Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44432 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44432 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fezga Jaho, nato a Permet (Albania) il 11/01/1962
avverso la sentenza in data 18/06/1012 del Tribunale di Verona
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Claudio Principe, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha affermato la
colpevolezza di Fezga Jaho in ordine al reato di cui agli art. 35, comma 4 quater,
e 36 quater, comma 3, del D. Lgs. n. 626/1994, a lui ascritto perché, quale
titolare della ditta “Alba s.n.c. di Fezga Jaho & C.”, ometteva di sottoporre a
verifica di prima o successiva installazione gli elementi del ponteggio di un
cantiere e di redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.
Data Udienza: 01/10/2013
2. Avverso la sentenza ha proposto appello di persona il Fezga e
l’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell’art. 568, ultimo
comma, c. p. p..
Con l’unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia mancanza e
manifesta illogicità della motivazione della sentenza in ordine all’accertamento
delle violazioni ascrittegli per travisamento delle risultanze processuali. Deduce
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, ultimo comma, c.p.p..
2. Sotto l’apparente denuncia di un vizio di motivazione della sentenza, il
ricorrente chiede sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze probatorie,
inammissibile in sede di legittimità.
Per completezza di esame si osserva che la fattispecie contravvenzionale
ascritta all’imputato è attualmente prevista dall’art. 136 del D. Lgs. n. 81/2008.
Non si era inoltre verificata la prescrizione del reato prima della sentenza
impugnata, essendo rimasto sospeso il decorso del termine di prescrizione dal
09/05/2007 al 13/06/2008 (data di comunicazione del mancato pagamento della
sanzione amministrativa) ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 758/1994.
L’inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte la possibilità di rilevare
l’esistenza di cause di non punibilità sopravvenute ex art. 129 c.p.p..
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di
una somma alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 01/10/2013
inoltre la prescrizione del reato.