Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44407 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 44407 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

1) CRISTIANI MICHELE n. 6/9/1974
avverso l’ordinanza n. 135/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI ANCONA del 23/4/2013
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GABRIELE MAZZOTTA che ha concluso
chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che Cristiani Michele ha rinunciato al ricorso per cui va dichiarata l’inammissibilità
sopravvenuta del ricorso.
Ritenuto che non debba essere disposta condanna a sanzione pecuniaria in quanto la
rinuncia è giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse essendo stata successivamente
accolta la richiesta ex art. 299 cpp .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Roma così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2013
Il Consigliere estensore

il reside e

Data Udienza: 04/06/2013

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