Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44430 del 01/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 44430 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Angelis Giuseppe, nato a Avellino il 23/08/1974

avverso la sentenza in data 05/10/2011 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza
per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la
sentenza del Tribunale di Avellino in data 09/12/2009, con la quale De Angelis
Giuseppe era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli art. 81 cpv. c.p. e 6,
comma 6, della L. n. 401/1989, a lui ascritto per avere reiteratamente violato
l’obbligo di recarsi presso gli uffici della Questura di Avellino in occasione degli
incontri di calcio disputati dalla squadra dell’Avellino, impostogli con decreto del
Questore convalidato dal G.I.P..

Data Udienza: 01/10/2013

La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante
aveva contestato la regolarità del procedimento di convalida del decreto del
Questore; dedotto la carenza di correlazione tra accusa e sentenza; vizi di
motivazione della sentenza di primo grado e censurato la mancata concessione
delle attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore,
che la denuncia per violazione degli art. 521 e 605 c.p.p., nonché vizi di

Con l’unico mezzo di annullamento la difesa del ricorrente deduce che la
motivazione della sentenza impugnata ha fatto erroneamente riferimento alla
pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, inflitta all’imputato con sentenza
di condanna in data 12/03/2008 – sentenza che era stata prodotta in giudizio al
solo fine di eccepire la violazione del divieto di bis in idem -, mentre con la
sentenza del 09/12/2009, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte territoriale,
l’imputato era stato condannato alla pena di € 600,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato
è estinto per prescrizione.
Dalla data di commissione del fatto (30/11/2003), pur tenendosi conto della
sospensione del decorso del termine per giorni undici a seguito di rinvio del
dibattimento su richiesta del difensore, è integralmente decorso in data
11/06/2011 il termine di prescrizione di cui agli art. 157 e 160 c.p..
2. Per completezza di esame osserva la Corte che non si ravvisano cause di
inammissibilità del ricorso, quale conseguenza di una eventuale manifesta
infondatezza dei motivi di gravame, in quanto è fondata la censura afferente al
vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale, riferendosi la stessa
ad una sentenza di primo grado, anche se per fatto analogo, diversa da quella
oggetto di impugnazione.
Peraltro, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe esclusivamente
il rinvio del processo al giudice di merito, che è precluso dalla intervenuta
prescrizione del reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 01/10/2013

motivazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA