Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44444 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44444 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUNAZZA ANTONIO N. IL 18/02/1949
GUIDI OSCAR N. IL 03/02/1958
avverso la sentenza n. 1656/2010 TRIBUNALE di LECCE, del
14/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCA RAMACCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per ‘‘
p
(M°

A.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 14.12.2011, ha riconosciuto la
responsabilità penale di Antonio BUNAZZA ed Oscar GUIDI, che condannava
alla pena dell’ammenda, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 8, comma 1 e
19, comma 12 d.lgs. 133\2005 perché, in concorso tra loro, il BUNAZZA quale

doveri di datore di lavoro e legale rappresentante e gestore nella materia
dell’ecologia e alla tutela dell’ambiente ed il GUIDI quale gestore materiale,
nell’esercizio di un impianto di termo-distruzione di rifiuti solidi urbani in località
Belvedere del Comune di Castelnuovo Garfagnana non adottavano tutte le
misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i
pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché la movimentazione e lo
stoccaggio dei residui prodotti, fossero progettate e gestite in modo da ridurre le
emissioni e gli odori, secondo la miglior tecnologia disponibile. In particolare,
depositavano i rifiuti solidi urbani in ingresso ed i rifiuti prodotti, consistenti nelle
scorie incenerite, in aree prive di sistemi atti al contenimento degli odori generati
dai rifiuti medesimi.
Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente ricorso per
cassazione.

2. Con un unico motivo di ricorso deducono la violazione di legge,
denunciando l’erronea applicazione dell’art. 8, comma 1 d.lgs. 133\05 in
relazione all’art. 19 del medesimo decreto, rilevando la mancanza di uno degli
elementi costitutivi del reato e, segnatamente, l’inesistenza di prescrizioni
concernenti le emissioni di odori.
Rilevano, a tale proposito, che l’art. 19 citato, nel riferirsi alla inosservanza di
prescrizioni di cui all’art. 8, comma 1, intende richiamare, come emerge dalla
menzione della «migliore tecnologia disponibile», quelle impartite con l’atto
autorizzatorio dall’autorità che lo rilascia e che, nella fattispecie, non sono state
previste, mancando nell’atto abilitativo la indicazione di specifiche misure per le
emissioni odorigene, limitandosi tale atto a richiamare la formula dell’adozione di
accorgimenti affinché le attrezzature dell’impianto siano gestite in modo da
ridurre gli odori.
Insistono, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

1

direttore tecnico della «SE.VER.A. S.p.a.», delegato all’assunzione dei poteri-

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è infondato.
Il d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133, recante «Attuazione della direttiva
2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti», disciplina, come si desume
dall’art.1, comma 1, gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti,
stabilendo le misure e le procedure finalizzate a prevenire e ridurre, per quanto
possibile, gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento dei rifiuti

delle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la salute umana che ne
derivino.
Si tratta di disciplina speciale rispetto a quella generale sui rifiuti delineata
dal d.lgs. 152\06 come osservato dalla Corte Costituzionale, la quale ha rilevato
che il complesso di norme contenute nel menzionato decreto si pone «in termini
di specialità rispetto alla disciplina generale riguardante gli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti, contenuta negli artt. 208 e ss. del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e rispetto a
quella riguardante i soli impianti di incenerimento di rifiuti urbani, sottoposti
all’autorizzazione integrata ambientale, già contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005,
oggi trasfusa nel Titolo 111-bis del d.lgs. n. 152 del 2006» (Corte Cost. Ord. 253, 27
luglio 2011).
Il d.lgs. richiama, quanto al regime autorizzatorio, quello previsto da
disposizioni generali, cui si aggiungono le ulteriori disposizioni contenute negli
art. 4 e ss. del d.lgs. 133\2005.
L’art. 8, comma 1 stabilisce che, nell’esercizio di detti impianti,

«devono

essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione,
gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la
movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in
modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore tecnologia
disponibile».

4. Tale disposizione, come è dato desumere dal tenore letterale dei contenuti
e dal titolo, considera le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e
di coincenerimento, quindi l’attività concretamente svolta dagli impianti una
volta realizzati ed autorizzati, prendendo in esame le caratteristiche progettuali e
le modalità di gestione delle

apparecchiature

utilizzate nelle varie fasi

dell’attività, allo scopo di limitare emissioni ed odori.
Si tratta, come è evidente, di disposizione di carattere generale, la quale fa

2

sull’ambiente in generale e, in particolare, l’inquinamento atmosferico, del suolo,

e

infatti riferimento generico alle conseguenze che si intende evitare e riguarda,
come si è detto, non l’impianto nel suo complesso, rispetto al quale operano altre
disposizioni del decreto, come l’art. 9 per quanto riguarda i valori limite di
emissione nell’atmosfera, ma i singoli macchinari utilizzati.
Un ulteriore conferma di quanto appena osservato può ricavarsi anche dal
richiamo ai criteri della migliore tecnologia disponibile che, come è noto, è una
espressione più volte utilizzata dal legislatore per contemperare gli interessi di
tutela ambientale con quelli dello sviluppo economico prevedendo, nel tempo,

sopportabili, senza che ne sia ovviamente possibile la preventiva individuazione.

