Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44401 del 18/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44401 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Libretti Massimiliano, nato a Chiari il 20/07/1971
2. Segiali Roberto, nato a Chiari il 25/09/1971
3. Buonomo Gabriele, nato a Fossombrone il 04/02/1955

avverso l’ordinanza del 19/03/2013 della Sezione per il riesame del Tribunale di
Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia del 26/02/2013, con la
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Data Udienza: 18/07/2013

quale veniva disposta nei confronti di Massimiliano Libretti, Roberto Segiali e
Gabriele Buonomo la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui
agli artt. 416 cod. pen., 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 2, 8 e 10 d.lgs. 10
marzo 2000, n. 74, ipotizzati nella promozione e nell’organizzazione di
un’associazione finalizzata a consentire alla Building s.p.a., gestita dal Libretti e
dal Segiali con la consulenza del Buonomo, illeciti risparmi fiscali mediante
emissione di fatture fittizie dalla Edil Peja s.r.I., poi dichiarata fallita, e dalla K
Effe s.r.I., entrambe gestite dal Buonomo, nei confronti di una serie di società, in
particolare la CLS Building s.r.I., la Edilgroup s.r.I., la Tecnobeton s.r.I., la
Italcostruzioni s.r.I., la Impresa Fast s.r.I., la AG Costruzioni s.r.I., la MCG s.r.I.,
la Work Edil s.r.l. e la FB Costruzioni s.r.I., le quali a loro volta emettevano
fatture fittizie per fornitura di manodopera nei confronti della Building s.p.a.;
nonché, segnatamente a carico del Buonomo, nell’emissione delle fatture fittizie
da parte della Edil Peja e della K Effe, nella dichiarazione di elementi di reddito
fittizi da parte della AG Costruzioni e della MCG e nell’occultamento della
contabilità della Edil Peja, della K Effe, della CLS Building, della Edilgroup, della
Tecnobeton, della Italcostruzioni, della Impresa Fast, della AG Costruzioni e
della MCG.
Gli indagati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sulla sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo, tutti i ricorrenti
deducono violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla ricorrenza
di elementi tipici del reato, quali la permanenza del vincolo fra i ritenuti associati,
la predisposizione di un programma, l’organizzazione dei mezzi e la suddivisione
dei compiti. I ricorrenti Libretti e Segiali lamentano altresì illogicità del
riferimento del provvedimento impugnato a caratteri viceversa propri del reato
continuato, quali la presenza di un disegno criminoso unitario e l’azione
attraverso una complessa struttura di società collegate, e contraddittorietà
rispetto al riconoscimento di gravi indizi in ordine unicamente a tre reati specifici
di dichiarazione di elementi fittizi di reddito. Il ricorrente Buonomo deduce infine
contraddittorietà con il mancato addebito all’indagato del reato di dichiarazione
di elementi di reddito fittizi da parte della Building s.p.a..
2. Sulla sussistenza dei gravi indizi per la partecipazione al reato associativo
e per il concorso nei reati specifici, il ricorrente Buonomo deduce
contraddittorietà della motivazione, con riguardo al contestato occultamento
della contabilità della Edil Peja, rispetto alla presenza dei dati contabili
nell’archivio informatico dell’indagato, travisamento delle allegate dichiarazioni
dei testi Mirelinda Hamzic e Adnan Hamzic sul ruolo del Buonomo nel
reperimento degli amministratori formali delle società, illogicità del riferimento
alla registrazione di un colloquio del Buonomo, effettuata dal coindagato Kolgeci,
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in quanto relativa a fatti diversi da quelli oggetto del procedimento, mancanza di
motivazione sull’ipotesi della promozione dell’associazione nel mero riferimento
alla tenuta delle scritture contabili delle società.
3. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della misura
applicata, i ricorrenti Libretti e Segiali deducono violazione di legge nel richiamo
ad elementi privi di concretezza, quali la gravità dei fatti e i precedenti penali, e
mancanza di motivazione sul tempo trascorso dai fatti, cessati entro l’estate del
2011, e sulla possibilità di ricorrere a misure cautelari diverse, esclusa in base a

