Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44445 del 09/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44445 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d’Appello di Ancona avverso
l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Macerata in data 09/10/2012 nel
procedimento nei confronti di :
Cruciani Massimo, n. a Macerata il 31/07/1975;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Izzo, che ha concluso per l’annullamento;

RITENUTO IN FATTO

1. Il P.G. presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso avverso la
sentenza del Tribunale di Macerata in data 09/10/2012 di applicazione della pena
nei confronti di Cruciani Massimo per il reato di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74
del 2000 (in relazione al mancato versamento, entro la data del 27/12/2009,
dell’Iva dovuta) limitatamente alla omessa applicazione della confisca.

Data Udienza: 09/10/2013

2. Con un unico motivo lamenta la violazione di legge discendente dal fatto che,
nonostante l’art. 322 ter c.p., come richiamato dall’art. 1, comma 143, della
legge n. 244 del 2007, preveda la confisca dei beni che costituiscono il profitto
del reato ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore
corrispondente a quello di detto profitto, il Giudice abbia omesso di disporre la
confisca relativamente al profitto coincidente, nella specie, con l’importo dell’Iva

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va anzitutto premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte,
con riguardo ai reati tributari considerati dall’art. 1, comma 143, della I. n. 244
del 2007, in essi compreso anche il reato di cui all’art.10 ter del d.lgs. n. 74 del
2000, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca “per equivalente”, può
essere disposto, anche con la sentenza di applicazione della pena, non soltanto
per il prezzo, ma anche per il profitto del reato posto che, si è detto, l’integrale
rinvio alle “disposizioni di cui all’articolo 322 ter del codice penale”, contenuto
nell’art. 1, comma 143, della legge n. 244 predetta, consente di affermare che,
con riferimento appunto a detti reati, trova applicazione non solo il primo ma
anche il secondo comma della norma codicistica (tra le altre, Sez. 3, n. 35807
del 07/07/2010, Bellonzi e altri, Rv. 248618; Sez.3, n. 25890 del 26/05/2010,
Molon, Rv. 248058). Né, proprio in ragione del rinvio all’art. 322 ter nella sua
integralità, può lamentarsi che l’interpretazione in questione sarebbe, come in
particolare lamentato con il secondo motivo, di natura estensiva e, dunque, non
consentita.
A diverse conclusioni non può condurre neppure, proprio perché, come appena
detto, il rinvio dell’art.1, comma 143, è effettuato all’art. 322 ter nella sua
integralità, e, dunque, anche al secondo comma, la modifica dell’art. 322 ter,
comma 1, attuata dall’art. 1, comma 75, lett. o) della legge 6 novembre 2012,
n. 190, per effetto della quale la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità è
consentita, per i delitti previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p., per un valore
corrispondente non più solo al prezzo del reato ma anche al profitto di esso. Del
resto, una tale modifica è stata introdotta proprio per consentire l’operatività del
sequestro per equivalente del profitto in relazione a quelle ipotesi per le quali
l’esclusivo riferimento al prezzo non consentiva di estendere al di là di esso
l’oggetto della misura reale, in tal modo essendosi adeguato il sistema interno
alle indicazioni in tema di confisca di valore desumibili da una serie di fonti
internazionali ed europee tra cui la decisione quadro 2005/212/GAI del 24
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trattenuta.

febbraio 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, che, all’art. 2, impone agli Stati
Membri di adottare “le misure necessarie per poter procedere alla confisca totale
o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena della libertà
superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi”; anche
tale modifica, dunque, si inserisce, completandolo, nel solco percorso dalla
interpretazione di questa Corte al fine di sanzionare compiutamente, attraverso

all’agente illeciti profitti, senza irragionevoli distinzioni di sorta (cfr. Sez.3, n.
23108 del 23/04/2013, Nacci, Rv. 255446).

3.1.

Va ulteriormente precisato, poi, come la confisca per equivalente

disciplinata dall’art.322 ter c.p. operi in via obbligatoria, discendendo tale
conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia
nel primo che nel secondo comma, che la confisca sia “sempre ordinata”, sia
dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla
giurisprudenza; attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l’autore del reato di
un qualunque beneficio economico derivante dall’attività criminosa, anche di
fronte all’impossibilità di aggredire l’oggetto principale, nella convinzione della
capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti
distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata né alla colpevolezza
dell’autore del reato, né alla gravità della condotta. Già le Sezioni Unite di questa
Corte (Sez. U. n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164) ebbero, del resto, ad
individuare nella confisca per equivalente, e sia pure con riguardo ai reati di
truffa aggravata, “una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi
illeciti” con conseguente “carattere eminentemente sanzionatorio” della stessa,
che verrebbe così a costituire una pena secondo l’interpretazione fornitane dalla
Corte europea dei diritti dell’Uomo.

3.2. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in caso di
condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di
sentenza di applicazione della pena

ex art. 444 c.p.p., va poi applicata, tanto

più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia
costituito oggetto dell’accordo delle parti (cfr. Sez. 2, n. 20046 del 04/02/2011),
conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di
patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del
trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale
la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca
obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che,
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lo strumento della confisca per equivalente, le condotte illecite volte a procurare

ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è
obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, n. 19945 del
19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Né è necessario, per l’assenza di norme che
dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal
sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez.3, n. 17066 del

4. Posto dunque, quanto sopra, il motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata
applicazione della confisca per equivalente, è fondato.
Nella specie, infatti, il giudice, pur avendo pronunciato sentenza di applicazione
della pena per il reato, commesso in data successiva all’entrata in vigore
dell’art.1, comma 143, della legge n. 244 del 2007, di cui all’art. 10 ter del d.
Igs. n. 74 del 2000, ha omesso di provvedere sulla confisca per equivalente
relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessità di alcun
accertamento nel contraddittorio delle parti, nell’ammontare dell’Iva non versata,
nella specie corrispondente, come da contestazione, in complessivi euro
50.623,00.
La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Macerata affinché lo
stesso provveda in applicazione dei citati principi di diritto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata per l’omessa
applicazione della confisca.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013

Il Consicirei€st.

Il Presidente

04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113).

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