Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44437 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44437 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Meka Erjon, nato 1’08/05/1977

avverso la sentenza del 29/06/2009 del Tribunale di Modena
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Policastro che ha
concluso chiedendo, in via principale sollevare questione di costituzionalità di cui
al motivo del ricorso; in subordine l’inammissibilità del ricorso.

Udito l’avv. //

Data Udienza: 01/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Modena, con sentenza emessa il 29/06/2009, dichiarava
Meka Erjon, colpevole dei reati di cui agli artt. 10 d.P.R. 520/1955; 48 ed art.

X7,

comma 2, d.lgs. 626/1994 [come contestati in atti, ai capi a), b), c) della

rubrica] e lo condannava alla pena di C 3.000,00 di ammenda; pena sospesa.

2. L’interessato proponeva Appello – qualificato ricorso per Cassazione, ex

2.1. In particolare il ricorrente eccepiva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3,
24, comma 1, 111, 117 Costituzione.
2.2. Esponeva, altresì:
a)che il decreto di irreperibilità era stato emesso senza il rispetto dei
parametri di cui all’art. 159 cod. pen., con conseguente nullità della sentenza;
b)che andavano concesse le attenuanti generiche.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.
1.1. Il termine massimo di prescrizione relativo alle contravvenzioni
contestate in atti (anni cinque a decorrere dall’08/05/2006, data finale in cui si
sono protratti i fatti in esame) è maturata l’08/05/2011.
1.2. Le censure dedotte nel ricorso – specie quelle relative alla regolarità del
decreto di irreperibilità e della mancata concessione delle attenuanti generiche
non sono manifestamente infondate, per cui le stesse, ove non fosse già
maturata la prescrizione, andavano esaminate nel merito.
1.3. Essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione, va rilevata e
dichiarata l’estinzione dei reati contestati al ricorrente per sopraggiunta
prescrizione.

2. Stante la declaratoria di estinzione dei reati in esame, consegue la non
rilevanza delle dedotte questioni di costituzionalità attinenti all’art. 593, comma
3, cod. proc. pen., come dedotta in atti.

3.Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Modena,
in data 29/06/2009 perché i reati sono estinti per prescrizione.
2

art. 568, comma 5, cod. proc. pen. – deducendo censure varie.

P.Q.M.

La Corte
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché i reati sono estinti per
prescrizione.

Così deciso il 01 Ottobre 2013.

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