Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44436 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44436 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Morbidelli Claudio, nato il 06/01/1982

avverso la sentenza del 26/10/2011 della Corte di Appello di Firenze
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Aldo Policastro che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito l’avv. Andrea Capanni, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 01/10/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza emessa il 26/10/2011, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, in data 15/03/2010
appellata da Claudio Morbidelli, imputato del reato di cui all’art. 6 bis L.
401/1989 (come contestato in atti) e condannato alla pena di mesi due di
reclusione – convertiva la pena detentiva inflitta in C 2.280,00 di multa.

legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva:
a)Che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de
quo; con particolare riferimento alla condotta obiettiva inerente al lancio della
bottiglia;
b)che, comunque, la decisione impugnata non era congruamente motivata
sulla responsabilità penale dell’imputato.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato
1.1. I giudici di merito, mediante un esame analitico, esaustivo ed immune
da errori di diritto delle risultanze processuali, hanno accertato che Claudio
Morbidelli – nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – in
occasione della partita di calcio Fiorentina/Perugia disputatasi in Firenze il
20/06/2004, nel mentre si trovava presso lo stadio Franchi di Firenze, scagliava
una bottiglia di vetro contro i carabinieri che stavano svolgendo servizio di ordine
pubblico (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 – 3).
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di
cui all’art. 6 bis L. 401/1989, come contestato in atti.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche, perché ripetitive di quanto
esposto in sede di Appello e già valutato esaustivamente dalla Corte Territoriale.
Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dai giudici di merito (vedi sentenza 2° grado pagg. 1 3).
Dette doglianze costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto,
poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma
2

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di
legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa
interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv

2.1. La manifesta infondatezza del ricorso preclude la possibilità di rilevare e
dichiarare la prescrizione del reato, maturata il 20/12/2011, data successiva alla
sentenza impugnata emessa il 26/11/2011 [sez. U. n. 32 del 21/12/2000; sez.
U. n. 23428 del 02/06/2005].

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Claudio
Morbidelli con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 01 Ottobre 2013.

215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

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