Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44423 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44423 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Cagliari, sez. dist. di Sassari nel procedimento nei confronti di
MBAYE Gora, nato in Senegal il 3/4/1978
avverso la sentenza del 18/10/2012 della Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di
Sassari, che ha dichiarato la nullità della sentenza del 16/9/2009 del Tribunale di
Sassari con riferimento alla condanna da questa inflitta al sig. Mbaye per i reati
contestati ai capi BeCe disposto trasmettersi gli atti alla locale Procura della
Repubblica per quanto di competenza,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16/9/2009 del Tribunale di Sassari il sig. Mbaye è stato
assolto dal reato contestato al capo A (detenzione per la vendita di supporti
musicali coperti da diritto d’autore e privi del contrassegno SIAE) perché il fatto
non è previsto dalla legge come reato, decisione assunta in applicazione dei
principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione con la sentenza 8/11/2007,

Data Udienza: 26/09/2013

ricorrente Schwibbert. È stato, invece, condannato alla pena di nove mesi di
reclusione e 300,00 euro di multa per i reati contestati ai capi B e C relativi alla
detenzione di capi di abbigliamento, occhiali, scarpe e un orologio contraffatti di
noti stilisti e alla ricettazione di tali materiali, commessi il 19/10/2007.
2. Con sentenza del 18/10/2012 la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. di
Sassari,

4ke ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata con riferimento alla

condanna da questa inflitta al sig. Mbaye per i reati contestati ai capi BeCe ha
disposto trasmettersi gli atti alla locale Procura della Repubblica per quanto di

al verbale di sequestro di tutti i prodotti descritti, ma indica come disposizione
violata il solo art.171-ter, comma 1, lett.d), della legge 22 aprile 1941, n.633, e
per tale disposizione di legge vi è stata sentenza di assoluzione ormai
irrevocabile. Ciò comporta che la contestazione risulta carente con riferimento ai
restanti bene sequestrati e che la condanna per i reati ex art.474 e 648 cod.
proc. pen. resta priva di reale corrispondenza con la contestazione; si è in
presenza di violazione rilevante ai sensi dell’art.522 cod. proc. pen. e
comportante la nullità della decisione.
3.

Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso il

Procuratore generale della Repubblica, lamentando violazione di legge per avere
la sentenza omesso di considerare che la contestazione contenuta nel capo A
faceva riferimento alle ipotesi di reato contenute nei commi 1, lett.d), e 2,
lett.a), della legge 22 aprile 1941, n.633 e che il Tribunale ha dichiarato il sig.
Mbaye “responsabile dei reati a lui ascritti ad eccezione del reato di cui alla lett.
d) dell’art.171 ter”; a ciò consegue che vi è stata condanna per l’ipotesi ex
art.171-ter, comma 2, lett.c), della legge citata, come emerge in modo chiaro
dalla motivazione; si tratta di condanna ormai irrevocabile. Per questo la Corte di
appello avrebbe dovuto integrare la carente motivazione della prima sentenza,
che non ha individuato il reato più grave, e applicare l’istituto della
continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza di primo grado, che è stato necessario esaminare al fine di
comprendere l’iter, certo non lineare, del presente procedimento, dà atto che
l’imputato fu tratto in arresto per avere detenuto per fini di commercio sia capi di
abbigliamento contraffatti sia 91 CD e 22 DVD privi di contrassegno SIAE. Le
imputazioni successivamente mosse all’imputato concernevano: A) art.171-ter,
comma 1, lett.d), e comma 2, lett.a), della legge n.633 del 1941, con
esposizione del fatto in termini identici al contenuto del verbale di sequestro; B)

2

competenza. Osserva la Corte di appello che il capo di imputazione sub A rinvia

art.474 cod. pen. con riguardo a (tutte) le cose di cui al capo A; c) art.648 cod.
pen., sempre con rinvio alle cose di cui al capo A.
2. La sentenza del primo giudice ha mandato l’imputato assolto dal reato ex
art.171-ter, comma 1, lett.d), citato; lo ha condannato in relazione al capo B,
ritenendo sussistere prove sia dell’illegale duplicazione dei materiali sia
dell’alterazione dei segni distintivi e della contraffazione dei marchi; lo ha
condannato in relazione al capo C, qualificato il reato ai sensi del comma 2,
dell’art.648 cod. pen.

rilevanti ai sensi dell’art.171-ter, comma 2, lett.a), citato, non vi è stata
assoluzione e non vi è stata impugnazione specifica, così che fondatamente il
Procuratore generale impugnante evidenzia una carenza di pronuncia in sede dì
appello. A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha omesso di chiarire quali
siano le conseguenze che debbono essere tratte dalla parte di decisione di primo
grado che viene “confermata”, posto che sembra sussistere un evidente equivoco
con riferimento al reato ex art.171-ter, comma 2, lett.a), più volte citato.
4.

La sentenza della Corte di appello deve, pertanto essere annullata con

rinvio al giudice di merito affinché provveda a definire il trattamento
sanzionatorio per il residuo reato contestato al capo A ed oggetto di condanna
non più revocabile in dubbio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
relativo al residuo reato e rinvia alla Corte di appello di Cagliari.
Così deciso il 26/9/2013

3. Così ricostruita la prima sentenza, non vi è dubbio che per le condotte

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