Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44428 del 01/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44428 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Caldari Orlando, nato a Gubbio il 07/08/1961

avverso la sentenza in data 21/11/2012 della Corte di appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Silvia Pacciarini, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso e, in subordine, la declaratoria di prescrizione del
reato.

i

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Cassino in data 14/10/2011, con la quale Caldari
Orlando era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 256, comma 2, del
D. Lgs. n. 152/2006, in relazione al primo comma lett. a) e b) del medesimo
articolo, a lui ascritto per avere, quale legale rappresentante della S.r.l. Iniziativa

Data Udienza: 01/10/2013

2, effettuato il deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi,
costituiti da rottami ferrosi, filtri a carbone, materie plastiche, oli esausti,
imballaggi ed altro, così diversamente qualificata l’imputazione di abbandono
incontrollato di rifiuti, e condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed C
20.000,00 di ammenda.
La Corte territoriale ha rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante
aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per carenza di
correlazione tra fatto contestato e sentenza; eccepito la nullità della predetta

altro giudice; contestato nel merito la sussistenza del fatto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore,
che la denuncia per violazione di legge e travisamento delle risultanze
probatorie.
2.1 Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente ripropone l’eccezione di
nullità della sentenza di condanna per inosservanza dell’art. 516 c.p.p. anche in
relazione alle decisioni della Corte EDU.
In sintesi, si deduce che, in applicazione dell’art. 6, comma 3 lett. a) e b),
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, secondo la
interpretazione data alla norma dalla Corte di Giustizia Europea, l’imputato deve
essere messo in condizioni di conoscere, non solo gli elementi fattuali della
accusa, ma anche la qualificazione giuridica ad essi attribuita per poter esercitare
compiutamente il diritto di difesa. Il citato principio di diritto è stato recepito da
questa Suprema Corte, che ha ravvisato nella diversa qualificazione giuridica del
fatto, senza che all’imputato sia stata data la possibilità di difendersi sulla
medesima, un’ipotesi di nullità a regime intermedio, anche se la diversa
qualificazione risulti più favorevole.
2.2 Con il secondo mezzo di annullamento, reiterando l’eccezione di difetto
di correlazione tra imputazione e sentenza, si rilevano le differenze tra le
fattispecie dell’abbandono di rifiuti e di deposito irregolare, che, contrariamente
a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non vanno individuate nel fatto
che il deposito avvenga all’interno o all’esterno del perimetro aziendale, ma nel
carattere occasionale o reiterato della condotta. Anche sotto tale profilo si
deduce che la sentenza di condanna si fonda sull’accertamento di un fatto
diverso da quello oggetto dell’imputazione.
2.3 Con il terzo morivo di ricorso si denuncia l’utilizzazione delle
dichiarazioni testimoniali rese ad un giudice diverso da quello che ha emesso la
sentenza. L’eccezione di nullità viene riferita al fatto che, a seguito del
mutamento del giudice ed essendosi opposta la difesa dell’imputato alla
acquisizione delle prove precedentemente assunte, è stato disposto il riesame

2

sentenza per essere state utilizzate dal decidente dichiarazioni rese dinanzi ad

dei testi, che, però, si sono limitati a confermare quanto precedentemente
dichiarato, senza che si sia proceduto ad un’effettiva rinnovazione della prova.
2.4 Con il quarto motivo si denuncia la violazione della legge penale per
errata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
Nella sostanza si contesta che in base alle risultanze probatorie acquisite in
atti sussistessero elementi idonei a configurare l’ipotesi del deposito incontrollato
di rifiuti, trattandosi solo di deposito temporaneo.
2.5 Con l’ultimo mezzo di annullamento si reiterano analoghe censure con

regolarmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato
è estinto per prescrizione.
Dalla data di commissione del fatto (01/03/2008), invero, è integralmente
decorso in data 01/03/2013 il termine di prescrizione di cui agli art. 157 e 160
c.p..
2. Per completezza di esame osserva la Corte che non si ravvisano cause di
inammissibilità del ricorso, quale conseguenza di una eventuale manifesta
infondatezza dei motivi di gravame, non apparendo manifestamente infondato,
in particolare, il primo motivo, con il quale si deduce che deve essere garantito il
contraddittorio all’imputato anche nell’ipotesi di diversa qualificazione giuridica
del fatto (cfr. sez. 6, sentenza n. 45807 del 12/11/2008, Drassich, RV 241754;
sez. 1, sentenza n. 18590 del 29/04/2011, Corsi, RV 250275) e la censura con la
quale si denuncia un errore della sentenza nella individuazione della differenza
tra le fattispecie dell’abbandono di rifiuti e del deposito incontrollato ravvisate nel
fatto che il deposito avvenga all’interno o all’esterno dell’azienda.
Peraltro, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe esclusivamente
il rinvio del processo al giudice di merito o al P.M., che è precluso dalla
intervenuta prescrizione del reato.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio per la
ragione indicata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 01/10/2013

riferimento all’attività di registrazione dei rifiuti che si afferma essere avvenuta

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