Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44397 del 17/07/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 44397 Anno 2013
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOLAJ ARDI N. IL 10/12/1992
avverso la sentenza n. 439/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
16/01/2013
sentita la reiazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lejtesffinfiíe le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/07/2013

FATTO E DIRITTO
propone ricorso per cassazione Kolaj Ardi avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 16 gennaio
2013 con la quale gli è stata applicata la pena concordata con il Pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 444
c.p. p., In ordine all’imputazione di tentato furto in appartamento con violenza sulle cose, fatto commesso il
9 gennaio 2013.
Deduce il difensore la violazione dell’articolo 143 c.p. p. posto che all’imputato non era stato tradotto il
prospetto con la richiesta di applicazione di pena nella lingua albanese, essendo egli soggetto che non

Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 6 maggio 2013 risulta pervenuta una dichiarazione dell’imputato con richiesta di “definitivo”.
Il ricorso è inammissibile.
Occorre in primo luogo dare atto che la dichiarazione dell’imputato non appare interpretabile come
rinuncia al ricorso ma, data la sua assoluta laconicità, soltanto come sollecito alla trattazione del processo.
Nel merito si osserva che, sebbene l’articolo 143 c.p. p. preveda il diritto dell’imputato che non conosce la
lingua italiana, di farsi assistere gratuitamente da un interprete per comprendere l’accusa contro di lui
formulata e per seguire il compimento degli atti cui partecipa, tuttavia occorre che il requisito della non
conoscenza della lingua costituisca l’ostacolo oggettivo e dimostrato, al compimento dell’attività di cui si è
detto.
Nel caso di specie il mancato ausilio dell’interprete è stato dedotto con riferimento ad un atto proveniente
dall’imputato e dallo stesso sottoscritto, con la conseguenza che non vi è elemento alcuno per presumere
che egli possa averlo redatto oppure anche solo sottoscritto senza comprenderne il contenuto.
A ciò comunque va comunque aggiunto che la violazione dell’articolo 143 cpp è fonte di nullità generale
dell’atto processuale compiuto senza l’interprete ma, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, tale
nullità, ove fosse stata integrata, sarebbe rimasta soggetta alla decadenza dalla deducibilità, secondo il
disposto dell’articolo 182 c.p. p. in quanto la parte ha concorso a darvi causa e nulla ha eccepito al
momento del suo compimento.
Per tale ragione la parte stessa non potrebbe comunque eccepire, con ricorso, la nullità che pure avrebbe
inficiato la richiesta di patteggiamento ( v. Rv. 199558).
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1500.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1500.
Roma 17 luglio 2013

conosceva la lingua italiana.

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