Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44454 del 23/09/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 44454 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BANI ERVIS N. IL 20/02/1985
avverso la sentenza n. 39/2012 GIUDICE DI PACE di LATISANA, del
07/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 114114; «Fta.) ~/
che ha concluso per Ce 1,132„tto Ge-t-e» ‘k.ésof.A•4 •

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/09/2013

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice di pace di Latisana, disattese le eccezioni preliminari di nullità
del decreto di citazione sollevate, ai sensi dell’art. 20 bis d. Igs. 28 agosto 2000,
n. 274, dalla difesa di Bani Ervis – rinviato a giudizio per rispondere del reato di
cui all’art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 in quanto, quale cittadino
extracomunitario, aveva fatto ingresso o comunque si era illegittimamente
trattenuto sul territorio dello Stato italiano, alla data del 22 febbraio 2012 – lo

di ammenda.

2. Avverso tale sentenza e l’ordinanza con la quale era state disattese le
eccezioni preliminari, ha proposto ricorso per cessazione il prevenuto per il
tramite del suo difensore, deducendo:
2.1 violazione di legge (artt. 178 e 180 cod. proc. pen. e 20-bis d. Igs. n.
274/2000), ribadendo il ricorrente la già dedotta nullità del decreto di citazione
per la presentazione immediata a giudizio notificato a mezzo fax, in data 10
maggio 2012, all’imputato, elettivamente domiciliato presso il suo difensore,
nonché a quest’ultimo, e ciò in quanto, sotto un primo profilo, risultava notificata
soltanto l’autorizzazione del pubblico ministero a presentare immediatamente
l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace, ma non anche la richiesta della
polizia giudiziaria; sotto altro profilo, in quanto nell’atto notificato era stata
omessa l’integrale indicazione della data fissata per il giudizio dinanzi al giudice
di pace;
2.2 violazione di legge (art. 10 bis d. Igs. n. 286 del 1998) per avere il
giudice di pace ritenuto l’imputato colpevole del reato ascrittogli, laddove costui
«si trovava … sul territorio italiano in quanto impossibilitato ad allontanarsi
poiché soggetto integrato sul territorio con tutta la famiglia d’origine», con
conseguente configurabilità nella specie «di un valido giustificato motivo» per la
sua permanenza;
2.3 violazione di legge (artt. 132, 133 e 62 bis cod. pen.), in quanto la pena
inflitta all’imputato risulta sproporzionata ed inadeguata all’effettivo svolgimento
dei fatti e della personalità dell’imputato, avendo il giudice di merito
incongruamente trascurato, la giovane età del prevenuto, l’episodicità del fatto e
l’occasionalità del comportamento.
Il ricorrente ha quindi concluso con la richiesta di annullamento della
sentenza impugnata.

Considerato in diritto

tte,

condannava, con sentenza deliberata il 7 dicembre 2012, alla pena di C 5000,00

1. L’impugnazione proposta nell’interesse del Barni va rigettata.
1.1 Quanto al primo motivo d’impugnazione lo stesso, così come formulato,
deve ritenersi inammissibile.
Il ricorrente, infatti, nel premettere di aver eccepito la nullità della citazione
a giudizio dell’imputato nelle forme della presentazione immediata e che tale
eccezione era stata rigettata dal Giudice di pace con ordinanza che s’intendeva
espressamente impugnare in questa sede, si è poi limitato a riproporre nel
ricorso le ragioni poste a fondamento dell’eccezione, ma senza illustrare le

Orbene, come questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare
«l’impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni
indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può
ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di
aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007 – dep. 10/09/2007, Scicchitano,
Rv. 236945).
1.2 Infondato deve ritenersi pure il secondo motivo d’impugnazione, posto
che l’esistenza di un «valido giustificato motivo» per il trattenimento dello
straniero nel territorio dello Stato – ove pure, in tesi, possa costituire un dato
rilevante per escludere la configurabilità del reato – si risolve, però, nel presente
giudizio in una mera enunciazione del ricorrente che, al riguardo, si limita ad
invocare, del tutto genericamente ed in maniera autoreferenziale, “l’integrazione
dell’imputato sul territorio con tutta la famiglia d’origine”.
1.3 Infondato deve ritenersi, infine, anche il terzo motivo d’impugnazione,
relativo al trattamento sanzionatorio, ove si consideri che il Giudice di pace ha
inflitto all’imputato il minimo della pena (€ 5000,00), implicitamente ritenuta
adeguata al fatto contestato non meritevole di ulteriore riduzione, mediante
concessione di attenuanti generiche, il cui riconoscimento, per altro, non aveva
neppure formato oggetto di espressa richiesta della difesa dell’imputato.

2. Al completo rigetto dell’impugnazione consegue

ex lege, in forza del

disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento.

P.Q.M.

2

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
rocessuali.

C.3

Così deciso, in Roma, il 23 settembre 2013.

argomentazioni addotte dal giudice di merito per rigettare la stessa.

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