Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44398 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44398 Anno 2013
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
MOTUS JAQUIER GREGORY JACQUES N. IL 31/08/1970
RUIZ FERNANDEZ ALBA N. IL 30/08/1985
PEDRO GABRIEL NUNO MIGUEL N. IL 28/08/1985
avverso l’ordinanza n. 12420/2012 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 19/12/2012
sentita lwfè1azione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/ ntite le conclusioni del PG Dott.
(G(at.,”

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/07/2013

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso
l’ordinanza in data 14 febbraio 2013 con la quale il locale Gip ha dichiarato inammissibile la richiesta dello
stesso pubblico ministero, avanzata 1’11 febbraio 2013, e volta ad ottenere una declaratoria di difetto di
giurisdizione e restituzione degli atti all’ufficio di Procura, in ordine ai fatti oggetto del procedimento
iscritto a carico di Motus Jacquier Gregory e altri.
Si trattava di una vicenda verificatasi a bordo di un velivolo civile della compagnia aerea irlandese Ryanair,
impegnato nella tratta Marsiglia-Palermo e che, non avendo avuto alcun riverbero sulla comunità italiana,
doveva ritenersi devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del paese di bandiera dell’aeromobile: e ciò in
base all’articolo 19 della Convenzione internazionale concernente il mare territoriale e la zona attigua,
firmata a Ginevra il 29 aprile 1958 e ratificata dall’Italia con legge 8 dicembre 1961 n. 1658.
Il giudice ha ritenuto che, in primo luogo, si trattasse di istanza inammissibile perché reiterativa di una
precedente, analoga richiesta del pubblico ministero, già dichiarata inammissibile il 19 dicembre 2012.
In secondo luogo l’inammissibilità derivava dal fatto che, comunque, la pacifica soggezione dei fatti alla
giurisdizione straniera non legittimava il pubblico ministero ad investire il Gip italiano della sola richiesta di
riconoscimento del difetto di giurisdizione, essendo la sua iniziativa diretta, disciplinata dall’articolo 696
c.p.p.
Deduce il pubblico ministero la abnormità del provvedimento impugnato che avrebbe determinato uno
stallo processuale , dovuto al fatto che le notizia di reato, comunque iscritta , dovrebbe essere
riconosciuta, nella prospettazione del giudice a quo, soggetta alla giurisdizione straniera soltanto previa
formulazione di una investitura del giudice nazionale relativa ad atto proprio della sua giurisdizione, ma
manifestamente eccentrico (ad esempio mediante richiesta di archiviazione).
Sostiene l’impugnante che l’ordinanza del Gip è stata adottata in violazione degli articoli 20 e 22 cpp.
Tali norme prevedono, ad avviso del Pubblico ministero, la possibilità ed anzi la doverosità della
declaratoria del giudice, ricognitiva del difetto di giurisdizione, nel corso delle indagini preliminari.
Diversamente ragionando si creerebbe una zona franca e libera dal sindacato del Giudice, all’interno del
quale il Pubblico ministero sarebbe libero di gestire a proprio piacimento le notizie di reato in violazione del
principio sull’obbligatorietà dell’azione penale.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Come correttamente osservato dal Procuratore generale della Cassazione e, in precedenza, nel
provvedimento impugnato, oltre che, sostanzialmente riconosciuto anche nel ricorso a pag. 3, non è
suscettibile di autonoma impugnazione il provvedimento che abbia contenuto meramente confermativo di
altro non gravato (Sez. 3, Ordinanza n. 1464 del 24/10/2012 Cc. (dep. 11/01/2013 ) Rv. 254258; Conformi:
N. 5648 del 1999 Rv. 212094, N. 250 del 2000 Rv. 216334).
Nella specie, è pacifico che il provvedimento impugnato costituisca la reiterazione di quanto già deciso
dallo stesso Gip il 19 dicembre 2012 in ordine a identica richiesta del Pubblico ministero formulata il 6
novembre dello stesso anno.

F

FATTO E DIRITTO

I

Non si verte, d’altra parte nella situazione di stallo processuale che, sola, legittimerebbe all’impugnazione
del provvedimento quale atto abnorme.
Occorre invero rilevare che la violazione di una norma del codice di rito, quale appunto quella denunciata
dal PM impugnante, non è sufficiente da sola a configurare la qualità di atto abnorme, tale non essendo
l’atto illegittimo ma soltanto quello che appare del tutto avulso sistema codicistico oppure quello che
determina una indebita regressione del procedimento o uno stallo del processo.
Non può nemmeno trovare applicazione, nell’ottica del superamento del detto stallo la giurisprudenza
formatasi nella vigenza del precedente codice secondo cui il pubblico ministero, quale titolare dell’azione
giurisdizionale sulla determinazione di non procedere ed a questa richiesta il giudice deve dare risposta
positiva, emettendo il richiesto provvedimento, o negativa ed in questo caso disponendo di procedere.
Tutto ciò, però, presuppone la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria dalla quale derivano, per
l’appunto, al pubblico ministero i poteri di iniziativa. Se invece il fatto non compete alla cognizione
dell’autorità giudiziaria ordinaria, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti all’autorità competente. In
tal caso, infatti, l’autorità giudiziaria ordinaria difetta di giurisdizione che è presupposto e condizione per
l’adozione di un qualsiasi provvedimento di merito come anche quello di archiviazione ( Sez. 1, Ordinanza n.
600 del 10/03/1978 Cc. (dep. 29/05/1978) Rv. 139131): infatti, vigente il vecchio codice di rito, l’art. 74
cpp prevedeva il potere del PM di investire direttamente l’autorità giudiziaria diversa da quella ordinaria.
Tuttavia, lo stallo paventato dall’impugnante è agevolmente superabile dallo stesso pubblico ministero
attraverso lo svolgimento della ordinaria attività procedimentale in tutti i suoi alternativi possibili sviluppi,
attività che, portando all’investitura del Gip, comporta, da parte dello stesso, l’obbligo di rilevare, anche
d’ufficio, «difetto di giurisdizione ai sensi dell’articolo 20 comma primo c.p. p.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Roma 17 luglio 2013
Il Presidente

il Cons. est.
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t

penale, ha il potere di richiedere al giudice l’archiviazione, sollecitando in tal modo il controllo

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