5. L’art. 19, comma 12 del d.lgs. 133\2005 sanziona con la pena
dell’ammenda da tremila euro a trentamila euro, salvo che il fatto costituisca più
grave reato e salvo quanto previsto al successivo comma 13, chiunque,
«nell’esercizio di un impianto autorizzato di incenerimento o coincenerimento,
non osserva le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 2, o all’articolo 5, comma
3, o all’articolo 7, comma 1, o all’articolo 8, comma 1».
Il richiamo all’art. 8 viene tuttavia interpretato dai ricorrenti, come si è detto,
nel senso che le prescrizioni menzionate nell’art. 8 possono essere soltanto
quelle imposte con l’atto autorizzatorio, ma la correttezza di una simile lettura
della norma è palesemente smentita da quanto osservato in precedenza, perché
non si vede come sia possibile, da parte dell’ente preposto al rilascio del titolo
abilitativo, non soltanto prevedere le individuazioni delle migliori tecnologie in
futuro disponibili, ma anche stabilire le modalità di progettazione e gestione delle
apparecchiature utilizzate.
La infondatezza dell’opzione ermeneutica suggerita in ricorso si palesa di
macroscopica evidenza anche a seguito della mera lettura delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo, ove per richiamarne i contenuti viene sovente
utilizzato il termine «prescrizioni» con indicazione dell’articolo che le contiene
(art. 6, comma 1; art. 7, comma 1; art. 8, comma 7; art. 16 comma 4), mentre,
quando ci si riferisce alle imposizioni dell’atto abilitativo, quest’ultimo viene
espressamente menzionato (art. 4, comma 3, lett. f), comma 8 e comma 9; art.
5, comma 5, lett. f), comma 12 e comma 13; art. 8, comma 4 ; art. 10, comma
3).
Nell’art. 7, comma 6 si rinvengono, peraltro, riferimenti tanto alle prescrizioni
dell’atto autorizzatorio che a quelle contenute nel testo del decreto stesso, così
come nell’art. 17, laddove si stabilisce che «i soggetti incaricati dei controlli sono
autorizzati ad accedere in ogni tempo presso gli impianti di incenerimento e
coincenerimento per effettuare le ispezioni, i controlli, i prelievi e i

3

l’adozione, in maniera progressiva, di tecniche sempre più avanzate con costi

campionamenti necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di
emissione in atmosfera e in ambienti idrici, nonché del rispetto delle prescrizioni
relative alla ricezione, allo stoccaggio dei rifiuti e dei residui, ai pretrattamenti e
alla movimentazione dei rifiuti e delle altre prescrizioni contenute nei
provvedimenti autorizzatori o regolamentari e di tutte le altre prescrizioni
contenute nel presente decreto».
L’uso indifferenziato del termine si rinviene, inoltre, nello stesso articolo 19
ove, nel prevedere le sanzioni, si richiamano le «prescrizioni» dell’articolo 8 nel

riferimento ad entrambe le tipologie nell’ultimo comma, ove il richiamo riguarda
«le prescrizioni di cui al presente decreto, o quelle imposte dall’autorità
competente in sede di autorizzazione».

6. Deve pertanto affermarsi il principio secondo il quale il reato di cui
all’art.19, comma 12 d.lgs. 11 maggio 2005, n. 133 si configura (anche)
con l’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’art. 8, comma 1, che
hanno carattere generale e riguardando l’adozione di adeguate misure
affinché le attrezzature utilizzate nell’esercizio degli impianti di
incenerimento e coincenerimento di rifiuti siano progettate e gestite in
modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo i criteri della migliore
tecnologia disponibile, senza che sia quindi necessaria una espressa
previsione nel titolo abilitativo.

7. Ciò posto, deve rilevarsi che, nella fattispecie, risultano accertate in fatto
l’assenza di adeguati sistemi di contenimento degli odori prodotti in alcune aree
dello stabilimento e la diffusione «nell’aria e nelle zone adiacenti di odori
nauseabondi» (pag. 2 della sentenza impugnata), sicché la qualificazione della
condotta posta in essere dai ricorrenti effettuata dal giudice del merito risulta
giuridicamente corretta e la sentenza impugnata immune da censure.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni
indicate in dispositivo.

4

comma 12, quelle delle autorizzazioni (in deroga) nei commi 13 e 14 e si fa

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento

Così deciso in data 3.10.2013

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