motivazione sul tempo trascorso, oltre che sull’interruzione dei rapporti
professionali fra il Buonomo e i coindagati da epoca ancora anteriore e sugli
elementi indicativi del ritenuto ruolo dell’indagato quale ideatore del progetto
criminoso, ed illogicità del riferimento anche a questi fini all’irrilevante
registrazione effettuata dal Kolgeci, oltre che alla complessità del progetto
delittuoso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi di ricorso relativi alla sussistenza dei gravi indizi per il reato
associativo sono infondati.
E’ in primo luogo infondato il rilievo, segnatamente proposto dai ricorrenti
Libretti e Segiali, per il quale il provvedimento impugnato fonderebbe
illogicamente la configurabilità del reato associativo su elementi viceversa
semplicemente indicativi del disegno criminoso proprio del reato continuato.
L’espresso riferimento motivazionale a tale disegno criminoso unitario,
individuato nella finalità di agevolare fiscalmente la società Building, veniva dai
giudici di merito associato alla predisposizione a questo scopo di una complessa
articolazione di soggetti societari; ed in questo senso era valorizzato al fine di
sottolineare l’esistenza di connotati associativi dei quali tutti i ricorrenti
lamentano il mancato rilevamento, ossia un programma comune agli associati e
l’organizzazione di mezzi adeguati alla realizzazione dello stesso.
Le argomentazioni del Tribunale non si limitavano peraltro a questo aspetto,
ma segnalavano altresì la stabilità del descritto complesso di società, la
ricorrente presenza di soggetti che si alternavano nella loro gestione, la
reiterazione di analoghi schemi operativi all’interno delle singole realtà societarie
e la illimitata prospettiva temporale di attività della struttura, confermata dalla
protrazione delle condotte addebitate a partire dal 2006. Tanto per un verso
sottrae la motivazione del provvedimento impugnato alle censure di carenza
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mere formule di stile. Il ricorrente Buonomo deduce anch’egli mancanza di

motivazionale su profili tipici del reato di associazione per delinquere, quali la
permanenza del vincolo fra i partecipi e, per quanto detto in precedenza, la
disponibilità di un programma e di mezzi idonei; e per altro soddisfa i requisiti di
ravvisabilità del reato, che richiede una minima organizzazione, funzionale alla
realizzazione di una serie indeterminata di delitti (Sez. 6, n. 3886 del
07/11/2011 (31/01/2012), Papa, Rv. 251562). Per il resto, i ricorrenti
denunciano l’assenza di ulteriori caratteri non essenziali ai fini della sussistenza
dell’ipotesi criminosa in esame, quale la ripartizione dei compiti fra gli associati;

nella fattispecie incriminatrice e possono realizzarsi in forme differenziate, la cui
specificazione non è necessaria una volta che l’esistenza della struttura
associativa, nei minimi termini appena indicati, sia dimostrata (Sez. 5, n. 35479
del 07/06/2010, P., Rv. 248171).
Sono infine infondate le doglianze di contraddittorietà della motivazione
proposte dai ricorrenti Libretti e Segiali in ordine al riconoscimento di gravi indizi
per un numero ridotto di reati specifici di dichiarazione di elementi fittizi di
reddito, e dal ricorrente Buonomo in ordine al mancato addebito di detta ipotesi
di reato con riferimento alla Building. Tali aspetti sono infatti irrilevanti nel
momento in cui il riconoscimento del reato associativo prescinde dal concorso nei
reati specifici che ne costituiscono l’obiettivo (Sez. 6, n. 4024 del 19/04/1989,
Spagnolo, Rv. 183800) e non presuppone neppure l’effettiva realizzazione di
questi ultimi (Sez. 2, n. 19702 del 23/04/2010, Cipolla, Rv. 247105).

2. I motivi proposti dal ricorrente Buonomo sulla sussistenza dei gravi indizi
per la partecipazione al reato associativo e per il concorso nei reati specifici sono
infondati.
Il provvedimento impugnato era congruamente motivato, laddove vi si
osservava che il Buonomo teneva le scritture contabili delle società coinvolte
nella vicenda; che Ramiz Hamzic, apparente amministratore di molte delle
società in esame, veniva indicato dal figlio Adnan Hamzic e dalla nuora Mirelinda
Hamzic come persona che non svolgeva in realtà alcuna imprenditoriale,
precisando Mirelinda Hamzic che gli Hamzic venivano convocati per la formale
assunzione della carica amministrativa da tale Massimo, identificabile nel Libretti,
presso lo studio in Chiari di un commercialista di nome Gabriele, identificabile nel
Buonomo per l’analogia del nome di battesimo e l’effettiva disponibilità di uno
studio in quel centro; e che dalla registrazione di un colloquio consegnato dal
coindagato Fadil Kolgeci risultava che il Buonomo parlava con altri imprenditori
di manipolazioni di scritture contabili. Concludendo coerentemente il Tribunale,
in base a tali elementi, per la ravvisabilità di gravi indizi in ordine alla
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laddove le modalità della partecipazione all’associazione non sono contemplate

responsabilità dell’indagato nella costituzione del gruppo di società ed alla sua
piena conoscenza degli scopi della struttura.
La censura di travisamento delle dichiarazioni degli Hamzic è generica, non
essendone argomentati gli esatti termini nel testo del ricorso, che si limita a
richiamare gli allegati verbali di dette dichiarazioni; dalla lettura dei quali emerge
peraltro la sostanziale corrispondenza della narrazione di Mirelinda Hamzic a
quanto riportato nell’ordinanza.
Non è poi ravvisabile la dedotta illogicità del riferimento alla registrazione

