 il
rinvio del dibattimento (all’udienza del 21.11.08) venne disposto in virtù della
astensione dalle udienze del personale di cancelleria, pur se era stata depositata
una istanza di rinvio anche da parte della difesa. Tale circostanza – dimostrata
dal ricorrente – rende viziata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui

3

Nel concedere l’indulto – pur dato favorevole all’imputato – la Corte non ha

si è ritenuto di computare detto rinvio tra quelli rilevanti a fini di sospensione dei
termini di prescrizione (ai sensi dell’art. 159 cod. pen.).
Ciò perchè secondo l’insegnamento di questa Corte (da ultimo Sez. H n. 11559
del 9.2.2011, rv 249909) nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del
dibattimento – l’uno riferibile all’imputato o al suo difensore e l’altro al giudice deve accordarsi la preferenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non
determina la sospensione del corso della prescrizione. Tale situazione non si
modifica nell’ipotesi in cui il rinvio sia imputabile – in senso ampio – all’ufficio

qui in esame.
Ne deriva che pur computando le residue sospensioni il reato risulta estinto per
prescrizione in data (20.11.2012) antecedente alla emissione della sentenza di
secondo grado (19.12.2012).
L’accoglimento di detto motivo di ricorso risulta assorbente, non potendosi
emettere decisione più favorevole al ricorrente ai sensi dell’art. 129 comma 2
cod. proc. pen., atteso che dal testo del provvedimento impugnato emergono, in
ogni caso, elementi di prova a carico tali da comportare la non evidenza della
insussistenza del fatto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 23 settembre 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

procedente, in virtù della astensione del personale di cancelleria, come nel caso

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