Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44455 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44455 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALLE MBAYE N. IL 07/03/1983
avverso la sentenza n. 7/2012 TRIBUNALE di GENOVA, del
20/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
rupt 6244.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 144A42)
che ha concluso per a, izet.
06-t-

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/09/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Genova, con sentenza deliberata il 20 dicembre 2012,
rigettava l’appello proposto da Alle Mbaye avverso la sentenza del Giudice di
pace di Genova in data 29 settembre 2011, che lo aveva condannato alla pena di
€ 5000,00 di ammenda, sostituita con l’espulsione dal territorio dello Stato, per
una durata di anni cinque, siccome colpevole del reato di cui all’art. 10-bis d. Igs.
n. 286 del 1998 in quanto, quale cittadino extracomunitario, si era

dicembre 2012.
1.1 II Tribunale riteneva, per quanto ancora specificamente interessa nel
presente giudizio di legittimità, che il fatto contestato all’imputato – trovato privo
di documenti e risultato irregolarmente presente sul territorio nazionale – non
poteva essere valutato ex sé, “di particolare tenuità”, essendo lo stesso «idoneo
a ingenerare allarme sociale, poiché la presenza di persone irregolari sul
territorio dello Stato, non in grado di ottenere, in maniera lecita e continuativa,
adeguati mezzi di sostentamento, produce il concreto pericolo di derive illecite,
attraverso la commissione di reati di vario genere, come evidenzia la realtà
quotidiana».
Tale considerazione, secondo i giudici di appello, per un verso, impediva il
riconoscimento, in automatico, della particolare causa di improcedibilità di cui
all’art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000, che non risulti fondato su dati specifici
concretamente apprezzabili, risultando insufficiente, a tal fine, il solo dato
d’incensuratezza di un soggetto, per altro, neppure completamente
generalizzato; dall’altro, impediva il riconoscimento delle attenuanti generiche,
non essendo lo stesso ancorato a comprovati elementi giustificativi di segno
diverso.
1.2 Quanto poi alla censurata sostituzione della pena con l’espulsione, il
Tribunale, premesso che tale statuizione trovava giustificazione in re ipsa, nella
situazione obiettiva in cui versava l’imputato, riteneva che la sua esclusione
presupponeva un minimo onere di allegazione da parte dell’imputato di elementi
circostanziali utili, in positivo, a giustificarla, cosa che nel presente giudizio non
era certo avvenuta.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto per
il tramite del suo difensore, deducendo:
2.1 violazione di legge (art. 34 d. Igs. n. 274/2000) e vizio di motivazione
(manifesta illogicità), relativamente alla mancata applicazione della causa di
esclusione della procedibilità della particolare tenuità del fatto, tenuto conto della

illegittimamente trattenuto sul territorio dello Stato italiano, alla data del 10

incensuratezza dell’imputato e l’assoluta genericità del giudizio di pericolosità,
incongruamente ricollegato alla irregolare presenza nello Stato ;
2.2 violazione di legge (artt. 10 bis, 13, 14 e 16 d. Igs. n. 286 del 1998)
relativamente all’avvenuta sostituzione della pena pecuniaria con l’espulsione,
risultando la decisione impugnata in contrasto con quanto affermato con
sentenza C 401/11 dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Alle Mbaye è basata su motivi
infondati.
1.1 Quanto al primo motivo d’impugnazione, ribadito il principio già
affermato da questa Corte regolatrice (Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011 – dep.
01/04/2011, Prisecari, Rv. 249855) secondo cui l’istituto dell’esclusione della
procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 34 del d. Igs. n. 274
del 2000, in materia di procedimento dinnanzi al giudice di pace, si applica, ove
ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello
straniero nel territorio dello Stato (conformemente a quanto affermato da Corte
Cost., n. 250 del 2010), nessun profilo di illegittimità è fondatamente ravvisabile
nella decisione impugnata, per avere i giudici di merito ritenuto non applicabile
nel caso in esame tale istituto.
Premesso, infatti, che secondo l’art. 34 del d. Igs. n. 274/2000, istitutivo
della competenza penale del Giudice di pace: «il fatto è di particolare tenuità

quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è
derivato, nonché la sua occasionalità e il grado di colpevolezza non giustificano
l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore
corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o
di salute della persone sottoposta a indagini o all’imputato», nel caso di specie la
sintonica decisione dei giudici di merito di escludere l’applicabilità di tale
disposizione risulta basarsi su argomentazioni immuni da vizi logici o da errori di
diritto, in quanto riferite a corretti parametri valutativi, che hanno tenuto conto,
per un verso, dell’interesse tutelato dalla norma violata dallo straniero
(l’interesse della collettività a difendersi da un indiscriminato ingresso di cittadini
non appartenenti alla Unione europea) e del pericolo connesso alla presenza nel
territorio dello Stato di uno straniero irregolare, ed altresì del grado di
colpevolezza, quale desumibile, nella specie, dalla protratta presenza
dell’imputato nel territorio dello Stato (dal 2007); per altro verso, della mancata
allegazione di elementi da cui desumere l’effettiva occasionalità del fatto e il

Sagor.

carattere pregiudizievole della condanna (per la salute, per le esigenze di lavoro
e di studio e di vita di familiare dell’imputato).
1.2 Infondato si rivela, altresì, anche il secondo motivo d’impugnazione,
volto a denunciare l’illegittimità della sostituzione della pena pecuniaria con
l’espulsione.
Premesso infatti, come a ragione osservato dalla Corte territoriale, che la
sentenza 6 dicembre 2012, della Corte di Giustizia UE, nella causa C-430/11, ha
affermato, tra l’altro, il principio secondo cui la direttiva 2008/115/CE del

procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa
non osta alla normativa di uno Stato membro, che sanziona il soggiorno
irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la
pena dell’espulsione, ritiene il Collegio che nessun profilo di illegittimità è
fondatamente ravvisabile nella decisione impugnata, relativamente alla conferma
della disposta sostituzione con l’espulsione della pena pecuniaria inflitta
all’imputato Alle Mbaye, ove si consideri che il primo giudice ha specificamente
motivato sull’insussistenza delle cause ostative all’immediata espulsione, e che i
giudici di appello, uniformandosi a quanto affermato dalla Corte Costituzionale
sul punto (sentenza n. 250 del 2010), hanno ribadito il carattere facoltativo della
sostituzione della pena pecuniaria, valorizzando, ai fini della conferma di tale
statuizione, per un verso, il dato della protratta condizione di irregolarità della
presenza dell’imputato nel territorio dello Stato (la situazione obiettiva in cui

versa l’imputato),

per altro verso, la mancata allegazione da parte

dell’appellante, di elementi circostanziali, utili, in positivo, a giustificare
l’esclusione dell’espulsione.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso, infondato in ogni
sua prospettazione, va quindi rigettato.
Al completo rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege, in forza del

disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
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;12 Così deciso, in Roma, il 23 settembre 2013.

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