procede. Dando per scontata quest’ultima circostanza, i giudici di merito
valutavano infatti il contenuto del colloquio nella diversa prospettiva della
conferma delle capacità dell’indagato nel ricorso ad artifici contabili similari a
quelli utilizzati nella vicenda qui esaminata.
Insussistente è ancora la denunciata contraddittorietà della motivazione,
relativamente all’occultamento delle scritture contabili della Edil Peja, rispetto
all’esistenza di registrazioni nell’archivio informatico dell’indagato. I giudici di
merito individuavano infatti la condotta, oggetto della valutazione di gravità
indiziaria, nell’aver il Buonomo negato al curatore del fallimento della Edil Peja il
possesso della contabilità, sostenendo di averla consegnata al nuovo
amministratore della società; ed evidenziavano la smentita di tale asserzione
proprio nel rinvenimento di documentazione contabile della Edil Peja nella
memoria informatica a disposizione dell’indagato, concludendone senza vizi logici
come lo stesso avesse volontariamente sottratto i dati contabili al controllo della
curatela e dell’amministrazione tributaria.
Quanto infine all’ipotesi della promozione dell’associazione, la censura di
carenza motivazionale proposta sul punto dal ricorrente Buonomo non coglie
l’effettiva portata del relativo passaggio argomentativo del provvedimento
impugnato; che non si limitava, come denunciato dal ricorrente, a segnalare la
tenuta delle scritture contabili delle società da parte dell’indagato, ma
evidenziava altresì il ruolo di quest’ultimo quale ideatore della struttura
associativa, in forza delle sue competenze tecniche.

3. Sono da ultimi infondati i motivi di ricorso relativi alla sussistenza delle
esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura applicata.
Il provvedimento impugnato contiene anche per questo aspetto adeguata
motivazione, quanto alla sussistenza dell’esigenza cautelare specialpreventiva,
nei riferimenti alla gravità dei fatti, al notevole volume di evasione di imposta, al
lungo periodo di operatività della struttura criminosa, ai precedenti penali del
Libretti e del Segiali, alla posizione di ideatore del sistema criminoso assunta dal
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del colloquio del Buonomo in quanto relativo a fatti diversi da quelli per i quali si

Buonomo ed alla tendenza di questi ad attuare operazioni analoghe in altre
situazioni, evidenziata dalla conversazione registrata dal Kolgeci. Tali argomenti
si sottraggono alla censura di mancanza di concretezza dedotta dai ricorrenti
Libretti e Segiali; essendo in particolare superati i rilievi sulla modestia dei reati
oggetto dei precedenti penali, nella prospettiva dei giudici di merito,
dall’attinenza di tali reati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale,
coerentemente valutata come dimostrativa di specifica proclività alla
commissione di illeciti in questo settore. E, quanto al tempo trascorso dai fatti e,

rapporti di quest’ultimo con i coindagati, si tratta di elementi che il Tribunale
teneva in considerazione, ritenendoli non illogicamente tali da non alterare
apprezzabilmente la prognosi di probabile reiterazione delle condotte criminose
formulata in base ai plurimi dati in precedenza indicati; essendo peraltro il mero
dato temporale comunque inidoneo ad elidere o attenuare le esigenze di cautela
(Sez. 5, n. 16425 del 02/02/2010, Iurato, Rv.246868). Logica era altresì
l’attribuzione di significatività al ruolo ideativo svolto dal Buonomo ed alla
complessità del progetto criminoso, sulla cui portata il ricorrente propone mere
valutazioni di merito; e del tutto inconferente è la censura di detto ricorrente in
ordine all’asserita irrilevanza della registrazione del Kolgeci, la cui riferibilità a
fatti diversi da quelli per i quali si procede trova viceversa adeguata collocazione
in un giudizio riguardante la probabilità di riproposizione delle condotte criminose
in altri contesti.
Anche sull’adeguatezza della misura domiciliare applicata, il Tribunale
motivava coerentemente laddove osservava che il carattere prolungato e stabile
delle condotte evidenziava la mancanza autocontrollo degli indagati,
ulteriormente dimostrata per il Buonomo dal contenuto della più volte citata
registrazione e per gli altri indagati dalla mancanza di effetto dissuasivo delle
precedenti condanne. Queste considerazioni non possono essere ridotte, come
sostenuto dai ricorrenti Libretti e Segiali, alla stregua di mere clausole di stile,
fondandosi invece su dati concreti quali le modalità dei fatti, in generale idonee a
fornire elementi utili ai fini delle valutazioni sull’individuazione della misura
adeguata (Sez. 1, n. 45011 del 26/09/2003, Villani, Rv. 227304; sez. 6, n.
17313 del 20/04/2011, Cardoni, Rv. 250060), e la reattività degli indagati
all’effetto deterrente dei precedenti penali.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, seguendone la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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per quanto segnatamente denunciato dal ricorrente Buononno, all’interruzione dei

P. Q. M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 18/07/2013

Il Presidente

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