Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44426 del 01/10/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44426 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Battiante Paolo, nato a Foggia il 05/03/1966
avverso la sentenza in data 14/02/2011 del Tribunale di Trani, sezione distaccata
di Barletta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Trani, sezione distaccata di
Barletta, ha affermato la colpevolezza di Battiante Paolo in ordine al reato di cui
agli art. 21, comma 1 lett. r), e 30, comma 1 lett. h), della L. n. 157/1992, a lui
ascritto per avere esercitato attività venatoria, avvalendosi di richiami acustici a
funzionamento elettromeccanico, e lo ha condannato alla pena di C 600,00 di
ammenda, oltre alla confisca degli apparecchi in sequestro.
Data Udienza: 01/10/2013
2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’imputato, tramite il difensore, e
l’impugnazione è stata trasmessa a questa Corte ai sensi dell’art. 568, ultimo
comma, c. p. p..
In sintesi, dopo aver riportato circostanze fattuali e le risultanze dell’attività
istruttoria espletata in dibattimento, il ricorrente deduce la invalidità dei
sequestro del fucile, poi restituitogli, e dei richiami acustici, per essere stato
eseguito da personale non investito di funzioni di polizia giudiziaria ed, in
particolare, da sedicenti agenti del WWF, e per non essergli stato notificato il
Denuncia inoltre la lacunosità e parzialità delle indagini preliminari, nonché il
mancato rispetto dei termini ex art. 405 e 407 c.p.p.. La mancata assunzione di
una prova, che era stata ammessa dal Tribunale.
Nel merito si deduce che i richiami sequestrati erano stati portati con sé
dall’imputato, ancora contenuti nell’imballaggio originale e senza batterie, non
per l’attività venatoria, ma per essere consegnati successivamente ad un cliente
abituale dell’armeria di cui egli è titolare. Si deduce infine la prescrizione del
reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è ammissibile, pur essendo
stato proposto da avvocato non cassazionista, poiché reca in calce la procura
conferita al difensore, sottoscritta dall’imputato, sicché l’impugnazione deve
intendersi proposta direttamente da quest’ultimo (Sez. Un. sentenza n. 47803
del 27/11/2008, D’Avino, RV 241355.
2. Va, poi, osservato che il ricorso non si palesa infondato con riferimento
alla censura in ordine alla validità del sequestro operato da guardie volontarie
del WWF, cui non può essere attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
(cfr. sez. 3, sentenza n. 15074 del 27/02/2007, Zanola, RV 236339; sez. 3,
sentenza n. 14231 del 15/02/2008, Steccanella, RV 239660; sez. 3, sentenza n.
13600 del 05/02/2008, P.M. in proc. Paganelli, RV 239572; sez. 3, sentenza n.
23631 del 09/04/2008, Lovato, RV 240231; sez. 6, sentenza n. 37491 del
13/10/2010, Mazzuca, RV 248518).
La fondatezza della censura sul punto renderebbe necessario il rinvio al
giudice di merito per una nuova valutazione delle risultanze probatorie alla luce
della dedotta invalidità dei sequestro.
3. Deve essere, però, rilevato che con decorrenza dalla data del fatto
(24/12/2006), pur tenendosi conto della sospensione del decorso del termine per
sessanta giorni, a seguito di richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento
del difensore, la prescrizione del reato si è verificata il 22/02/2012, ai sensi degli
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provvedimento di convalida.
art. 157 e 160 c.p., con il conseguente effetto preclusivo della possibilità di una
ulteriore prosecuzione del giudizio.
La sentenza impugnata deve essere, perciò, annullata senza rinvio per la
intervenuta causa di estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
Così deciso il 01/10/2013
prescrizione.