Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44440 del 02/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44440 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gruosso Maria, nata a Rionero in Vulture il 11/01/1962

avverso la sentenza in data 10/01/2013 della Corte di appello di Potenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola
Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10/01/2013 la Corte di appello di Potenza,
giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di
cassazione, in riforma della sentenza del Tribunale di Melfi in data 31/05/2011,
impugnata dal P.G., ha affermato la colpevolezza di Gruosso Maria in ordine al
reato di cui all’art. 181 del D. Lgs n. 42/2004, a lei ascritto per avere realizzato a
meno di 300 metri dalla linea di battigia del lago Piccolo di Monticchio un gazebo
di mt. 36 di superficie per 4 di altezza, poggiato sul suolo e destinato a fini
espositivi, senza l’autorizzazione dell’amministrazione preposta alla tutela del

Data Udienza: 02/10/2013

vincolo, condannandola alla pena dì mesi tre di arresto ed C 22.0000,00 di
ammenda.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata, tramite il difensore,
che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.
2.1 Violazione degli art. 177 e 178 lett. c) c.p.p. in relazione al mancato
accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento della
imputata.

la Corte territoriale ha omesso di differire il giudizio di appello, malgrado
l’esistenza di un legittimo impedimento dell’imputata a comparire, provato
tramite certificazione medica attestante che la Gruosso era affetta da sindrome
vertiginosa con conseguente impossibilità di muoversi e viaggiare.
La patologia da cui era affetta l’imputata costituiva impedimento alla
partecipazione attiva al dibattimento. L’ordinanza ha disatteso le risultanze della
certificazione medica senza adeguata motivazione e, peraltro, confondendo la
assoluta impossibilità di viaggiare con quella di condurre un mezzo proprio.
2.2 Inosservanza ed errata applicazione dell’art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004,
come integrato dall’art. 3 del D. Lgs n. 63/2008, in relazione all’art. 44 lett. c)
del DPR n. 380/2001, nonché difetto e/o mancanza di motivazione.
Ai sensi degli art. 3 e 10 del DPR n. 380/2001 è richiesto il permesso di
costruire per tutte le attività qualificabili come interventi di nuova costruzione
che comportino la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
Restano, pertanto, sottratte al regime autorizzatorio le opere cosiddette
precarie, funzionali, cioè, ad esigenze contingenti e temporalmente circoscritte,
cessate le quali sono destinate ad essere rimosse.
Nel caso in esame, secondo quanto emerso dall’istruttoria espletata nel
giudizio di primo grado, il manufatto di cui alla contestazione era costituito da un
gazebo, poggiato sul suolo e destinato alla vendita. Tale manufatto non
necessitava di alcun provvedimento abilitativo e, quindi, neanche della
autorizzazione paesaggistica.
La Corte territoriale si è limitata ad aderire ai principio di diritto affermato
dalla sentenza di annullamento con rinvio senza addurre alcuna motivazione in
ordine alla possibilità di qualificare un gazebo come manufatto edilizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. E’ stato precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte che “in tema di
impedimento a comparire dell’imputato, il giudice, nel disattendere un certificato
2

Si eccepisce la nullità dell’ordinanza, e degli atti consequenziali, con la quale

medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura
dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un
giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo,
con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si
afferma colpito l’imputato” (Sez. U, sentenza n. 36635 del 27/09/2005,
Gagliardi, RV 231810; massime precedenti conformi: n. 5193 del 1999 Rv.
213174, n. 12948 del 2004 Rv. 228637).
La Corte territoriale, nel respingere la richiesta di differimento dell’udienza

di diritto.
Emerge dall’esame del certificato medico datato 09/01/2013, prodotto dal
difensore all’udienza del 10/01/2013, che la Gruosso era affetta da sindrome
vertiginosa con prognosi di cinque giorni e l’attestazione che la stessa non
poteva viaggiare.
Orbene, la motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la
insussistenza di un impedimento assoluto a comparire si palesa manifestamente
illogica, in quanto il carattere assoluto dell’impedimento è stato escluso in base
al rilievo che “ben poteva l’imputata servirsi di mezzi pubblici per raggiungere
Potenza”.
Risulta, quindi, evidente la illogicità di tale affermazione, non suffragata da
ulteriori argomentazioni, con riferimento alla attestazione della certificazione
medica circa la impossibilità per la Gruosso di viaggiare.
Deve essere, pertanto, dichiarata la nullità dell’ordinanza dichiarativa della
contumacia dell’imputata, ai sensi dell’art. 420 quater, comma 4, c.p.p., e della
consequenziale sentenza con rinvio alla Corte territoriale competente ai sensi
dell’art. 623, comma 1 lett. c), c.p.p..
L’accoglimento del primo motivo di ricorso preclude l’esame delle ulteriori
censure della ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 02/10/2013

per legittimo impedimento dell’imputata, non si è attenuta all’enunciato principio

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