Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 444 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 444 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPECCHIOLI PASQUALE N. IL 17/06/1952
avverso la sentenza n. 219/2012 TRIBUNALE di NOLA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 25/10/2013
Ritenuto:
– che il Tribunale di Noia con sentenza del 06/11/2012 ha dichiarato Specchioli Pasquale colpevole
dei reati di cui agli art. 71, 72, 93 e 95 del DPR n. 380/2001, a lui ascritti, per avere realizzato, in
zona sismica, manufatti con struttura metallica, in difformità del permesso di costruire, senza
l’osservanza delle prescrizioni di cui alle disposizioni di legge citate, condannandolo alla pena di €
400,00 di ammenda;
– che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell’affermazione di responsabilità, il complessivo
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunziando violazione
di legge e manifesta illogicità della motivazione per travisamento ed erronea interpretazione delle
risultanze probatorie attinenti alla necessità dell’osservanza delle prescrizioni in materia di opere in
conglomerato cementizio armato ed alla natura sismica dell’area di esecuzione degli interventi;
– che il ricorso è manifestamente infondato;
– che, infatti, le prescrizioni di cui agli art. 65 e ss. del DPR n. 380/2001 devono essere osservate
anche per la realizzazione di manufatti con struttura metallica, quali le tettoie ed i containers di cui
alla imputazione, mentre la contestazione in ordine alla natura sismica dell’area di ubicazione delle
opere ha natura esclusivamente fattuale ed è, perciò, inammissibile in sede di legittimità;
– che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento, nonché della somma di € 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 25.10.2013.
materiale probatorio acquisito agli atti processuali;