Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44416 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44416 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: COSTANZO ANGELO

Data Udienza: 22/10/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano

avverso la sentenza n.62/2015 del 5/2-3/3-2015 del Giudice per le indagini
preliminari di Busto Arsizio, emessa nei confronti di;
1. Peca Elson, nato in Albania il 4/06/1985;
2. Metselaar Leedert Hendrik, nato a Amsterdam il 26/08/1990;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Paolo Canevelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio.

1

‘Ma< RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n.62/2015 del 5/2/2015 il Giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio - all'esito di giudizio abbreviato, rito richiesto a seguito di decreto di giudizio immediato - ha condannato i cittadini stranieri Peca Elson (albanese) e Metselaar Leedert Hendrik (olandese) ex artt.110-73.1 e 80.2 multa, il secondo a anni 7 e mesi 6 di reclusione. 2. Con ricorso del 19/3/2015 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha chiesto l'annullamento con rinvio della suindicata sentenza per avere il Giudice omesso di pronunciarsi sulla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata in violazione degli artt.86, comma 1, d.P.R n. 309/1990 e 235 cod.pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'articolo 235, comma 1, cod.pen. prevede che il giudice ordini l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea nei casi espressamente preveduti dalla legge o, in generale, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. L'art.86, comma 1, d.P.R. n.309/1990 (espulsione dello straniero condannato) prescrive: "Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato". Inoltre, l'art.86.3 d.P.R. n.309/1990 prevede che se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. 2. La Corte Costituzionale con sentenza 20-24/2/95 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.86.1 d.P.R. n.309/1990 nella parte in cui obbliga il giudice a emettere, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, contestualmente alla condanna, l'ordine di espulsione, 2 d.P.R. n.309/1990: il primo a anni 8 e mesi 6 di reclusione e euro 34000 di eseguibile a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79, 82.2-3 del d.P.R. n.309/1990. In altri termini, la Corte costituzionale ha statuito che l'espulsione dello straniero è sempre e comunque sottoposta al vaglio della pericolosità sociale (analoga valutazione dovrebbe riguardare l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea) 3. Sulla base dei suindicati dati normativi, la sentenza impugnata avrebbe dall'art.86 del d.P.R. n.309 del 1990 e dall'art.235 cod.pen., subordinandola all'accertamento in concreto della pericolosità sociale (ex plurimis, Cass.pen., Sez.fer, n.35432 del 14/8/2013, Rv. 255815; Sez.6, n.45468 del 23/112010, Rv.248961). Trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente dal giudice dell'esecuzione, il quale è chiamato a intervenire laddove tale accertamento non sia stato effettuato e, per questa ragione, rilevando che la concreta applicazione della misura di sicurezza è subordinata all'accertamento della pericolosità sociale dell'imputato straniero, la terza sezione penale di questa Corte - con sentenza n.19530 del 4/02/2015, Rv.263637 - ha annullato con rinvio una sentenza che presentava la carenza in esame. Tuttavia, se si considera che l'accertamento in concreto sulla pericolosità del soggetto è rimesso, alla fine, al giudice dell'esecuzione, può pervenirsi allo stesso risultato rettificando la sentenza oggetto di ricorso ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen. e integrandola, ex art.86 d.P.R. n.309/1990, nella parte in cui la statuizione concernente l'espulsione era stata omessa (Cass.pen.n.21384 del 21/5/2010, Rv.247344). P.Q.M. Visto I `art.619 cod.pen., rettifica la sentenza impugnata nella parte in cui non ha provveduto all'espulsione di Peca Elson e Metselaar Leedert Hendrik, che dispone. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015. dovuto valutare l'applicabilità della misura di sicurezza dell'espulsione prevista

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