Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 44388 del 21/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 44388 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
GIACOPPO STEFANO N. IL 31/01/1962
avverso l’ordinanza n. 472/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
26/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
sentite le conc l—intetr
usioi

r

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/06/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pietro Gaeta, ha concluso
chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
per l’indagato, l’avv. Antonio Moriconi ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 gennaio 2013, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma

bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, commesso dal 16 novembre
2006 al 6 febbraio 2007 (rettificando la contestazione del P.M. che faceva
riferimento al periodo 16 febbraio – 7 luglio 2007), quale amministratore pro
tempore della Eurodistribuzioni 98 s.r.I., dichiarata fallita in data 2 dicembre
2010.
2. A seguito di riesame, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio
2013, annullava l’ordinanza impugnata e disponeva l’immediata scarcerazione
del ricorrente, se non detenuto per altro titolo.
In particolare l’ordinanza affermava l’esistenza di un quadro indiziario della
necessaria consistenza ed univocità, in base al dato formale della carica rivestita
proprio nel periodo in cui le condotte distrattive erano realizzate, fornendo la
necessaria copertura ai gestori di fatto, i quali materialmente svuotavano la
società delle residue risorse, fino ad accumulare un passivo di oltre 4 milioni di
euro, a fronte di una mancanza di attivo; tuttavia, considerata l’epoca dei fatti
distrattivi (2006-2007) ed il fatto che i bilanci della società risultavano
regolarmente depositati fino a 2007, si escludeva la sussistenza dell’esigenza
cautelare rappresentata dal pericolo di reiterazione di analoghe condotte, in
relazione alla gestione di altre società, mancando nei sei anni successivi dei
concreti segnali di possibili o probabile reiterazione della medesima condotta.
3. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Roma, denunciando
contraddittorietà della motivazione, in riferimento all’inesistenza di esigenze
cautelari. Il ricorrente censura l’affermazione del Tribunale, secondo il quale la
sentenza di fallimento rappresenta condizione obiettiva di punibilità del reato di
bancarotta, evidenziando che il pericolo di reiterazione del reato non può
valutarsi con riferimento alla società fallita, rispetto alla quale la dichiarazione di
fallimento impedisce il pericolo di ulteriori distrazioni od occultamenti, ma va
apprezzato rispetto ad ulteriori e diverse società, nelle quali l’indagato rivesta
cariche di gestione o comunque sia amministratore di fatto.
4. Con memoria difensiva del 6 giugno 2013, il difensore dell’indagato, avv.
Giuseppe Garzo, esclude che l’indagato sia un bancarottiere professionista,

2

sottoponeva Giacoppo Stefano alla misura degli arresti domiciliari per il delitto

poiché egli è stato amministratore solo per un brevissimo periodo, durante il
quale non vi sono state condotte distrattiva, ed è stata sottratta solo una minima
parte dei beni mancanti all’atto del fallimento. Una eventuale esigenza cautelare
difetterebbe comunque di attualità, in considerazione del tempo trascorso dai
fatti, risalenti al 2006-2007; proprio la circostanza che l’imputato
successivamente è stato (ed è ancora) amministratore di altre società, senza
porre in essere alcuna condotta analoga, depone in senso contrario alla esistenza

che il Tribunale, per escludere l’esigenza cautelare, ha preso in considerazione
non solo il tempo trascorso, ma anche l’assenza di concreti segnali di
reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di esaminare le censure proposte dal Procuratore di Roma, è necessario
ricordare che a questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non
consentiti neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del
2006. Va infatti ricordato che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lettera
e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo
demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che
attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà
può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma
anche da altri atti del processo specificamente indicati; è perciò ora possibile
valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si
introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel
processo, oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini
della pronunzia. Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova
travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la
correttezza della motivazione.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere
di decisività, non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una
rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
2. È poi necessario chiarire i limiti di sindacabilità dei provvedimenti adottati dal
giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo
l’orientamento di questo giudice di legittimità, che il Collegio condivide,
l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione
degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo

3

di esigenze cautelari. Inoltre, sotto il profilo della violazione di legge, si evidenzia

spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche
soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e
delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel
compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione
della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 5, n. 46124 del
08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,
perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato, al fine di verificare

l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità:
1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno
determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del
07/12/2011 – dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760).
2.1 Inoltre il vizio di mancanza della motivazione dell’ordinanza del riesame in
ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non può essere sindacato dalla
Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento
impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della
razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 2, n. 56 del
07/12/2011 – dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251761).
In altri termini, l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606
cod. proc. pen., comma 1, lett. E), può essere solo quella “evidente”, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu ocuii, in quanto l’indagine di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto; il vizio deve
inoltre risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo
apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica
“rispetto a sè stessa”, cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla
conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura
soltanto se manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della
logica.
3. Fatta questa premessa, il ricorso del Procuratore di Roma va rigettato.
3.1 II vaglio logico e puntuale delle risultanze processuali operato dal Tribunale
per il riesame non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, nè
tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del Procuratore
ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno
emergere profili di manifesta illogicità della stessa.
3.2 Nella specie, il Tribunale del riesame di Roma ha adeguatamente e
logicamente escluso l’attualità delle esigenze cautelari, osservando che il tempo
remoto in cui si collocano le condotte contestate e soprattutto l’assenza nel
4

che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e

frattempo di concreti segnali di possibile o probabile reiterazione delle stesse
evidenziano il difetto di esigenze cautelari, che vanno valutate “in base ad
elementi sintomatici attuali”.
Si tratta di motivazione congrua e logica, che non è intaccata dalle censure
proposte con il ricorso.
3.3 Secondo la costante interpretazione di questa Corte, culminata in una
recente decisione delle Sezioni Unite, il riferimento in ordine al “tempo trascorso

proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della
pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale
momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore
distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze
cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377). Proprio con
riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, questa Sezione ha recentemente
affermato che il tempo trascorso dalla commissione del fatto, cui il giudice deve
far riferimento ai fini della eventuale esclusione della sussistenza delle esigenze
cautelari, va determinato con riguardo all’epoca in cui sono state poste in essere
le condotte illecite e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione
giudiziale di insolvenza, la quale, ancorchè determini il momento consumativo
del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento
dell’indagato, sfuggendo alla sua sfera volitiva (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012,
Lombardi Stronati, Rv. 252308).
Del resto la motivazione impugnata non si ferma davanti al dato di carattere
temporale, ma esclude che nel tempo intermedio siano emersi elementi concreti
da cui dedurre il rischio di possibile o probabile reiterazione delle condotte.
Elementi che nemmeno il Procuratore ricorrente indica, limitandosi ad indicare
circostanze puramente potenziali (le cariche rivestite in altre società), che non
presentano quel carattere di concretezza richiesto dalla lettera C del primo
comma dell’art. 292 del codice di rito.
4. In conclusione l’assenza ,di cadute di logicità evidenti nel discorso del
Tribunale del riesame giustifica il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il

dalla commissione del reato” di cui all’art. 292, comma secondo, lett. c) cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA