Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44420 del 26/09/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 44420 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
DATTILO Giuseppe, nato a Lamezia Terme il 6/11/1970
avverso la sentenza del 2/4/2012 della Corte di appello di Catanzaro che, in
parziale riforma della sentenza del 26/10/2010 del Tribunale di Lamezia Terme,
ha confermato la condanna per violazione dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 e ridotto a otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa la pena inflitta
al sig.Dattilo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2/4/2012 della Corte di appello di Catanzaro che, in
parziale riforma della sentenza del 26/10/2010 del Tribunale di Lamezia Terme,
ha confermato la condanna per violazione dell’art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990,
n.309 e ridotto a otto mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa la pena inflitta
al sig.Dattilo.
2. Avverso tale decisione l’avv. Pino Zofrea propone ricorso nell’interesse
del sig. Dattilo, lamentando errata applicazione di legge ai sensi dell’art.606,

Data Udienza: 26/09/2013

lett.b) cod.proc.pen. per avere la Corte di appello non inteso le ragioni
dell’appello presentato e ritenuto non censurabile in punto di diritto la mancata
effettuazione delle analisi volte ad accertare il quantitativo di principio attivo
presente nella sostanza sequestrata. In realtà, la censura si dirigeva contro le
conclusioni della sentenza, pronunciata a seguito di rito abbreviato, evidenziando
la circostanza che in assenza di analisi quantitativa non può dirsi certa la
sussistenza del reato in quanto difetta la prova del raggiungimento della soglia di
rilevanza penale del fatto.
Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione Penale, è stato da

questa trasmesso alla Terza Sezione Penale come da ordinanza del 7/12/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Osserva la Corte che il sequestro operato dalla polizia giudiziaria

all’interno dell’abitazione del ricorrente ebbe ad oggetto tre involucri contenenti
complessivamente 0,9 grammi “lordi” di sostanza di tipo eroina.
2.

Osserva, altresì, che è certamente corretto affermare, come fa la

sentenza impugnata, che la richiesta di rito abbreviato comporta la accettazione
delle fonti e del materiale di prova presente nel fascicolo. Tuttavia, non può
convenirsi che tale scelta processuale dell’imputato comporti anche l’accettazione
dell’accusa con riferimento a ciò che deve essere provato e alla conseguente
decisione giudiziale. In altre parole, la Corte considera che gli esiti dell’indagine
presenti in atti

consentono di ritenere indiscusse le modalità e l’esito del

sequestro, così come autorizzano il giudicante a ritenere provato che il materiale
sequestrato conteneva eroina. Non altrettanto può dirsi in ordine agli ulteriori
elementi oggetto di prova; infatti, solo un accertamento tecnico specifico
avrebbe consentito di quantificare la percentuale e la quantità di principio attivo
effettivamente presente in ciascuna delle confezioni e nelle tre confezioni
complessivamente considerate. La mancanza di detto accertamento rende
impossibile affermare con certezza che il quantitativo modestissimo della
sostanza sequestrata possieda livelli di principio attivo tali da avere concreti
effetti stupefacenti e da comportare quelle possibili alterazioni dell’organismo che
costituiscono l’offesa al bene protetto oggetto di sanzione penale. L’incertezza
sulla offensività concreta della condotta fa venire meno uno degli elementi
costitutivi del reato contestato e genera un vuoto ricostruttivo non superabile in
virtù del richiamo al rito adottato.
In assenza di prova sulla materialità del fatto, la sentenza deve essere annullata
senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

2

3.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 26/9/2013

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